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Vade retro 5G

Non sarà installata sul territorio del Comune di Lacco Ameno nessuna antenna, come aveva chiesto il colosso Iliad spa. La sentenza al Tar premia l’ente del Fungo, rappresentato dall’avvocato Stanislao Giaffreda. Il regolamento comunale ha di fatto superato una serie di precedenti provvedimenti comunali e commissariali e così la ricorrente vede respinte le sue istanze

Sul territorio del Comune di Lacco Ameno non sarà installata la tanto temuta antenna 5G. E’ questo l’esito di una sentenza emessa dalla VII Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania che si è pronunciato sul ricorso proposto da Iliad Italia spa (rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Ielo e Giovanni Mangialardi) contro Comune di Lacco Ameno (assistito dall’avvocato Stanislao Giaffreda), Ministero dell’Interno e Commissario Straordinario presso il Comune di Lacco Ameno e Commissario Straordinario presso la Prefettura di Napoli, non costituiti in giudizio. Il colosso della telefonia mobile chiedeva l’annullamento per il tramite della sospensiva dell’atto del 30 maggio 2023 avente ad oggetto “Progetto di installazione di impianto tecnologico di radio telecomunicazioni per telefonia cellulare – improcedibilità” a firma del Responsabile del terzo settore lavori pubblici, con cui il Comune di Lacco Ameno ha dichiarato improcedibile la richiesta di installazione di un impianto tecnologico di radio telecomunicazioni per telefonia cellulare nel Comune in questione ma anche della delibera del commissario straordinario n. 23 del 23 luglio 2020, avente ad oggetto “Moratoria della sperimentazione della tecnologia 5g su tutto il territorio comunale a tutela dell’ambiente e della salute pubblica. Atto di indirizzo”.

L’AVVOCATO STANISLAO GIAFFREDA

Le motivazioni della sentenza sono in realtà decisamente tecniche. Scrive il collegio giudicante (presidente Michelangelo Maria Liguori, estensore Anna Abbate, consigliere Valeria Iannielo): “Per tutto quanto sopra sinteticamente illustrato, il ricorso va accolto nei sensi e nei limiti sopra precisati e, per l’effetto, va disposto l’annullamento del provvedimento comunale impugnato prot. 0005962/U del 30 maggio 2023 e (per quanto possa occorrere) della (presupposta) deliberazione del Commissario Straordinario n. 23 del 23 luglio 2020 (già sostituita dal “Regolamento Comunale per l’installazione degli impianti di Telecomunicazioni”, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 dell’08/02/2024), con salvezza, però, dell’ulteriore corso dell’azione amministrativa in relazione all’istanza di autorizzazione ai sensi degli artt. 44 e 49 del D.Lgs n. 259 del 2003 per cui è causa (come sostenuto anche dal Comune resistente nella sua memoria difensiva del 05/02/2024), non potendosi condividere l’assunto di parte ricorrente, contenuto nella sua memoria di replica del 15/02/2024 (non notificata), secondo cui, invece, ‘rimosso giudizialmente l’arresto procedimentale (e l’abnorme delibera che si pone a monte), poiché sono ampiamente maturati i termini del silenzio assenso, la ricorrente avrà il titolo autorizzatorio per installare nel sito oggetto della propria domanda autorizzatoria’. A tal fine, in diparte ogni altra considerazione, basti rilevare, in via dirimente, che l’odierna ricorrente, con il ricorso introduttivo del presente giudizio, si limita a chiedere l’annullamento degli atti impugnati, senza dedurre, tra i motivi di gravame, l’asserita formazione del silenzio assenso sulla propria istanza di autorizzazione ai sensi degli artt. 44 e 49 del D.Lgs n. 259 del 2003, sicché tale questione, a cui parte ricorrente fa – inammissibilmente – un generico cenno solo nella predetta memoria di replica del 15/02/2024 non notificata, non può essere scrutinata da questo Tribunale”. Insomma, tradotto in termini quanto più semplici possibili, significa che di fatto l’antenna in ogni caso non potrà essere installata essendo intervenuti nel frattempo altri fattori come quello della redazione di uno specifico regolamento varato dal Comune del Fungo. Per questi motivi, si legge nel dispositivo, “Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento comunale impugnato prot. 0005962/U del 30 maggio 2023 e la (presupposta) deliberazione del Commissario Straordinario n. 23 del 23 luglio 2020, fatti salvi i successivi provvedimenti della P.A.”. Unico neo, le spese di giudizio che per un cavillo tecnico e burocratico saranno a carico dell’ente del Fungo, che però può decisamente tirare un sospiro di sollievo. Per adesso vade retro 5G.

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