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Sisma e agevolazioni tributarie, arrivano i chiarimenti del Ministero

Il Comune aveva chiesto precisazioni sulle categorie dei destinatari dei benefici stabiliti dalle normative post-terremoto

I benefici a livello tributario previsti dalla legge sulla ricostruzione post sisma riguardano soltanto i cittadini vittime di danni materiali, oppure tutti i residenti dei Comuni isolani coinvolti nell’evento tellurico del 21 agosto 2017? È la domanda che il sindaco di Casamicciola Terme, Giovan Battista Castagna, e il commissario delegato alla ricostruzione Carlo Schilardi hanno posto alle istituzioni sovraordinate.  Il dubbio si riferiva nello specifico alle previsioni dell’articolo 35 del Decreto Legge n. 109/2018 poi convertito nella Legge n.130, relativo alla “sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento”.

Il Comune del Capricho si è posto l’interrogativo anche a causa del peso che tale misura comporta sulle finanze dell’ente, che in vista dell’approvazione del bilancio di previsione si vede inibite le possibilità di accertamento oltre che ridotta la capacità di riscossione con la conseguenza di impossibilità di poter dar vita a un bilancio in equilibrio tra competenza e cassa. Nonostante i quasi 700mila euro di contributo previsti per fronteggiare il minore gettito di Imu e Tasi nel 2018, il disavanzo è risultato superiore, a cui appunto si unisce la privazione del gettito che sarebbe arrivato dalla “discovery” tributaria (per le omesse o infedeli dichiarazioni) già effettuata per conto del Comune dalla società incaricata della riscossione. Quest’ultima a sua volta aveva manifestato forti perplessità nel continuare a procedere in tali attività, proprio a causa del blocco delle entrate tributarie. Lo stesso commissario alla ricostruzione aveva inviato una nota all’ufficio dipartimento per i rapporti col Parlamento della Presidenza del Consiglio e al Ministero dell’Economia e delle Finanze facendo presente che l’ente del Capricho intendeva conoscere “se il dettato della norma contenuta nell’articolo 35 è rivolto esclusivamente ai titolari a qualsiasi titolo degli immobili dell’evento sismico e per i quali ci sia ordinanza di sgombero e/o scheda Aedes”, in quanto anche all’ex prefetto “appare incongruo che i benefici in parola vadano a persone che dal sisma non hanno avuto alcun danno materiale e, non di rado, sono proprietari di seconde case”, oltre a far notare che tutto il dettato del capo III n. 109/2018, a partire dall’articolo 17, è orientato a favorire la ricostruzione e l’assistenza alle persone danneggiate dal sisma del 21 agosto 2017 senza generalizzazione alcuna”.

LA RISPOSTA. È stato proprio il Ministero dell’Economia, segnatamente la Direzione di legislazione tributaria e fiscale del Dipartimento delle Finanze, a inviare chiarimenti sulla questione. E lo ha fatto innanzitutto ricordando che il decreto del Ministro del 20 ottobre 2017 sospese, per i soggetti che alla data del 21 agosto 2017 avevano la residenza o la sede operativa nel territorio dei Comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno, i termini dei versamenti  e degli adempimenti tributari scadenti nel periodo tra il sisma e il 18 dicembre 2017. Il decreto subordinava tale sospensione “alla richiesta del contribuente che contenga anche la dichiarazione di inagibilità, in tutto o in parte, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell’azienda, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445”. Tali agevolazione furono poi prorogate fino al 30 settembre 2018 dalla legge 172/17, che estese la sospensione al Comune di Forio e stabilì che gli adempimenti e i versamenti che scadevano nel periodo di sospensione dal 21 agosto 2017 al 30 settembre  2018 andavano effettuati in un’unica soluzione entro il 16 ottobre 2018.

Arriviamo quindi al capo III della legge sulla ricostruzione n.109/2018 che all’articolo 17, riguardante l’ “ambito di applicazione e Commissario straordinario”, prevede che le disposizioni contenute nel medesimo capo sono volte a disciplinare gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei tre comuni.

 L’articolo 35 stabilisce che nei Comuni terremotati, “i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto legge 31 maggio 2010 n.78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2020 e riprendono a decorrere dal 1° gennaio 2021”.

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 Proprio confrontando gli articoli 17 e 35, il Ministero spiega che entrambi fanno esclusivo riferimento ai territori dei comuni interessati dal sisma senza alcun richiamo a particolari requisiti soggettivi che, invece, sono stati previsti per le agevolazioni concesse dal decreto del 20 ottobre 2017 e dall’articolo 2, comma 5 bis della legge 172/2017. Di conseguenza, secondo il Ministero, risulta evidente che per le agevolazioni in questione il Legislatore ha voluto favorire anche coloro che hanno subìto disagi indiretti dall’evento sismico, e quindi ha ampliato l’ambito soggettivo di applicazione delle agevolazioni a tutti i soggetti residenti nei tre comuni.

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CARTELLE. Dal Capricho tengono tuttavia a precisare che, stando così le cose, resta comunque una differenza tangibile tra chi ha riportato danni all’abitazione, allo studio o all’azienda, e il resto dei residenti che non sono stati toccati da danni materiali. I primi, dopo la scadenza del termine del 31 dicembre 2020, comunque non dovranno pagare le cartelle esattoriali per il periodo in cui l’immobile è risultato inagibile. Discorso diverso per chi non ha riportato danni agli immobili: se essi scelgono di non procedere al saldo delle cartelle fino alla fine del 2020, successivamente saranno comunque sottoposti ad accertamento e dovranno pagare il dovuto con gli interessi di mora. E non è una differenza da poco.

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