CRONACA

Ztl, multati ai varchi: segnaletica corretta, respinti i ricorsi

Il Comune di Ischia, rappresentato dall’avvocato Emanuele Di Meglio, ha visto riconosciuta la correttezza della dicitura in corrispondenza dei punti d’accesso alle zone a traffico limitato

La questione è ben lontana dall’essere definita a livello giurisprudenziale. Tuttavia il Comune di Ischia incassa un altro risultato positivo nell’estenuante diatriba riguardante la correttezza della segnaletica in corrispondenza degli accessi nelle zone a traffico limitato.

La dicitura “varco attivo/non attivo” per indicare la possibilità di circolare o il divieto d’accesso continua a far discutere, e altri due cittadini avevano adito le vie legali per contestare i verbali elevati dall’ente nei loro confronti per aver violato le norme del codice della strada proprio perché i loro veicoli avevano ignorato la segnaletica in questione. E se i vari magistrati non sono ancora concordi circa un indirizzo unanime in materia, stavolta nel corso del giudizio il Comune, rappresentato dall’avvocato Emanuele Di Meglio, ha dimostrato la legittimità della segnaletica installata sul territorio comunale, in quanto il progetto d’installazione e la stessa segnaletica sono stati esaminati e approvati dal Ministero dei Trasporti.

L’approvazione del progetto d’installazione e della segnaletica da parte dei Ministero dei Trasporti è stata la principale motivazione della linea difensiva dell’ente, che stavolta è risultata vincente

Una sorta di interpretazione autentica, quindi, per dirimere la questione. Questa è stata l’architrave delle argomentazioni portate avanti dall’ente tramite il suo difensore di fiducia, che in questo caso è risultata vincente. Il giudice, dottor Arturo Uccello, ha motivato in maniera articolata le sue decisioni, osservando preliminarmente che l’istituzione della zona a traffico limitato risulta essere stata effettuata con provvedimento adottato dall’organo competente, cioè il responsabile della polizia municipale, per poi rilevare che dall’esame della documentazione prodotta emerge l’infondatezza dei rilievi e delle deduzioni formulate in ciascun ricorso introduttivo. In particolare, secondo il giudice, le contestazioni relative alla presunta mancata o errata segnaletica in ordine alla Ztl nel tratto di strada interessato non sono né rilevanti né fondate, infatti la normativa vigente impone che la segnaletica venga installata in corrispondenza o comunque vicino al punto di inizio della prescrizione (come recita l’art. 81 comma 8 del Dpr 495/1992 secondo cui «i segnali di prescrizione devono essere installati in corrispondenza o il più vicino possibile al punto in cui inizia la prescrizione»), e non certo che la stessa segnaletica debba essere ripetuta per tutta la lunghezza della strada, dal momento che il divieto o la prescrizione terminano solo in presenza di un altro segnale che preveda tale termine, oppure in prossimità di un’intersezione (come previsto dal comma 10 del citato articolo 81: «i segnali che indicano la fine del divieto o dell’obbligo devono essere installati in corrispondenza o il più vicino possibile al punto in cui cessa il divieto o l’obbligo stesso. L’installazione non è necessaria se il divieto o l’obbligo cessa in corrispondenza di una intersezione»).

Peraltro il Comune di Ischia, intervenuto nei due procedimento e rappresentato dall’avvocato Emanuele Di Meglio, secondo il magistrato ha chiarito in modo fondato che sia l’apparecchiatura utilizzata per la rilevazione automatizzata dell’infrazione, sia l’installazione della segnaletica in questione sono state fatte sulla scorta del conforme provvedimento autorizzativo emesso dal Ministero dei Lavori Pubblici – Ispettorato generale per la circolazione e sicurezza stradale ai sensi del Dpr 250/1999 e di strumentazione elettronica dotata di dichiarazione di collaudo e conformità rilasciata dalla competente autorità, e nel rispetto della speciale disciplina del D.Lgs. 285/1992 (il Codice della Strada) e in particolare dell’articolo 81 e dell’articolo 3 del Dpr 2/1999.

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Non è tutto. Il giudice ha poi evidenziato che la scritta fosforescente utilizzata dall’ente allo scopo di avvisare gli utenti in merito all’operatività o meno della Ztl, nel caso in questione non poteva ritenersi determinante né particolarmente significativa, tenuto conto che l’istituzione, gli ambiti territoriali e i limiti cronologici di funzionalità della Ztl sono specificamente indicati nei provvedimenti che istituiscono la stessa Ztl, e nella segnaletica verticale: tutti elementi che il cittadino non può legittimamente ignorare. In uno dei due procedimenti viene anche ritenuta infondata l’eccezione di nullità per vizi formali del verbale di contestazione, dal momento che sulla copia notificata del verbale, acquisita agli atti, risulta indicato specificatamente  il motivo della mancata contestazione immediata, che rientra nelle ipotesi espressamente previste  dalla vigente normativa, visto che il sindacato giurisdizionale non può estendersi alle modalità operative che avrebbero reso possibile la contestazione immediata, altrimenti si sarebbe creata un’invasione di campo della discrezionalità amministrativa, come la Corte di Cassazione ha spesso spiegato.

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