Stato di Diritto, Comune di Diritto? Condono , pratiche edilizie e paesaggistiche sull’isola di Procida
DI VINCENZO MURO
Al cambiamento dei dirigenti responsabili degli uffici si associano quasi sempre nuove disposizioni della procedura necessaria per il rilascio delle varie autorizzazioni . E’ il caso della Soprintendenza e del Comune di Procida, notoriamente sottoposto a vincolo paesaggistico, nei quali, ormai da parecchi mesi, sono cambiati i responsabili . Infatti ,alla Soprintendenza l’arch. De Napoli ha sostituito l’arch. Bovier e al comune di Procida l’arch. Imparato è il nuovo dirigente responsabile. Il primo ha provveduto ad inviare al comune delle “Osservazioni” (in data 23marzo 2023) sulla procedura per il rilasciodel parere paesaggistico inerente le pratiche normali e quelle riguardanti i condoni edilizi del 1985 e 1994, mentre il secondo, subito dopo, ha redatto delle “linee Guida” (recependo anche le “Osservazioni” di cui sopra) per la presentazione delle pratiche edilizie e paesaggistiche.
La legge nazionale ed in particolare il DLvo 42/04 (cd Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio o codice Urbani), riconosce e stabilisce che l’aspetto paesaggistico deve essere autonomo rispetto all’aspetto urbanistico e tra i due deve esserci anche una separazione gestionale e di procedura per l’esame ed il rilascio delle autorizzazioni; infatti, tra l’altro, la legge stabilisce che le pratiche edilizie devono essere esaminate , per l’aspetto urbanistico e per quello paesaggistico , da uffici diversi e da responsabili diversi e autonomi. In parole povere , come spesso succede nel nostro Comune, su una stessa pratica edilizia si può avere un parere urbanistico positivo e un parere paesaggistico negativo o viceversa, in quanto sono diversi gli organi che devono esaminare e le norme da contemplare (Piano Regolatore del 1984 (PRG) e Piano Paesistico del 1971(PTP)) . Per quanto attiene all’aspetto paesaggistico poi, una volta rilasciato il parere da parte della Commissione comunale per il Paesaggio, la pratica viene inviata in Soprintendenza che, entro un certo numero di giorni, esprime un altro parere che può essere concorde o non con quello della commissione ed in ogni caso vincolante , per cui il comune, tranne sporadici casi molto particolari sui quali si è espressa la giurisprudenza recente , deve sostanzialmente uniformarsi al parere della Soprintendenza.
Orbene, nelle “Osservazioni” della Soprintendenza , viene richiesta al Comune “…. una valutazione più scrupolosa di ogni istanza nel rispetto della normativa ……anche ai fini della conformità dell’intervento rispetto agli strumenti di pianificazione (PRG), che andranno opportunamente specificati nella nota di trasmissione e di proposta autorizzativa…..” In parole più semplici , dimenticandosi completamente di quanto prescrive la legge circa la separazione rigorosa tra l’aspetto paesaggistico e quello urbanistico, la Soprintendenza , per emettere il suo parere richiede di conoscere la conformità urbanistica col PRG! (sic!). La legittimità di una tale richiesta è ,peraltro , stata sostanzialmente sconfessata – ironicamente , il giorno successivo alla data del protocollo di invio al Comune delle “Osservazioni”- , dal Consiglio di Stato (CdS, sentenza 24.03.2023, n. 3006) secondo il quale “…..in sede di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, la valutazione dell’autorità procedente deve tenere conto dei soli profili paesaggistici e ambientali. La verifica non può riguardare anche gli aspetti attinenti alla regolarità edilizie e urbanistica dell’opera…..”. Sempre in parole semplici , dovendo essere rigorosamente distinti l’aspetto urbanistico e quello paesaggistico, per l’espressione di ognuno dei rispettivi pareri , non si può e non si deve , fare riferimento all’altro e ciò in ragione dell’autonomia strutturale e funzionale del titolo paesaggistico rispetto a quelli implicanti l’accertamento della legittimità urbanistico-edilizia del medesimo progetto.
In questa luce appare oltremodo illogica e sicuramente illegittima la pretesa della Soprintendenza di avere una qualche relazione istruttoria della pratiche che riguardi gli aspetti urbanistici di una qualunque pratica paesaggistica e, analogamente, appare troppo accondiscendente e subordinata , nonché indubbiamente illegittima, anche la pre-istruttoria per la Soprintendenza che viene redatta dalla sezione urbanistica dell’ufficio tecnico comunale. La normativa è chiara e acclarata e i due aspetti devono essere affrontati senza commistione, devono essere distinti ed esaminati da uffici e responsabili differenti e indipendenti.
L’Ufficio Tecnico del comune, in una circolare di fine marzo con “Linee Guida” per la presentazione delle pratiche, anche recependo la nota della Soprintendenza , (insieme ad altre disposizioni che non vengono commentate in questa fase), alla voce Richiesta di Autorizzazione Paesaggistica, stabilisce che queste devono essere presentate …”contestualmente alla corrispondente pratica edilizia. Sarà di competenza dell’Ufficio di edilizia privata , trasmettere la stessa richiesta all’Ufficio Paesaggio” .Nei mesi precedenti, a qualche tecnico operante sul territorio , era addirittura stata ventilata da componenti dell’ufficio – in verità solo a voce – la possibilità di non accettare le richieste di autorizzazione paesaggistica e di lasciarle senza esame, se non fossero state presentate congiuntamente ad una pratica edilizia. Una tale decisione avrebbe generato i presupposti per un procedimento di omissione di atti di ufficio, perché nessuna legge obbliga alla presentazione contemporanea delle pratiche , tanto più per la distinzione rigorosa di legge tra l’aspetto paesaggistico e quello urbanistico e quindi tra i relativi pareri ; questa circolare , su tale aspetto, non appare quindi legittima. Peraltro un qualunque cittadino , ragionevolmente, sapendo che l’autorizzazione paesaggistica è necessaria per il rilascio di un permesso di costruire , potrebbe benissimo prima verificare una tale possibilità e quindi avanzare una tale richiesta e poi, magari a risultato positivo ottenuto, decidersi a richiedere il permesso di costruire.
La circolare della Soprintendenza con le “Osservazioni” fa anche riferimento alla valutazione dei condoni e quindi la richiesta di valutazione sopra menzionata circa l’aspetto urbanistico “……ai fini della conformità dell’intervento rispetto agli strumenti di pianificazione (PRG)….” appare anche illogica, pretestuosa e senza senso, in quanto, oltre alla distinzione messa in rilievo sopra, qualsiasi cittadino interessato sa che le leggi sul condono sono leggi speciali che superano la pianificazione e la legislazione urbanistica normale. Sono ancora moltissime le pratiche di condono inevase nel nostro comune, addirittura molte quelle del 1985 , ormai prossime ai 40 anni dalla loro presentazione; i pareri paesaggistici, fondamentali per il rilascio del permesso in sanatoria sul condono , vanno a rilento , con tempi biblici , sia perché sono sporadiche le sedute della commissione comunale per il paesaggio sulla questione e sia per i ritardi della Soprintendenza , presso la quale giacciono molte pratiche inviate negli anni scorsi e di cui si sono addirittura perse le tracce. Per la velocizzazione dei pareri e quindi per la soluzione del problema entro tempi comunque ormai non più ragionevoli , appare di notevole importanza la soluzione del problema del silenzio-assenso per quanto attiene il parere paesaggistico di competenza della Soprintendenza. La questione è ancora dibattuta con sentenze non proprio in linea con l’applicabilità dell’istituto del silenzio assenso nei casi di condono edilizio ma l’orientamento che si va affermando è quello della applicabilità di questa possibilità quando la richiesta del parere alla Soprintendenza pervenga in modo “cd orizzontale”, cioè non tra il privato e l’ente pubblico ma tra due enti di analogo livello e cioè pervenga alla Soprintendenza dall’apposito ufficio comunale cui il privato ha presentato domanda (esistendo anche la delega della Regione al comune sulla emanazione dei pareri paesaggistici, come nel caso di Procida).Peraltro, nella riunione tenutasi al comune nell’autunno scorso , presente anche qualche assessore, il responsabile della Soprintendenza aveva insistito sulla non applicabilità del silenzio assenso nel caso dei condoni, contraddicendo però le circolari del Ministero dei Beni Culturali (Mibact). Infatti già la circolare n. 27158 del 10.11.2015 dell’Ufficio legislativo del Ministero suddetto , proprio sulla questione del silenzio assenso, al punto c), recita: “ Il criterio di applicabilità del nuovo silenzio assenso …. dovrà valere anche nella materia sanzionatoria ed in quella di gestione delle pratiche relative ai condoni edilizi…; ebbene, in tutti questi casi …..occorrerà distinguere i casi in cui la domanda provenga direttamente dal privato – nel qual caso il silenzio assenso non troverà applicazione- dal caso in cui la domanda del privato provenga tramite lo sportello unico comunale, nel qual caso, invece, il predetto istituto acceleratorio troverà applicazione.”
In definitiva, occorre quindi che l’Amministrazione comunale (che in verità non sembra molto attenta al problema) si faccia carico seriamente della questione e, innanzi tutto, (poiché l’Italia è uno stato di diritto e non è accettabile che ogni funzionario si faccia una legge secondo il suo estro) , dia indicazioni circa le procedure di legittimità all’ufficio tecnico e paesaggistico e arrivi ad un chiarimento con la Soprintendenza in modo da risolvere la diatriba sul modus operandi nonché la situazione degli esami delle pratiche di condono, facendo quindi in modo da poterle definire (anche se dopo 40 anni) in tempi brevi. Verrebbero, in conseguenza, regolarizzate e definite le situazioni di moltissime abitazioni procidane e nel contempo entrerebbero svariati milioni nelle casse comunali che potrebbero essere impiegati per opere pubbliche di sistemazione e di urbanizzazione senza incidere sulla attuale cassa comunale e senza dover aumentare , tra l’altro, le tariffe degli abbonamenti al parcheggio e per la occupazione di suolo pubblico .