Tari & lockdown, il Tar blocca lo “sconto” chiesto da Leonessa

Nello scontro giudiziario sulla complessa tematica si impone il Comune di Ischia: respinto il ricorso presentato dal gruppo che gestisce Continental Terme, Continental Mare, Moresco ed Excelsior

Gli alberghi dovranno pagare interamente la Tari relativamente all’anno 2020 malgrado il lockdown. A deciderlo i giudici della Sezione Prima del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. I legali rappresentanti del Continental Mare s.r.l., Grand Hotel Il Moresco s.r.l., Excelsior Ischia s.r.l. e Continental Terme s.r.l., si sono rivolti alla giustizia amministrativa chiedendo l’annullamento della deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 28 settembre 2020, pubblicata all’Albo Pretorio del Comune a decorrere dal 20 ottobre 2020, avente ad oggetto “conferma per il 2020 delle tariffe tari adottate per il 2019” e delle tariffe TARI adottate per l’anno 2020 dal Comune di Ischia;

della deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 28 settembre 2020, pubblicata all’Albo Pretorio a decorrere dal 20 ottobre 2020, recante “approvazione regolamento per la disciplina della tassa rifiuti”; del Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti e dei suoi allegati approvato con DCC n. 14/2020, all’art. 30 comma 5; degli atti preordinati, conseguenti o, comunque, connessi con quelli che precedono, tra i quali, in particolare: 1) per quanto di interesse all’attualità, la Deliberazione consiliare n. 63 del 10 novembre 2015 nella parte in cui individua le tariffe TARI nonché i costi individuati e classificati nel corrispondente piano finanziario 2015 di cui all’Allegato A; 2) il Piano economico finanziario 2020 se adottato ex art. 107 co. 4 e 5 DL 18/2020 e non ancora pubblicato. Le Società ricorrenti, svolgenti attività alberghiera con ristorazione, premettono di aver subito per l’anno 2020 le chiusure obbligatorie connesse all’emergenza da Covid-19. Insorgono avverso la delibera n. 16 del 28/9/2020, che ha confermato per l’anno 2020 le tariffe TARI della precedente annualità, nonché in parte qua avverso il nuovo Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (deliberazione n. 14 del 28/9/2020). Si dolgono che il Comune abbia riconfermato senza motivazione le tariffe TARI 2019, così come determinate con la deliberazione consiliare n. 49/2015 (rettificata per errore materiale con la delibera n. 63 del 10/11/2015, indicata dalle ricorrenti nell’epigrafe del ricorso). Lamentano l’assenza degli elementi che ne chiariscano il calcolo, per la tariffa applicata agli alberghi, censurando che non siano esplicitati i criteri di misurazione e i coefficienti applicati per la determinazione delle voci di costo.

Relativamente al Regolamento, è contestato l’art. 30, co. 5, per violazione della delibera dell’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente – ARERA n. 158 del 5/5/2020 (ad oggetto “Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell’emergenza da Covid-19”). Si sostiene il contrasto con quest’ultima della previsione per il 2020 di uno sconto del 6% sulla tassa annuale complessiva, mentre l’art. 1, co. 5, della citata delibera ARERA ha previsto la riduzione a zero della quota variabile della tariffa, per il periodo di sospensione delle attività delle utenze non domestiche. La trattazione dell’istanza cautelare è stata cancellata dal ruolo all’udienza in camera di consiglio del 13 gennaio 2021. Il Comune si è costituito in giudizio per resistere e la parte ricorrente ha formulato istanza di prelievo.  Il Comune ha esibito documentazione e memoria (eccependo l’inammissibilità delle censure avverso le tariffe deliberate nel 2015); le parti hanno prodotto scritti difensivi. Gli albergatori hanno sostenuto come «lo sconto del 6%, determinato in maniera oscura, è inadeguato e insufficiente, anche rispetto alla misura stabilita da altri Comuni dell’isola (è indicato che Forio d’Ischia l’ha fissata al 30%)».

I giudici hanno spiegato come il Comune manifesta di aver deliberato un trattamento che risulta essere di maggior favore per la categoria, come palesato dalla relazione dei revisori dei conti allegata alla delibera “incriminata”

Nel contempo il Comune ha obiettato «che la riduzione tariffaria per la categoria D07 è maggiormente favorevole rispetto a quanto indicato con la delibera ARERA, applicandosi generalmente a tutti gli alberghi con ristorante, a prescindere dalla durata dell’obbligatoria sospensione dell’attività, ed essendo applicata sulla tassa annuale complessiva, comprensiva della parte fissa e della parte variabile della tariffa (si aggiunge che il Comune di Forio ha operato la riduzione del 30% solo per la parte variabile della tariffa, esclusivamente per i giorni di chiusura). Ciò posto, risulta che il contestato sconto del 6%, calcolato sulla tassa annuale complessiva, costituisca una disposizione più favorevole rispetto alla delibera ARERA, nella parte invocata dalle ricorrenti (azzeramento della quota variabile della tariffa per il periodo di sospensione delle attività)».

L’impugnata delibera n. 14/2020 considera che “le indicazioni previste dal provvedimento n. 158 di ARERA possono essere viste come il livello minimo da ricomprendere all’interno delle scelte effettuate dai Comuni”. I giudici hanno spiegato come «il Comune manifesta di aver deliberato un trattamento che risulta essere di maggior favore per la categoria, come palesato dalla relazione dei revisori dei conti allegata alla delibera, attestante che: “L’Amministrazione ha pertanto ritenuto opportuno inserire nel Regolamento per l’Applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) un’apposita norma regolamentare in merito di valore superiore ed assorbente delle agevolazioni minime definite dalla citata deliberazione ARERA del 5 maggio 2020 n. 158, in modo da ristorare le attività soggette a chiusura durante il periodo di lock down”. Ne discende l’infondatezza della censura, rivolta alla disposizione regolamentare che si mostra non pregiudizievole per le ricorrenti, rispetto a quanto reclamato sulla base dell’invocata delibera ARERA». I giudici amministrativi hanno dunque rigettato il ricorso e per la peculiare connotazione della vicenda contenziosa (connessa alle ripercussioni sull’attività economica originate dall’emergenza da Covid-19), sussistono nondimeno giustificati motivi per disporre la compensazione per l’intero delle spese di giudizio.

Exit mobile version