Allontanato da Ischia nel 2015 con un foglio di via obbligatorio, fa ricorso al Tar che viene respinto. È quanto deciso dai giudici della quinta sezione del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania di Napoli che hanno respinto il ricorso dell’uomo condannato anche a rifondere in favore del Ministero dell’Interno le spese del grado del giudizio, che liquida nell’importo di 2mila euro, oltre gli accessori come per legge. Il 20 ottobre 2015 il Questore della Provincia di Napoli ha vietato ad un uomo di fare ritorno nel Comune di Ischia per tre anni in quanto a luglio 2015 era stato arrestato, e poi condannato da Tribunale di Ischia, per detenzione al fine di spaccio di sostanza stupefacente.
Contro il foglio di via, l’uomo ha proposto annullamento anche contestando l’eccesso di potere anche per difetto di istruttoria, e ne ha chiesto, previa sospensione dell’efficacia, l’annullamento. L’8 marzo 2016 il Collegio ha respinto l’istanza cautelare ed ora è stato bocciato il ricorso. Nella motivazione i giudici del Tar hanno ripercorso l’intera vicenda partendo da quando “l’odierno ricorrente era stato tratto in arresto per la detenzione a fine di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina, avendo peraltro, l’autorità di P.S. rinvenuto nella sua abitazione un quantitativo di analoga sostanza stupefacente pari a gr. 15. Per tale reato è stato condannato dal Tribunale di Napoli alla pena di 10 mesi di reclusione e di euro1.200 di multa per il reato di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 390 del 1990”. In seguito, quindi, è stato posto in essere il foglio di via obbligatorio “previsto dall’art. 2 del d. lgs. n. 159 del 2011, è infatti diretto a prevenire reati socialmente pericolosi, non già a reprimerli, e pertanto, benché non occorra la prova della avvenuta commissione di reati, è richiesta dalla giurisprudenza amministrativa una motivata indicazione dei comportamenti e degli episodi, desunti dalla vita e dal contesto socio-ambientale dell’interessato, da cui oggettivamente emerga una apprezzabile probabilità di condotte penalmente rilevanti e socialmente pericolose”.
“Nel caso di specie – spiegano ancora i giudici nella sentenza – il disvalore sociale della condotta tenuta è stato accertato, peraltro, in sede penale e, unitamente alle circostanze del caso concreto, lascia ritenere la pericolosità del soggetto, incline allo spaccio, e pienamente giustifica l’allontanamento disposto dalla Questura, per tre anni, dal Comune di Ischia. Non va trascurato, invero, che non solo il ricorrente era stato tratto in arresto in flagranza di reato ma anche che, a seguito della perquisizione operata nella sua abitazione, la P.G. operante aveva rinvenuto l’ulteriore quantitativo di gr. 15 di sostanza stupefacente, evidentemente destinata alla futura attività di spaccio”. Ed ancora: “Invero, quanto alla vicenda in esame, non si può negare che il possesso di sostanza stupefacente, sia sulla persona del ricorrente all’atto dell’arresto che, il giorno successivo, presso la sua abitazione, lasci ritenere sulla base di circostanze univoche, concrete e tutt’altro che labili, che lo stesso possa essere dedito costantemente all’attività di spaccio nel Comune di Ischia, e sia un soggetto pericoloso, ai fini dell’art. 1, comma 1, lett. c), del d. lgs. n. 159 del 2011, come bene ha ritenuto la Questura di Napoli, poiché dedito alla commissione di reati che, come lo spaccio di sostanze stupefacenti, offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale (anche) dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica”. Per questo il ricorso dell’uomo è stato respinto e lo stesso è stato condannato anche al pagamento delle spese legali.