CRONACA

Spedizionieri isolani, no allo “status”

Corte europea, AGCCOM e TAR Lazio non li riconoscono operatori locali. A sentenza una lunga controversia avviata dalla Isolana distribuzioni multata per 5 mila euro nel 2016 e giunta a più livelli di giudizio

L’Autorità garante per la concorrenza multò l’Isolana distribuzioni dopo una denuncia e l’intervento del Ministero con la Guardia di Finanza. A distanza di 8 anni il TAR Lazio conferma la sanzione e le censure.Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio(Sezione Quarta) si è infatti pronunciata nel merito di una lunga e datata controversia (numero di registro generale 11820 del 2016) proposto da Soc Isolana Distribuzione Sas di Arcamone Vincenzo e D’Arco Vincenzo, rappresentata e difesa dall’avvocato Giorgio Buono, controAutorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – AGCOM, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, per l’annullamentodell’ordinanza ingiunzione, emessa da AGCOM in data 21 giugno 2016 che per altro l’aveva condannato al pagamento di una somma ritenuta irrisoria di 5 mila euro.Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 luglio 2024 il dott. Angelo Fanizza.La decisione con l’intervento dei magistrati:Roberto Politi, Presidente, Angelo Fanizza, Consigliere, Estensore, Giuseppe Grauso, Referendario.

L’ESPOSTO

La Società Isolana Distribuzione s.a.s. ha infatti impugnato e chiesto l’annullamento dell’ordinanza ingiunzione, emessa da AGCOM, per la violazione in materia di titoli abilitativi per l’offerta al pubblico di servizi postali, con cui si è disposto di pagare la somma di €. 5.000,00 quale sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione accertata. In sintesi, è accaduto che il 19 marzo 2015 è pervenuta ad AGCOM una segnalazione circa la presenza, nel territorio dell’isola di Ischia, di alcune aziende esercenti attività di trasporto, consegna e ritiro di pacchi e plichi non munite dei necessari titoli abilitativi; in esito alle verifiche condotte per il tramite del Ministero dello sviluppo economico è emerso che la società ricorrente non sarebbe stata in possesso dei titoli abilitativi per l’offerta al pubblico di servizi postali.

LE INDAGINI DELLA GUARDIA DI FINANZA

Le irregolarità riscontrate ha condotto l’Autorità a richiedere un controllo della Guardia di Finanza – Nucleo speciale per la radiodiffusione e l’editoria – “al fine di acquisire elementi utili a valutare se l’operatore svolga effettivamente, secondo quanto indicato nella segnalazione, attività postali soggette al rilascio dei summenzionati titoli”; sulla scorta di tali verifiche, trasfuse nel rapporto del 16.10.2015, relative ad un’ispezione condotta il 23.9.2015, è risultato che la ricorrente “effettua attività postale per conto di altri operatori, tra cui società titolari del marchio GLS, attraverso la raccolta di plichi e colli nelle sedi di smistamento degli operatori e successivo trasporto e distribuzione ai destinatari nell’ambito dei comuni dell’isola di Ischia”; ed è stato, anche, accertato che la ricorrente avrebbe svolto “attività di spedizione per conto terzi, consistente nella raccolta di plichi e colli da parte dell’utenza privata, trasporto e distribuzione degli stessi presso i destinatari”, nel senso che avrebbe fornito “servizi postali, consistenti nell’attività di raccolta, trasporto e consegna degli invii postali (corrispondenza e pacchi) senza il necessario titolo abilitativo”. In base alle predette verifiche è stata, pertanto, notificata la contestazione relativa alla violazione.In sostanza, “le risultanze istruttorie hanno evidenziato che la Isolana Distribuzione svolge attività postale per conto di operatori titolari del marchio GLS Italy S.p.A., attraverso la presa in carico dei colli dal cliente e la consegna al corriere, nonché attività di raccolta degli invii per conto terzi e consegna ai destinatari, secondo quanto dichiarato dall’interessato in sede ispettiva. Pertanto, l’attività svolta non può considerarsi quale attività di solo trasporto non soggetta al rilascio di alcun titolo abilitativo, come sostenuto dall’interessato, in quanto sono presenti alcune delle ulteriori fasi, oltre al trasporto, descritte nella sequenza dei servizi postali,. La predetta attività richiede la titolarità di un’autorizzazione generale”.

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IL RICORSO

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A fondamento del ricorso la società ischitana aveva provato a far valer il suo status locale e di essere titolare di una autorizzazione che consente alla Isolana Distribuzione s.a.s. di effettuare il “trasporto di cose”, in via diretta, ovvero in via indiretta, tramite accordi con i vari spedizionieri, nell’ambito della sola Isola d’Ischia”: essa sarebbe quindi qualificabile come un “vettore locale”. Ha, pertanto, contestato le deduzioni che l’Autorità avrebbe ricavato dall’analisi della documentazione esaminata in occasione delle visite ispettive, sostenendo di non aver “mai svolto, ne svolge alcuna attività relativa ai “servizi postali” contestateli. Ovvero, “contrariamente a quanto ritenuto ex adverso, le Società “Te.mi S.p.A”, titolare del marchio “GLS – Corriere Espresso”, e le Società “Artoni Trasporti S.p.A.” ed “Ossigas s.r.l.”, non sono certo “Operatori Postali”, bensì “spedizionieri internazionali” che svolgono esclusivamente attività di “trasporto merci per conto terzi”, senza svolgere alcun “sevizio postale” o “casellario privato per la distribuzione di invii per corrispondenza”, ne deriva, come ovvia conseguenza logica, che la “Isolana Distribuzione s.a.s.” non ha mai svolto “servizi postali” “per conto”, ovvero “come appaltatrice”, dei predetti Spedizionieri, che tale attività di “servizi postali” non svolgono”.La ricorrente ha, inoltre, provato a dedurre che in punta di norma “non sembrano potersi rinvenire norme che consentano di ricomprendere, nel settore del “servizio postale”, l’attività di “corriere locale” che la “Isolana Distribuzione s.a.s.” svolge sull’Isola d’Ischia. Ha, quindi, prospettato che l’attività di corriere, svolta per conto di spedizionieri nazionali ed internazionali “esula, di fatto, dal “servizio postale”, il quale presuppone una articolata “organizzazione aziendale” (che la ricorrente non possiede), propria dei fornitori di “servizi postali”, che prevede l’utilizzo di appositi “programmi di gestione” degli invii di corrispondenza e delle raccomandate; un “sistema certificato” di invio, spedizione e ricezione della “corrispondenza”; un sistema di “tracciabilità” delle “spedizioni postali”; un sistema di “ricezione” e “consegna” della “corrispondenza” (lettere, raccomandate, assicurate) in tutta Italia ed all’estero” . Si tratterebbe di profili qualificatori di incerta interpretazione, tali da fondare la necessità di un rinvio pregiudiziale innanzi alla Corte di Giustizie dell’Unione europea, oggetto di specifica domanda. Si è costituita in giudizio l’AGCOM, opponendosi al ricorso e chiedendone il rigetto.

Con ordinanza collegiale n. 3907 del 24 marzo 2017 la Sezione III si è pronunciata sulla domanda di rinvio pregiudiziale ed ha deciso il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea perché si pronunciasse sul “trasporto di cose” e di “vettore locale”, e, dunque, sulla dichiarazione della isolana di non essere fornitore di servizi postali. Il TAR ordinò cosìla sospensione del presente giudizio in attesa che la Corte di Giustizia UE si pronunziasse sul rinvio pregiudiziale disposto da questo TAR con ordinanza n. 2180/2016. Il giudizio è stato, pertanto, sospeso. La Corte di Giustizie dell’Unione europea si è pronunciata con sentenza 31 maggio 2018, cause riunite C-259/16 e C-260/16. In vista dell’udienza di discussione del ricorso nel merito, fissata per il 10 luglio 2024, le parti hanno depositato le rispettive memorie conclusive, riportandosi alle conclusioni ivi rassegnate e, a tale udienza, la causa è stata trattenuta per la decisione. Il ricorso è stato ritenuto infondato e respinto. Nella deliberazione impugnata l’AGCOM ha approfondito le “Regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio”. Ha, quindi, concluso che “la normativa nazionale richiede, a chiunque intenda offrire un servizio postale, di munirsi di una licenza o di un’autorizzazione generale. Conseguentemente, le imprese di autotrasporto che intendono svolgere attività che si sostanziano nella raccolta, smistamento, trasporto e distribuzione di “pacchi postali” sono tenute a conseguire l’autorizzazione generale. Dunque, anche per questo, la lettura eremeneutica di “vettore isolano” avanzata dalla società ischitana non è stata condivisa dal Collegio.

Si tratta di statuizioni che non autorizzano una deroga al regime autorizzatorio al quale sono soggetti anche gli operatori che, come la società ricorrente, svolgono attività postale per conto di imprese (nella specie, si trattava di GSL Italy S.p.A.) mediante la presa in carico dei colli dal cliente e la consegna al corriere o tramite attività di raccolta degli invii per conto terzi e successiva consegna ai destinatari. All’opposto, il giudice comunitario ha ritenuto compatibile con il diritto unionale una disciplina amministrativa improntata a forme di approfondito controllo sulle attività (e sugli operatori) mediante il vaglio sostanziato dai procedimenti che vengono trasfusi nel rilascio di titoli autorizzatori.

Nella specie, nel corso del giudizio non sono emersi nell’istruttoria procedimentale elementi idonei a fondare l’illegittimità dell’impugnata sanzione, tenuto conto che nella stessa sentenza del 31 maggio 2018, cause riunite C-259/16 e C-260/16 la Corte ha osservato che “ una normativa nazionale è idonea a garantire la realizzazione dell’obiettivo addotto solo se risponde realmente all’intento di raggiungerlo in modo coerente e sistematico”.Il che risulta essere stato garantito mediante l’irrogazione di una sanzione di importo, peraltro, assai limitato.

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