Ufficio di Piano, contesa al Tar: ecco le ragioni della De Crescenzo
I particolari del ricorso contro la nomina a coordinatrice conferita a Paola Mazzella
Si giocherà davanti al Tribunale amministrativo la vertenza tra la dottoressa Concetta De Crescenzo e l’Ufficio di Piano dell’Ambito territoriale N13. Più precisamente, il ricorso della dottoressa,da poco passata nelle file della Città Metropolitana, si rivolge contro la decisione presa nella seduta del Coordinamento istituzionale d’ambito lo scorso dicembre, quando venne conferito l’incarico di Coordinatore dell’Ufficio alla dottoressa Paola Mazzella, che veniva così confermata in tale ruolo. Tuttavia fra le candidature vi era anche quella della De Crescenzo. Una candidatura di peso, visto il ricco curriculum dal punto di vista degli studi e delle lunghe e varie esperienze professionali nel settore.
Il Tribunale amministrativo dovrà decidere sulla richiesta di annullamento previa sospensiva del verbale della seduta del coordinamento che aveva sancito la nomina della dottoressa Mazzella e della successiva deliberazione della Giunta municipale di Ischia che prendeva atto di tale incarico, chiedendo al contempo la condanna alla rinnovazione della procedura e al risarcimento del danno “per perdita di chance previa declaratoria di illegittimità dei provvedimenti impugnati”.
Come si legge nel ricorso, la vicenda ha un prologo che si innesca nel dicembre 2019 e nei mesi immediatamente successivi, quando l’incarico in questione venne conferito per la prima volta alla dottoressa Mazzella. Contro tale determinazione, la dottoressa De Crescenzo propose ricorso al Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del Lavoro, che con sentenza dichiarò il proprio difetto di giurisdizione a favore del Giudice amministrativo, visto che la controversia rientra nella materia della “formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo e degli accordi tra pubbliche amministrazioni”. A fine 2020 la situazione si era riproposta, e anche stavolta vista l’imminente scadenza dell’incarico, la dottoressa De Crescenzo propose la propria candidatura e disponibilità a ricoprire l’incarico di Coordinatore dell’Ufficio di piano, ma anche stavolta, come accennato, venne nominata la dottoressa Mazzella.
Nel ricorso viene denunciata l’illegittimità del provvedimento che dispone l’estromissione della proposta della dottoressa De Crescenzo a ricoprire la posizione organizzativa di coordinatore, in virtù di un presunto ma inesistente divieto di affidarsi a personale non incardinato e non in servizio presso il Comune capofila
Il primo dei quattro motivi contenuti nel ricorso, denuncia l’illegittimità dei provvedimenti impugnati, nel punto in cui è stata disposta l’estromissione della proposta della dottoressa De Crescenzo a ricoprire la posizione organizzativa di coordinatore, in virtù di un presunto divieto di affidarsi a personale non incardinato e non in servizio presso il Comune capofila. Nel ricorso si legge che la convenzione per la gestione in forma associata prevede all’articolo 6 che “il coordinamento istituzionale approva annualmente i parametri e la dotazione di risorse umane da destinare all’Ufficio di piano, individuandola prioritariamente tra il personale già in organico o a contratto nei Comuni aderenti alla presente Convenzione [..]. Presso l’ente delegato possono essere comandati, distaccati e assegnati dagli altri Enti aderenti, unità di personale, anche a tempo parziale, per tutta la durata della gestione o per parte di essa”. In sostanza, secondo la ricorrente nessuna disposizione della Convenzione fa riferimento a vincoli di appartenenza o provenienza all’ente delegato del soggetto nominato responsabile. Fra l’altro la dottoressa De Crescenzo, pur dipendente a tempo indeterminato del Comune di Barano, all’epoca era distaccata presso il Comune di Ischia.
L’esclusione della propria candidatura materializza, secondo la ricorrente, “una chiara volontà discriminatoria in violazione delle clausole generali di correttezza e buona fede”, inoltre non sarebbero stati pre-determinati i criteri generali per l’attribuzione dell’incarico
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Col secondo motivo viene affermato che l’illegittima esclusione della candidatura costituisce la premessa di una “scelta discriminatoria violativa dei canoni di correttezza e buona fede”. Si legge che “benché il conferimento delle posizioni organizzative al personale non dirigente delle p.a. si iscriva nella categoria degli atti negoziali, non di meno la scelta comparativa deve avvenire comunque nel rispetto dei principi della contrattazione collettiva” e che “la precisa scelta operata dal Presidente del Coordinamento istituzionale di escludere la candidatura presentata dalla ricorrente, materializza una chiara volontà discriminatoria in violazione delle clausole generali di correttezza e buona fede”.
Il successivo motivo approfondisce l’aspetto relativo alla mancanza di motivazioni e di criteri predeterminati che hanno portato a respingere la candidatura. Secondo il ricorso, l’atto convenzionale sottoscritto tra gli enti va integrato con la normativa primaria e decentrata, nel senso che l’attribuzione della nomina non poteva avvenire per “alzata di mano”, ma attraverso una specifica predeterminazione dei criteri per l’attribuzione stessa. Il che, secondo la ricorrente, non è avvenuto neppure in seguito alla candidatura proposta dalla dottoressa De Crescenzo, mentre l’articolo 14 comma 1 del contratto collettivo nazionale di settore dispone che “gli incarichi all’area delle posizioni organizzative sono conferiti dai dirigenti [..] previa determinazione dei criteri generali da parte degli enti, con atto scritto e motivato e possono essere rinnovati con le medesime formalità”. Criteri che nel caso in questione non sarebbero stati pre-determinati. Una mancanza che provocherebbe l’illegittimità degli atti.
Infine, viene evidenziato che nel caso in esame negli atti contestati non c’è traccia di nessuna valutazione comparativa operata tra le due candidate. Cosa che, se fosse stata eseguita – si legge nel ricorso – avrebbe determinato l’attribuzione della relativa posizione alla ricorrente, vista l’esperienza pluriennale nello specifico settore di attività. La domanda risarcitoria, come detto, per la “perdita di chance” viene basata sui compensi mensili percepiti dalla dottoressa Mazzella per il periodo a partire dalla nomina fino alla auspicata rinnovazione della procedura.