Dopo Capri e Procida, anche Ischia ha finalmente ottenuto il provvedimento del Ministero per la limitazione agli sbarchi e alla circolazione di veicoli sull’isola per l’imminente stagione turistica. Il decreto si è fatto attendere per qualche giorno rispetto a quelli emanati per le altre isole del Golfo, ma è infine arrivato, ed entrerà in vigore dal Venerdì Santo, per protrarsi fino a tutto il mese di ottobre. «Dal 15 aprile 2022 al 31 ottobre 2022 – si legge infatti nel primo articolo del provvedimento – sono vietati l’afflusso e la circolazione nell’isola di Ischia, comuni di Casamicciola Terme, Barano d’Ischia, Serrara Fontana, Forio, Ischia e Lacco Ameno, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone residenti nel territorio della regione Campania o condotti da persone residenti sul territorio della Regione Campania con esclusione di quelli appartenenti a persone facenti parte della popolazione stabile dell’Isola. Nel medesimo periodo il divieto di è esteso agli autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 26 t, anche se circolanti a vuoto, appartenenti a persone non residenti nel territorio della Regione Campania». Le date rappresentano un compromesso tra le varie richieste avanzate dai Comuni nei mesi scorsi, che come al solito sono andati in ordine sparso nell’inoltrare l’istanza al Ministero delle Infrastrutture e della mobilità. Ad esempio per il Comune di Forio la richiesta di divieto andava dall’11 aprile al 3 maggio, e poi dal 1° giugno al 31 agosto, mentre per Ischia dal 15 aprile fino al 31 ottobre, termini a loro volta molto simili a quelli indicati da Barano. Giocoforza il Ministero ha dovuto fare una sintesi.
Il divieto non si applica ai veicoli di persone residenti nel territorio della Regione Campania che dimostrino di soggiornare per almeno quindici giorni in una casa privata, con regolare contratto di affitto, o per sette giorni in un albergo dei Comuni di Barano e di Serrara Fontana
Naturalmente sono state previste le consuete deroghe richieste dai Comuni. Quelle generali escludono dal divieto una serie di veicoli, il cui elenco è ormai ben noto: «autoambulanze, veicoli delle forze dell’ordine e carri funebri; veicoli per il trasporto di cose di portata inferiore a 13,5 t limitatamente alle giornate dal lunedì al venerdì, purché non festive.
Tale limitazione non sussiste per i veicoli che trasportano generi di prima necessità e soggetti a facile deperimento, farina, farmaci, generi di lavanderia, quotidiani e periodici di informazione o bagagli al seguito di comitive turistiche provenienti con voli charter muniti della certificazione dell’agenzia di viaggio; veicoli per il trasporto di cose di qualsiasi portata adibiti al trasporto di carburante, di gas in bombole e di rifiuti; veicoli al servizio delle persone con disabilità, purché muniti dell’apposito contrassegno previsto dall’art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modifiche ed integrazioni, rilasciato da una competente autorità italiana o estera; autoveicoli per il trasporto di artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali. Il permesso di sbarco verrà concesso dall’Amministrazione comunale interessata, di volta in volta, secondo le necessità; autobus di lunghezza superiore a 7,5 metri e autocaravan che dovranno sostare, per tutto il tempo della permanenza sull’isola, in apposite aree loro destinate e potranno essere ripresi solo alla partenza; autoveicoli di proprietà della Città Metropolitana di Napoli condotti dagli agenti di vigilanza venatoria e autoveicoli di proprietà dell’Osservatorio Vesuviano – Istituto nazionale geofisica e vulcanologia; veicoli in uso a soggetti che risultino proprietari di abitazioni ricadenti nel territorio di uno dei comuni isolani e che, pur non avendo la residenza anagrafica, siano muniti di apposito contrassegno rilasciato dal comune sul quale è indicata l’ubicazione dell’abitazione di proprietà, limitatamente ad un solo veicolo per nucleo familiare; veicoli che trasportano merci ed attrezzature destinate ad ospedali e/o case di cura, sulla base di apposita certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria; veicoli che trasportano esclusivamente veicoli nuovi da immatricolare; autoveicoli e motocicli (come definiti dall’art. 53 del c.d.s.,) con targa estera».
Per Casamicciola tale deroga sarà vigente limitatamente al periodo dal 2 aprile al 30 giugno 2021 e al periodo dal 1° settembre al 31 ottobre 2021, mentre per Forio l’eccezione sarà valida per chi soggiornerà nella frazione di Panza
Di fronte all’eterogenea serie di richieste inoltrate dai vari Comuni isolani per i residenti campani in vacanza sull’isola, il Ministero ha accolto anche quest’anno le singole istanze relative ai diversi territori isolani più difficilmente raggiungibili. E qui c’è il solito “fritto misto” delle deroghe “personalizzate” per i vari Comuni.
Infatti il divieto non si applica ai veicoli, nel numero di uno per ciascun nucleo familiare, di persone residenti nel territorio della Regione Campania che dimostrino di soggiornare per almeno quindici giorni in una casa privata, con regolare contratto di affitto, o per sette giorni in un albergo dei Comuni di Barano e di Serrara Fontana, alle quali sarà rilasciato apposito bollino dalla Polizia municipale dei Comuni in questione. Anche per Casamicciola la deroga vale per i veicoli, nel numero di uno per ciascun nucleo familiare, appartenenti a persone residenti nel territorio regionale che dimostrino di soggiornare per almeno quindici giorni in una casa privata con regolare contratto di affitto o per sette giorni in un albergo situato nel Comune di Casamicciola Terme, alle quali sarà rilasciato apposito contrassegno dalla Polizia municipale del suddetto comune ma, a differenza di Barano e di Serrara Fontana, per il Comune termale viene stabilito che tale deroga sarà vigente limitatamente al periodo dal 2 aprile al 30 giugno 2021 e al periodo dal 1° settembre al 31 ottobre 2021. Sul lato “occidentale” dell’isola, cioè nel Comune di Forio, ecco la deroga anche per i veicoli, sempre uno per ciascun nucleo familiare, di persone residenti nel territorio campano che dimostrino di soggiornare per almeno quindici giorni in una casa privata, o per sette giorni in un albergo situato nella frazione di Panza. Tale particolarità non è prevista (e nemmeno era stata chiesta) per Ischia, dove la quasi totale assenza di strutture ricettive nelle zone più periferiche o più difficilmente raggiungibili ha reso superflua la deroga.