L’ora X è arrivata. Come noto, il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, ha introdotto – articolo 9-ter, decreto-legge n. 52/2021, convertito dalla legge n. 87/2021 – l’obbligo del possesso e il dovere di esibizione della certificazione verde COVID-19 per tutto il personale scolastico e, in capo ai dirigenti scolastici, quello di verifica del rispetto delle prescrizioni medesime, secondo le modalità definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021 e relativi allegati. Gli obblighi di cui trattasi decorrono dal 1° settembre 2021 e determinano l’organizzazione di operazioni quotidiane, connesse al rispetto delle disposizioni di legge, da coniugarsi con l’ordinato svolgimento delle attività scolastiche. Al fine di sostenere i Dirigenti scolastici nelle attività di competenza il Miur, in una nota del 30 Agosto, ha fornito elementi informativi, così come indicazioni transitorie
Nello specifico, la domanda a cui si tenta di dare risposta è: come si verifica la certificazione verde COVID-19?
L’articolo 9, decreto-legge n. 52/2021, convertito dalla legge n. 87/2021, definisce le condizioni che la certificazione verde COVID-19 attesta e la relativa validità temporale:
a) somministrazione della prima dose di vaccino (validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione, fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale);
b) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo (validità nove mesi);
c) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2 (validità sei mesi);
d) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2 (validità quarantotto ore).
Specifica condizione (precisata dalla Circolare del Ministero della Salute 4 agosto 2021, prot. 35309 – “certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19”) è quella di coloro che per condizione medica non possono ricevere o completare la vaccinazione e non possono, pertanto, ottenere una certificazione verde COVID-19. Tali soggetti, “esentati dalla vaccinazione”, sono in possesso di specifica certificazione che, fino al 30 settembre 2021, è disponibile solo in cartaceo.
Il richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, prevede che la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 sia realizzata mediante l’utilizzo – anche senza necessità di connessione internet – dell’App “VerificaC19”, installata su un dispositivo mobile. L’applicazione consente di riscontrare l’autenticità e la validità delle certificazioni emesse dalla Piattaforma nazionale digital green certificate (DGC), senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione e senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore. Pertanto, nel pieno rispetto della privacy.
La verifica della certificazione verde COVID-19 mediante la richiamata App “VerificaC19” avviene con le seguenti modalità:
1. su richiesta del verificatore (Dirigente scolastico o suo delegato), l’interessato mostra – in formato digitale oppure cartaceo – il QR Code abbinato alla propria certificazione verde Covid-19,
2. l’App “VerificaC19” scansiona il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo, fornendo tre possibili risultati (nei prossimi aggiornamenti della App):
a) schermata verde: la certificazione è valida per l’Italia e l’Europa,
b) schermata azzurra: la certificazione è valida solo per l’Italia, c) schermata rossa: la certificazione non è ancora valida o è scaduta o c’è stato un errore di lettura,
3. in caso di “schermata rossa” il personale non potrà accedere all’istituzione scolastica e dovrà “regolarizzare” la propria posizione vaccinandosi oppure effettuando test antigenico rapido o molecolare.
La richiamata procedura “ordinaria”, come evidente, è assai semplice. Purtuttavia, presenta il limite di dovere verificare giornalmente ciascun singolo QRCode del personale dell’istituzione scolastica, proprio per l’anzidetta diversa durata della certificazione (da un massimo di 9 mesi ad un minimo di 48 ore) e perché, per ragioni di riservatezza, tale durata non è rilevabile dalla scansione del QRCode.
In relazione al numero di dipendenti di ciascuna istituzione scolastica, potrebbero dunque determinarsi, soprattutto nei momenti di inizio e fine delle lezioni, rallentamenti nelle operazioni materiali di verifica della validità della certificazione. Tale situazione non può essere ovviata con il ricorso all’autocertificazione da parte dell’interessato, in quanto la norma vigente prevede che la certificazione verde COVID-19 sia posseduta ed esibita. Pure per ragioni di riservatezza, non risulta al momento possibile la consegna volontaria al Dirigente scolastico della propria certificazione o del relativo QRCode, perché questi provveda autonomamente – personalmente o tramite delegato – alla verifica.
Per sopperire al sopraddetto limite della “procedura ordinaria”, in costante raccordo con il Garante per la protezione dei dati personali e unitamente al Ministero della Salute, questa Amministrazione sta operando al fine di realizzare l’interoperabilità fra il Sistema informativo in uso presso le scuole (SIDI) e la Piattaforma nazionale DGC così da potere, a regime, velocizzare le pur semplici operazioni richieste.
In pratica, limitatamente al personale in servizio, il Dirigente dell’istituzione scolastica statale potrà interrogare il Sistema informativo del Ministero dell’Istruzione SIDI che, in ragione della interoperabilità con il Sistema informativo del Ministero della Salute, senza necessità di scansione di ogni singolo QRcode, “restituirà” la medesima tipologia di schermate descritte nella “procedura ordinaria”. Il Dirigente o suo delegato, a questo punto, potrà limitare la verifica con l’App “VerificaC19” ai soli QRcode della “schermata rossa”, con importante risparmio di tempo. Tale breve descrizione del processo per chiarire che le modalità intrinseche allo stesso – fondato sull’utilizzo della piattaforma SIDI – non ne consentirà l’adozione da parte di istituzioni educative o scolastiche il cui personale non sia dipendente del Ministero.
Per l’adozione della procedura tratteggiata, destinata al personale delle istituzioni scolastiche statali, è richiesto uno specifico intervento normativo, atto a consentirne l’utilizzo nel rispetto della protezione dei dati personali. E’ atteso in tempi brevi l’intervento normativo necessario per consentire l’adozione della procedura automatizzata richiamata. La sola modalità possibile al momento, nel rispetto della riservatezza, è quella “ordinaria” sopra descritta. Si tratta dunque, da parte dei Dirigenti scolastici, di predisporre misure organizzative e di gestione degli spazi, che consentano l’ordinato svolgimento delle operazioni descritte. Ciò anche considerando che, fino all’inizio delle attività didattiche, la presenza del personale sarà inferiore all’ordinario e che, simulazioni effettuate, hanno evidenziato la rapidità delle operazioni svolte con l’utilizzo dell’App “Verifica C19”.
Per quanto detto, a livello organizzativo, si potrà ad esempio ricorrere all’opera contestuale di più soggetti “verificatori”, ciascuno delegato all’utilizzo dell’app “Verifica C19”, così come, ove opportuno e possibile, potranno individuarsi ingressi diversi, per evitare assembramenti del personale. Potrà altresì risultare utile svolgere le operazioni di verifica all’interno dell’istituzione scolastica, in spazi di dimensioni adeguate alla compresenza ipotizzata di personale.