Quando si duella, bisogna essere pronti a farlo senza esclusione di colpi. E nella tenzone che combatte ormai da anni il Comune di Lacco Ameno – ed in primis il suo sindaco Giacomo Pascale – per riprendersi il porto turistico che quest’estate è rimasto mestamente inattivo e dunque vuoto (più o meno…) dapprima contro la Marina di Capitello Scarl e adesso contro un nemico che potrebbe anche essere celato, arriva un nuovo capitolo di questa intricata vicenda. Dopo che l’ente di Piazza Santa Restituta ha deciso di costituire un’azienda speciale e si è auto assegnato la concessione dell’approdo diportistico dopo che l’autorità giudiziaria ne ha disposto il ritorno al Comune, ecco che la società Palermo Group ha inteso inoltrare ricorso chiedendo l’annullamento di tutti gli atti che hanno portato all’adozione dei provvedimenti appena esposti. Un’iniziativa che non solo ha indotto l’amministrazione comunale a difendersi dinanzi ai giudici del Tar Campania ma anche ad inoltrare una richiesta di accesso agli atti – redatta dall’avvocato Bruno Molinaro – all’autorità marittima e nello specifico all’ufficio territoriale portuale di Napoli. Nell’oggetto si specifica che la richiesta di accesso è dettata da finalità difensionali.
Nel testo il sindaco Pascale, per conto del suo legale, ripercorre gli eventi recenti che hanno caratterizzato il “faccia a faccia” tra Comune di Lacco Ameno e Palermo Group, e poi dopo averli riassunti in maniera decisamente dettagliata evidenzia: “Il sottoscritto, nella dedotta qualità, ha interesse e titolo a chiedere ed ottenere – per evidenti finalità defensionali ex artt. 22 e 24 1. n. 241/90, nonché 24 Cost. e 6 CEDU – copia di tutti i titoli concessori (se effettivamente esistenti) in base ai quali la società PALERMO GROUP S.R.L. ha affermato di operare nel settore ‘nautica da diporto’, con un consolidato know how, essendo ni grado di offrire ‘una serie indistinta di servizi, ivi compresi quelli relativi ala gestione dei porti turistici, degli approdi e dei punti di ormeggio’. L’istanza è, senz’altro, meritevole di accoglimento, essendo stato ripetutamente affermato che l’accesso c.d. defensionale, cioè propedeutico alla miglior tutela delle proprie ragioni in giudizio (già pendente o da introdurre), ovvero nell’ambito di un procedimento civile o amministrativo, riceve protezione preminente dall’ordinamento , atteso che, per espressa previsione normativa prevale su eventuali interessi contrapposti (in particolare sull’interesse alla riservatezza dei terzi, financo quando sono in gioco dati personali sensibili e, in alcuni casi, anche dati ultrasensibili). In tali casi, come ribadito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con sentenza del 18 marzo 2021, n. 4, al P.A. detentrice del documento e li giudice amministrativo adito nel giudizio di accesso ai sensi dell’art. II6 c.p.a, non devono svolgere alcuna ultronea valutazione sulla influenza o sulla decisività del documento richiesto nell’eventuale giudizio instaurato, poiché un simile apprezzamento compete, se del caso, solo all’autorità giudiziaria investita della questione e non certo ala pubblica amministrazione o allo stesso giudice amministrativo nel giudizio sull’accesso.
Poi nella richiesta si fa presente ancora: “La finalità soggettiva che spinge il richiedente a presentare istanza di accesso civico non è, infatti, sindacabile se non correndo il rischio di confondere la finalità della legge con la finalità soggettiva del richiedente. Ala luce di quanto argomentato, quindi, anche richieste di accesso civico presentate per finalità ‘egoistiche’ possono favorire un controllo diffuso sull’amministrazione, se queste consentono di conoscere le scelte amministrative effettuate. Il controllo diffuso di cui parla la legge, infatti, non è da riferirsi ala singola domanda di accesso ma è il risultato complessivo cui ‘aspira’ la riforma sula trasparenza al quale, ampliando al possibilità di conoscere l’attività amministrativa, favorisce forme diffuse di controllo sul perseguimento dei compiti istituzionali e una maggiore partecipazione dei cittadini ai processi democratici e al dibattito pubblico. In definitiva, l’accesso generalizzato deve essere riguardato come estrinsecazione di una libertà e di un bisogno di cittadinanza attiva, i cui relativi limiti debbono essere considerati di stretta interpretazione e saranno solo quelli espressamente previsti dal legislatore”. Poi arrivano le logiche conclusioni: “Tanto premesso e considerato, l’istante, elettivamente domiciliato ed assistito come sopra, dala ricezione dela presente, copia degli atti sopra specificati. COMUNICA sin d’ora di essere pronto a corrispondere eventuali spese di riproduzione ed effettive di ufficio relative ala documentazione richiesta, una volta acquisitane la disponibilità. INVITA l’amministrazione in indirizzo a rilasciare, entro e non oltre il termine di giorni trenta. AVVERTE che, in mancanza di positivo riscontro, si rivolgerà all’Autorità Giudiziaria competente anche ai sensi dell’art. 16 dela legge n. 86/90, salvo li risarcimento del danno per effetto dell’illegittima condotta omissiva”. Ma questo, statene certi, non sarà l’ultimo atto.