Sisma, dalla Sovrintendenza no al condono ter: al via i ricorsi

L’avvocato Bruno Molinaro ricorre al Tar per far valere le ragioni di due cittadini casamicciolesi, che si sono visti negare la concessione in sanatoria indispensabile per poter ottenere il contributo per la ristrutturazione del proprio immobile danneggiato dal sisma del 21 agosto 2017

Quando si parla di lentezza nel portare avanti il processo di ricostruzione post sisma, un posto “in prima fila” lo merita senz’altro la Sovrintendenza di Napoli, capace di mettersi di traverso anche ad una serie di normative ben precise. Come l’art. 25 della legge 130/2018 che, ad esempio, consente di poter ottenere il condono (e dunque accedere ai contributi per la ricostruzione) anche nel caso in cui si tratti di quello del 2003, ovviamente con riferimento esclusivo agli immobili danneggiati dal terremoto. E così succede che l’avvocato Bruno Molinaro si è visto costretto – per tutelare gli interessi di due suoi assistiti residenti a Casamicciola – a presentare altrettanti ricorsi al Tar contro i provvedimenti emessi dalla Sovrintendenza con i quali la stessa ha espresso “parere negativo al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in sanatoria per le opere oggetto dell’istanza di condono edilizio presentata al comune di Casamicciola Terme”.

Nei due ricorsi il professionista dapprima elenca le singole questioni ricordando che è stata presentata al Comune regolare istanza di condono edilizio, poi aggiunge che “l’immobile in questione è stato gravemente danneggiato dal sisma del 21 agosto 2017 con ‘esito inagibile, lettere E-F’, come espressamente riconosciuto anche dalla Soprintendenza e documentalmente dimostrato dal rilascio della scheda AEDES. Essendo necessario procedere alla esecuzione degli interventi necessari al recupero della sua agibilità, la ricorrente ha sollecitato l’esame e la positiva definizione della predetta istanza di condono, ricorrendone tutti i presupposti. Avviato il relativo procedimento, la civica amministrazione, a seguito di parere favorevole della Commissione Locale per il Paesaggio espresso nella seduta del 25 febbraio 2021, ha trasmesso alla SABAP-NA, per il parere di competenza, l’intera documentazione comprensiva di relazione tecnica illustrativa della valutazione di compatibilità paesaggistica e di proposta di accoglimento della istanza presentata a firma del responsabile per la tutela del paesaggio”.

Non solo silenzio assenso o devolutivo, il legale spiega anche che la motivazione addotta per il diniego viola anche l’art. 25 della Legge 130/2018, che preveda che vengano definite le istanze pendenti relative agli immobili distrutti o danneggiati dal terremoto presentate ai sensi delle tre normative di condono

L’organo competente però ha espresso un categorico rifiuto al rilascio della concessione in sanatoria basandosi sull’assunto che “l’opera edilizia con la sua ampia volumetria non rientra fra le categorie di interventi sanabili previste nella tipologia n. 4-5-6 dell’Allegato 1 della L. 326/2003”, viola apertamente anche l’art. 25 del d.l. n. 109 del 2018, convertito nella legge n. 130 del 2018, essendo dimostrato che l’immobile oggetto della istanza di sanatoria è stato danneggiato dall’evento sismico del 21 agosto 2017”. Una decisione assolutamente non condivisa e non a caso l’avvocato Molinaro nei suoi ricorsi spiega anche in maniera dettagliata i motivi. Rimarcando in primis che “il parere è, in ogni caso, illegittimo, essendo stato sottoscritto dal Soprintendente e dal funzionario responsabile in data 12 novembre 2021, ovvero a distanza di oltre sei mesi dalla acquisizione della prescritta documentazione, avvenuta, come riconosciuto espressamente dalla stessa amministrazione, in data 26 maggio 2021 e, pertanto, ben oltre il termine di 45 giorni prescritto dall’art. 146 del d.lgs. 42/04. Il parere in questione è stato, dunque, inviato e recapitato allorquando, decorso il predetto termine di 45 giorni, si era già formato sulla istanza di condono il silenzio assenso o, comunque, il silenzio devolutivo”. Ma non c’è soltanto la risposta tardiva, Molinaro aggiunge anche che “Laddove si ritenga di non condividere i suesposti principi, è, comunque, innegabile che, nella specie, essendo decorso il termine di giorni 45 dalla data di ricevimento della documentazione da parte della Soprintendenza, il parere espresso violi, anche sotto altro profilo, l’art. 146 del d.lgs. n. 42/04, atteso che l’inerzia nell’esercizio del potere deve essere qualificata come silenzio devolutivo. In siffatta situazione, come è noto, l’amministrazione procedente è tenuta a concludere il procedimento e a rilasciare l’autorizzazione paesaggistica o, laddove non ne ricorrano i presupposti, ad effettuare comunicazione motivata di diniego, essendo il parere espresso tardivamente dalla Soprintendenza non solo illegittimo ma anche inefficace”.

Ma c’è dell’altro, come spiegavamo in apertura di servizio, e cioè che viene non applicato anche l’ormai arcinoto art. 25 della Legge 130/2018 e questo aspetto viene sottolineato con forza dal legale dei ricorrenti. “Va ancora eccepito – si legge – che la motivazione addotta dalla Soprintendenza in ordine alla inapplicabilità del condono ter all’immobile di proprietà della ricorrente, basata sul fatto che ‘l’opera edilizia con la sua ampia volumetria non rientra fra le categorie di interventi sanabili previste nella tipologia n. 4-5-6 dell’Allegato 1 della L. 326/2003’, viola apertamente anche l’art. 25 del d.l. n. 109 del 2018, convertito nella legge n. 130 del 2018, pienamente applicabile alla fattispecie, risultando dimostrato, come già detto, che l’immobile oggetto della istanza di sanatoria è stato danneggiato dall’evento sismico del 21 agosto 2017. Tale norma prevede, infatti, che vengano definite le istanze pendenti relative agli immobili distrutti o danneggiati dal sisma del 21 agosto 2017, presentate ai sensi delle tre normative di condono succedutesi dal 1985 al 2003”. E quindi le due istanze in esame non possono essere assolutamente respinte, o meglio non potevano esserlo. Le cose, invece, sono andate in maniera diversa e allora siamo soltanto al primo round di quella che si preannuncia una lunga battaglia giudiziaria. Figlia di un paese dove burocrazia e confusione imperano e dove c’è un ente che nel terzo millennio pensa ancora di poter decidere basandosi sulla mera discrezionalità. Parlare di un qualcosa di anacronistico è oggettivamente poco…

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