CRONACAPRIMO PIANO

Torna “libero” il ristorante dei vip

Il Tribunale del Riesame accoglie il ricorso degli avvocati Gino Di Meglio e Alfredo Sorge e annulla il sequestro de “Le Fumarole” ai Maronti, meta prediletta di un turismo d’èlite. Annullato così il provvedimento che era stato notificato ai gestori dell’attività lo scorso 25 giugno, il bene immediatamente restituito all’amministratrice Lucia Di Meglio

Una svolta importante e significativa che scrive un nuovo capitolo in una vicenda di cronaca che aveva suscitato decisamente scalpore circa un mese fa. E’ stato infatti annullato il sequestro del ristorante “Le Fumarole” ai Maronti, meta prediletta dei vip che scelgono Ischia come meta delle loro vacanze. Il Tribunale del Riesame, infatti, ha disposto l’annullamento del provvedimento di sequestro che fu notificato ai legali rappresentanti dell’attività lo scorso 25 giugno da parte dei Carabinieri della Compagnia di Ischia. Non solo, l’autorità giudiziaria ha anche disposto l’immediata restituzione della struttura all’amministratrice Lucia Di Meglio. Va dunque a segno il lavoro difensivo degli avvocati Gino Di Meglio e Alfredo Sorge, che in una nota congiunta hanno espresso “soddisfazione per l’accoglimento delle proprie ragioni, avendo evidenziato la correttezza sotto tutti i profili dell’attività svolta presso il ristorante Le Fumarole da tantissimi anni e con estremo gradimento della clientela”.

Nel rivolgersi ai giudici del Riesame i due legali avevano presentato anche una articolata memoria nella quale evidenziavano la cosiddetta “insussistenza fumus commissi delicti” e l’erronea applicazione ed inosservanza di legge. Di Meglio e Sorge dopo aver analizzato le contestazioni relative agli abusi, smontano il castello accusatorio evidenziando tra l’altro: “Ebbene, se tali sono le premesse di fatto rimesse allo scrutinio di questo On.le Tribunale del riesame, per ciò che concerne il reato contravvenzionale di cui all’art. 44 del D.P.R. 380 del 2001, partendo dalla disamina della questione relativi ai muri di cui alle lettere a) e b) della presente memoria – quelli rinvenuti sul solarium posto all’ultimo livello -, si rappresenta che il primo di questi, salvo lievi difformità estetiche (gli archi ricavati all’interno dello stesso), risulterebbe, per apprezzamento dello stesso Ufficio tecnico, sostanzialmente rispecchiante quanto indicato nell’elaborato grafico allegato alla DIA n. 7916 presentata in data 15 ottobre 2020 dal Di Meglio Nicola. Per ciò che attiene invece a quelli indicati alla lettera b) – i quali risulterebbero realizzati in un altro sito, ovvero a sud e non a nord, diversamente da come indicato nell’allegato grafico alla seconda SCIA, la n. 1535 del 1° marzo 2021 -, si deduce che essi, eccettuata la questione della diversa ubicazione, sono sostanzialmente conformi ai grafici allegati alla SCIA, per come emerge dallo stesso verbale di sequestro, tranne che per essere stati realizzati sul lato sud invece che a nord dello stesso solarium. Se ne ricava in diritto che trattasi di una lieve difformità che, comunque, non integra l’ipotesi dei reati contestati a mente dell’art. 44, comma 2 bis, del D.P.R. 380/01, la quale ricorre, per espressa previsione normativa, solo nel caso di assenza o totale difformità dalla SCIA”.

Tra le accuse mosse ai gestori della struttura c’era anche quella di aver realizzato un’area interrata da adibire a cella frigorifero e nello specifico il duo Di Meglio-Sorge spiega: “Di tal che ci si trova innanzi ad una opera la cui datazione, nella sostanza, è stata ‘liquidata’ come irrilevante dal G.i.p. nell’impugnato decreto, benché, come è noto, la contestazione di opere per un reato contravvenzionale eseguite oltre 4 anni addietro avrebbe dovuto condurre a conclusioni differenti in punto 6 di ponderazione del fumus commissi delicti, per come si argomenterà in seguito. Non va trascurato, inoltre, il fatto della esistenza di un giudicato assolutorio per ciò che concerne la medesima”. Dopo avere minuziosamente elaborato lo stato dell’arte, i due avvocati aggiungono che “risulta evidente come, alla luce delle emergenze già in atti e delle allegazioni in questa sede operate, risultino nel caso in esame totalmente carenti i requisiti della concretezza e della attualità del pericolo di aggravamento o protrazione dell’offesa al bene protetto dalle norme asseritamente violate”. Poi si arriva a tirare le somme: “In conclusione, si ritiene che la ultimazione dei lavori, peraltro remota ed ad opera di un soggetto deceduto, la natura degli interventi, tutti non importanti mutamento alcuno di destinazione d’uso, aggravio alcuno del carico urbanistico né, tanto meno, incrementi volumetrici, ostino a ritenere configurabile, nel concreto e nella attualità, il pericolo evocato dalla norma processuale in parola. In ogni caso si deduce la nullità dell’impugnato decreto, ai sensi degli artt. 125 co. 3 e 321 co. 1 c.p.p., per essere assolutamente privo in punto di periculum di motivazione alcuna. In accoglimento dei presenti motivi e delle ragioni che si avrà cura di enunciare oralmente davanti a codesto giudice del riesame, Voglia questo Ill.mo Tribunale annullare l’impugnato Decreto di sequestro preventivo e, per l’effetto, revocarlo integralmente, in quanto emesso in difetto assoluto dei requisiti di legge di cui agli artt. 321 c.p.p., oltre che affetto da violazione di legge per come enunciato più specificamente nella elencazione dei motivi. In via gradata, riportandosi ancora una volta al contributo fornito dall’ing. Trani nella sua relazione integrativa (pagg. da 5 a 6 e pagg. da 12 a 15 del relativo elaborato – all. 3) – da cui si evince la autonomia, per caratteristiche intrinseche e per destinazione, di tutti i livelli del complesso turistico gravato dal vincolo cautelare, nonché la possibilità di limitare il sequestro all’ampliamento comunicante con la cucina ed al cunicolo -, nonché confidando nella applicazione dei principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità – dettati dall’art. 275 c.p.p. per le misure cautelari personali ma ritenuti applicabili per consolidata giurisprudenza anche alle misure cautelari 13 reali al fine di evitare un’esasperata compressione del diritto di proprietà e di libera iniziativa economica privata (Cassazione penale, sez. IV, n. 18603 del 21 marzo 2013) -, si chiede che questo On.le Tribunale Voglia riformare l’impugnato decreto e, per l’effetto, revocare parzialmente lo stesso, a norma del co. 7 dell’art. 324 c.p.p., limitandolo alle opere puntualmente indicate, con ciò proporzionatamente ed adeguatamente soddisfacendo le esigenze preventive evocate dall’art. 321 c.p.p. e quelle economiche di un’impresa operante nella sola stagione estiva”.

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