Tari, tra Comune e Cala degli Aragonesi contenzioso infinito

La società ricorre alla Commissione tributaria provinciale per ottenere l’annullamento dell’avviso di pagamento di un importo pari a oltre 55mila euro

Nuovo atto del braccio di ferro tra laCala degli Aragonesi e il Comune di Casamicciola. Si tratta infatti dell’ennesimo ricorso della società contro l’ente del Capricho, ma anche contro laSoget Spa, la società che gestisce entrate e tributi dell’ente del Capricho. Cala degli Aragonesi ha infatti rivolto tale ricorso presso la Commissione tributaria provinciale di Napoli contro il Comune e la Soget per ottenere l’annullamento, previa sospensione, dell’avviso di pagamento Tari (la tassa sui rifiuti) del 2021, pari complessivamente a oltre 55mila euro.È noto che Cala degli Aragonesi è titolare della concessione avente a oggetto un’area demaniale marittima nel porto di Casamicciola, detenendo la gestione dell’attività d’ormeggio.Non solo. La società contesta sia la tariffa applicata che l’estensione delle aree su cui è stato calcolato l’importo, chiedendo la disapplicazione di tutta una serie di atti del Comune, tra regolamenti, delibere e determine.

Cala degli Aragonesi contesta i regolamenti comunali in relazione alla tariffa applicata ai porti “turistici” e a quelli “commerciali” in contrasto con quanto stabilito dal Consiglio di Stato

Per quanto concerne le superfici tassabili ai fini Tari, tali aree risultano dalla “scheda di rilevazione unità immobiliare” redatta in data 6.9.2018 dal tecnico incaricato dalla SO.G.E.T. spa e dal Comune di Casamicciola Terme, di effettuare il “censimento ai fini tributari sul territorio comunale, controlli utenze non domestiche”. Il tecnico incaricato ha accertato un’area totale di 11376,00 metri quadri, ma successivamente a tale rilevamento, alla Cala degli Aragonesi srl non è mai stato notificato l’atto di accertamento ai fini Tari.

Proprio per quanto concerne le tariffe Tari, tra l’altro, il ricorso evidenzia che con ricorso straordinario al Capo dello Stato (affare n. 353/2015) la società ricorrente ha impugnato i predetti provvedimenti, in particolare, anche nella parte in cui sono state considerate attività analoghe ed assoggettate alla medesima tariffa («16.0») i porti «turistici» e quelli «commerciali» e che, con parere n. 2754 del 4.11.2019, il Consiglio di Stato, sezione prima all’adunanza del 23.10.2019, ha annullato, parzialmente, il regolamento TARI adottato dal Comune di Casamicciola Terme, dichiarando la illegittimità della tariffa «16 porti turistici e commerciali».

Dunque, secondo la società, il Comune di Casamicciola Terme in modo erroneo ed illegittimo ha tassato gli specchi acquei che non le competevano, poi ha utilizzato la tariffa relativa alla categoria 16, porto turistico e commerciale, malgrado il fatto che tale categoria, prevista dal regolamento Tari del 2014, sia stata annullata dal Consiglio di Stato, inoltre ha considerato come giorni di tassazione 365, malgrado si tratti di attività stagionali, e infine ha considerato, per quanto concerne una particolare utenza, come tassabili anche gli spazi utilizzati per i tavolini e divani, quindi aree pertinenziali.

Contestata l’omessa notifica dell’atto di accertamento sulle superfici tassabili, ma anche la legittimazione della Soget per la riscossione della tassa

L’ampio ricorso è articolato in ben dieci motivi, a partire proprio da quello citato, il più importante, che rivendica la nullità dell’avviso di pagamento per omessa notifica dell’atto di accertamento, oltre all’inapplicabilità della tariffa dopo la declaratoria di illegittimità da parte del Consiglio di Stato.

Un altro motivo di rilievo è quello che afferma la carenza di legittimazione e potere in capo alla So.g.e.t. spa. Nel 2017 il Comune di Casamicciola procedette ad aggiudicare l’affidamento in concessione del servizio di “Gestione ordinaria, gestione straordinaria e riscossione coattiva della Tari, di gestione straordinaria e riscossione coattiva di tutte le altre entrate tributarie ed extra tributarie dell’ Ente, della gestione del contenzioso tributario, della riscossione coattiva dei crediti tributari dell’Amaca s.r.l. (società municipalizzata dell’Ente) per cinque anni”, proprio alla Società Sogets.p.a.

Secondo Cala degli Aragonesi, la Legge di Stabilità 2014 ha istituito la I.U.C. – Imposta Unica Comunale, di cui la Tari, insieme all’Imu ed alla Tasi, costituisce una componente. Tale legge ha previsto che i Comuni procedano alla nomina del Funzionario responsabile della Tari, stabilendo testualmente: “il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso”. In base alla norma, dunque, il potere di adottare e sottoscrivere gli attiimpositivi afferenti la TARI – come quello impugnato – rappresenta una prerogativa esclusiva del predetto “Funzionario responsabile”, la cui designazione – vincolante e non derogabile – deve promanare dalla Giunta municipale.Stando così le cose, l’atto impugnato è palesemente illegittimo, perché viziato da carenza di potere, essendo stato (solo) predisposto (e neppure sottoscritto) da un’entità diversa e distinta dal soggetto (persona fisica) cui la Legge espressamente demanda i poteri di compiere le attività organizzative e gestionali relative alla TARI. Se ne impone, quindi, secondo la società, l’integrale annullamento.

In definitiva, secondo Cala degli Aragonesi, l’avviso di pagamento e “ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, è manifestamente illegittimo ed erroneo e va pertanto annullato, il tutto previa disapplicazione del regolamento I.u.c. e degli altri provvedimenti del Comune di Casamicciola”, del pari considerati illegittimi.

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