Ricostruzione, pubblicate le nuove FAQ
Sono disponibili e scaricabili nella sezione dedicata del sito e sono relative tra l’altro all’applicazione degli incrementi secondo l’ordinanza n. 17/22 oltre che ai requisiti e alla modalità per la delocalizzazione a seguito del sisma del 2017 e dell’alluvione del 2022
Sono disponibili e scaricabili nella sezione dedicata del sito, gli aggiornamenti delle FAQ relative all’applicazione degli incrementi secondo l’ordinanza n.17/22, nonché ai requisiti e alle modalità per la delocalizzazione a seguito del terremoto del 2017 e della frana del 2022 a Ischia. Sono cinque le sezioni: Delocalizzazione ordinanza n. 24/2023(aggiornato al 29.01.2024Sezione Condono (aggiornato al 27.03.2023);Conferenza dei Servizi Speciale (aggiornato al 18.10.2022);Ordinanza n.17/2022 (aggiornato al 29.01.2024);Piano di ricostruzione (aggiornato al 18.10.2022).
Tra le richieste figurano quelle sul “mutuo immobile danneggiato” estinto con i soldi della delocalizzazione. Il cittadino intende delocalizzare il proprio immobile dopo i danni del sisma, sul quale grava ancora un mutuo e chiede se sia possibile usare il contributo di delocalizzazione posso estinguere il mutuo pendente sull’abitazione danneggiata. Tale fattispecie non è ammissibile, il contributo di delocalizzazione può essere destinato solo all’acquisto della nuova abitazione, sulla quale, eventualmente, può essere trasferito il mutuo pendente. Ancora il PAI dell’autorità di bacino ed il contributo di delocalizzazione. Ovvero con riferimento al rischio idrogeologico, nel caso in cui il mio edificio originariamente collocato in zona bianca si ritrovi adesso in zona R4 in conseguenza dell’adozione del nuovo PAI, posso accedere alla maggiorazione del 30% prevista dall’ordinanza 24 ed al livello operativo L4? In quetso caso i livelli di rischio possono essere desunti dal nuovo PAI adottato, e diconseguenza si può accedere alle maggiorazioni previste dall’ordinanza 24.
Sono davvero tanti gli interrogativi ai quali viene data risposta anche per quanto riguarda la zonizzazione: il focus dei quesiti, in ogni caso, ruotano molto spesso attorno ai contributi messi a disposizione e alle limitazioni con cui possono essere erogati e utilizzati
Per la “Delocalizzazione parenti e affini” viene chiarito dal commissario se sia possibile che l’immobile in cui delocalizzare sia acquistato da una persona differente rispetto al proprietario dell’immobile danneggiato, rimanendo nel 4° grado di parentela? È il caso, ad esempio, in cui l’immobile di partenza sia di proprietà di uno dei coniugi e quello di atterraggio sia acquistato dall’altro coniuge o dai figli.
La Legge Ischia (D. L. 109/2018) consente l’alienazione fino al quarto grado senza perdere il diritto al contributo tale principio può essere applicato in analogia anche ai casi di delocalizzazione. Nello specifico il coniuge, il parente o l’affine entro il quarto grado di parentela previa alienazione dell’immobile danneggiato subentra nei diritti del beneficiario cedente, in ordine ai requisiti per la ricostruzione o per la delocalizzazione; in ogni caso dovrà esserci coincidenza tra il proprietario ed il beneficiario del contributo alla data del provvedimento di concessione.
Ancora viene chiarito come sia possibile riconoscere il contributo di delocalizzazione per un immobile acquistato prima della ordinanza 24/2023. Il contributo resta in ogni caso definito e delimitato nell’importo che sarebbe spettato in base ai criteri dell’ordinanza n. 24 e non potrà comunque mai essere superiore al prezzo dell’acquisto (con l’aggiunta degli eventuali lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro, risanamento conservativo o di efficientamento energetico-ambientale e antisismico, per come ammessi dalla medesima ordinanza). In caso di acquisto mediante mutuo, sarà necessaria la presentazione di un atto d’obbligo con il quale il soggetto si impegna a destinare il contributo al ripiano del debito, in unica o più soluzioni, e/o comunque al pagamento progressivo e periodico delle rate di ammortamento del mutuo. Chiarita anche la possibilità della delocalizzazione parziale di un edificio dove sono presenti 3 unità immobiliari e per cui è possibile la delocalizzazione di una delle unità immobiliari e la ricostruzione delle altre.
E sul piano di Ricostruzione e la Zonizzazione e delocalizzazione. Ovvero nelle more della definizione del Piano di Ricostruzione la Regione Campania ha dato disponibilità alla consultazione delle tavole di zonizzazione; pertanto, ai fini della presentazione delle richieste di contributo è possibile richiedere se per l’edificio oggetto di richiesta di contributo è prevista o meno la delocalizzazione.