Soget illegittima, annullato il fermo amministrativo

Arriva una nuova sentenza del giudice di pace della sezione distaccata di Tribunale di Ischia dopo che una cittadina, assistita dall’avvocato Vito Mazzella, si era opposta ad un provvedimento che l’aveva dovuto subire. Il dispositivo conferma una volta di più come la società non possa continuare ad operare nel settore della riscossione tributa essendo scaduta e non più prorogabile la concessione

Una sentenza, quella ottenuta dall’avvocato Vito Mazzella, che conferma una volta di più quanto emerge da una serie di decisioni adottate dal giudice di pace di Ischia. La Soget sta continuando l’attività di riscossione per conto del Comune di Forio ma perseguendo evidentemente in maniera illegittima i cittadini isolani dal momento che il contratto con gli enti locali è scaduto e soprattutto non è prorogabile. E così ecco che chi non rimane inerte e decide di adire le vie legali (ogni atto, per quanto illegittimo, non si annulla mai per “magia”) ottiene puntualmente giustizia. E’ quanto accaduto anche a un altro cittadino isolano, M.D.C. che come si legge nel dispositivo firmato dal dott. Arturo Uccello, “Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio la SOGET Spa chiedendo accertarsi e dichiararsi l’illegittimità del provvedimento di iscrizione del fermo amministrativo n. (omissis) del 12 ottobre 2022. Instauratosi il contraddittorio si costituiva la SO.G.E.T. Spa, impugnando la domanda e chiedendone il rigetto.Acquisita quindi la documentazione necessaria, sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa veniva riservata per la decisione”. Ebbene la decisione è arrivata e il giudice di pace ha così sentenziato: “Accoglie la domanda e, per l’effetto, accerta e dichiara l’illegittimità del provvedimento di iscrizione del fermo amministrativo n. (omissis) del 12 ottobre 2022 relativo al veicolo (omissis) di proprietà dell’attrice; ordina, per l’effetto, che la Soget Spa provveda a proprie cura e spese all’immediata cancellazione del provvedimento stesso, ove concretamente eseguito nelle more, con esonero da ogni responsabilità per il Conservatore del P.R.A. di Napoli; condanna la convenuta Soget Spa alla refusione delle spese processuali in favore dell’attrice”.

Ovviamente il giudice Uccello motiva anche in maniera analitica la sua decisione. In particolare, guarda ad una serie di precedenti evidenziando che “il presente giudizio può essere deciso sulla scorta di quanto già accertato e ritenuto da questo giudice in giudizi precedenti aventi medesimo oggetto, svoltisi dinanzi a sé nei confronti della stessa convenuta SOGET Spa. E tanto soprattutto in considerazione del fatto che la suddetta questione attiene al profilo della legittimazione della SOGET Spa, ossia alla possibilità per la stessa di procedere in nome e per conto dell’Ente impositore alla riscossione dei crediti di quest’ultimo, sia in sede sostanziale che processuale”. Circostanza questa a giudicare dalla sentenza in oggetto e da altre evidentemente esclusa. Il giudicante ribadisce ancora di aver accertato “in precedenti pronunce che la convenzione intercorsa tra detta società ed il Comune di Forio, avente ad oggetto l’affidamento del servizio di riscossione delle sanzioni amministrative (contratto del 30 dicembre 2011 rep. n.1119), risulta scaduta ex art.8 della convenzione medesima il 31 dicembre 2016 e che, in base alla stessa clausola contrattuale, la società affidataria del servizio conserva la facoltà di promuovere le procedure di riscossione coattiva pur dopo la scadenza contrattuale, purché ‘ultimate nel termine perentorio di anni tre dalla citata scadenza’. Ora, la volontà contrattuale esplicitata dalle parti del contratto comporta in maniera evidente ed incontrovertibile che il termine triennale di cosiddetta ‘prorogatio’ concesso alla società affidataria abbia natura perentoria. Con la conseguenza che, la scadenza del suddetto termine (id est: 31 dicembre 2019), implica tout court il venir meno ipso jure ipsoque facto di ogni ulteriore potere e/o facoltà della società affidataria di procedere in via esecutiva, in nome e per conto dell’Ente concedente, per la riscossione delle sanzioni amministrative di cui alla convenzione di affidamento: poteri e facoltà che, dunque, devono ritenersi rientrate nella piena e totale disponibilità dell’Ente impositore, originario delegante. Non va d’altra parte sottaciuto che a siffatta conclusione è pervenuta anche la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli che, con la sentenza n.10472/2022, ha espressamente statuito la ‘carenza di legittimazione della Soget Spa’.

Il giudice richiama anche precedenti sentenze che sono già andate nella medesima direzione ossia il venir meno della società nel settore della raccolta tributaria per conto dell’ente locale

Da qui una logica conseguenza all’origine della sentenza del giudice di pace Uccello: “Le decisioni precedenti e qui richiamate si attagliano pertanto perfettamente alla fattispecie in esame atteso che la convenuta Soget Spa non ha fornito alcuna prova in merito al possesso del titolo o della concessione per poter esplicare l’attività esattiva in nome e per conto del Comune di Forio fino alla data del 25 ottobre 2022 data di emissione del provvedimento di preavviso di fermo oggetto di impugnazione. Resta dunque perfettamente valida e coerente la conclusione innanzi resa che alla data di emissione del provvedimento di fermo in questa sede impugnato (id est: 25 ottobre 2022) non sussisteva più alcun potere in capo alla SOGET Spa.Alla luce, dunque, delle superiori considerazioni, la domanda va accolta per essere rimasta priva di prova la legittimazione della Soget Spa ad esercitare l’attività esattiva per il Comune di Forio.Va dunque dichiarata l’illegittimità dell’impugnato provvedimento del fermo amministrativo iscritto sul veicolo di proprietà dell’attrice per difetto assoluto di potere, con conseguente annullamento dello stesso e ordine al concessionario di provvedere alla sua cancellazione, ove nel frattempo intervenuto. Ritiene invero in proposito il giudicante che dalla qualificazione giuridica del provvedimento di iscrizione di fermo amministrativo, come suggerita dalla Suprema Corte, in uno al riconoscimento della competenza in materia del giudice ordinario, come pure statuita dalla S.C., non possa necessariamente non conseguire anche il potere per il G.O. di ordinare la cancellazione del provvedimento stesso (laddove materialmente eseguito): e ciò sia al fine di evitare il rischio che il concessionario, ancorché omettendo un atto dovuto, determini il persistere di un indebito vincolo e, dunque, di un’illegittima compressione del diritto patrimoniale del contribuente; sia in ossequio ai principi di effettività della tutela giurisdizionale, del giusto processo e della sua ragionevole durata e di economia processuale”.

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