Niente da fare per la Traspemar. La Settima Sezione del Tar ha respinto anche nel merito con apposita ordinanza il ricorso inoltrato dalla compagnia di navigazione contro il provvedimento del Comune di Casamicciola che aveva decretato la decadenza della concessione demaniale marittima sull’area all’interno dell’immobile denominato “Italia ‘90” in parte adibito a biglietteria, e per la restante superficie ai servizi igienici. Il Comune aveva disposto la revoca e contemporaneamente negato il rinnovo della concessione in questione, contestando l’inadempimento da parte della società nell’aver lasciato che i locali dei servizi igienici finissero in condizioni di estremo degrado, con potenziali rischi sanitari per gli utenti nell’area dello scalo portuale. Come i lettori ricorderanno, l’amministrazione comunale aveva eseguito insieme alla polizia municipale un sopralluogo lo scorso aprile, documentando lo stato dei bagni in questione. Pochi giorni dopo era scattata la determina comunale del 3 maggio, che poneva fine alla concessione. Successivamente, il Comune aveva preso effettivamente possesso dei locali. Il ricorso della società non si era fatto attendere: la Traspemar aveva contestato la decisione chiedendone l’annullamento al Tar previa adozione di idonee misure cautelari, e parallelamente aveva anche inviato al Comune una diffida a rilasciare i locali. La discussione decisiva dinanzi al Tar ha avuto luogo il 29 giugno: mercoledì scorso infatti i legali delle due parti in causa hanno discusso davanti ai giudici della Settima sezione, la quale nella camera di consiglio ha poi reso noto dopo ventiquattr’ore la decisione. Il collegio ha esaminato tutti gli atti di causa, compresa la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati presentata in via incidentale dalla compagnia, dichiarando la propria giurisdizione e competenza, e ha respinto l’istanza cautelare della Traspemar, condannando la società al pagamento delle spese pari a mille euro a favore del Comune.
Nella motivazione, il presidente Michelangelo Maria Liguori, e i consiglieri Valeria Ianniello e Viviana Lenzi, scrivono che negli atti il Comune di Casamicciola, rappresentato dall’avvocato Stani Giaffreda, ha prodotto “adeguata documentazione in ordine al negativo stato d’uso dell’immobile oggetto di concessione a supporto dell’impugnata determina prot. 4692 del 3/05/2022 del Comune di Casamicciola Terme”, per contrastare la quale la società ha addotto argomentazioni che il collegio giudicato ha definito “del tutto generiche e non corroborate da elementi probatori”. In particolare i giudici hanno ritenuto che “quanto emergente dagli atti costituisca indice di grave inadempimento, atto a fondare la disposta decadenza dalla concessione, in applicazione dell’articolo 47 comma 1, lett. f) del Codice di Navigazione”.
Nell’ordinanza si legge inoltre che “i profili di danno posti a sostegno dell’istanza cautelare risultano dedotti in modo quanto mai generico”, dal momento che ancora il 22 giugno 2022, in occasione della immissione in possesso in autotutela da parte degli organi comunali, i locali destinati a bagno risultavano chiusi e sostanzialmente inutilizzati e inutilizzabili, e quelli destinati a biglietteria “parimenti chiusi e privi di qualsivoglia elemento indicativo dello svolgimento ivi di attività di bigliettazione”, il tutto documentato anche dalle fotografie allegate agli atti. Dunque, l’area resta nella disponibilità del Comune.