REGNO DI NETTUNO,, A VUOTO IL RICORSO “ANTI MICCIO”
Il Tar Campania evita il possibile “golpe” all’interno dell’Area Marina Protetta respingendo il ricorso di Filippo Silvestre, terzo classificato nella graduatoria dei pretendenti alla poltrona attualmente occupata da Antonino Miccio. Si erano costituiti in giudizio la stessa AMP e il Ministero dell’Ambiente. La vicenda giudiziaria ha origine nel 2020, nel giudizio era stato tirato in ballo anche il secondo classificato Riccardo Strada
Il TAR sventa il colpo alla presidenza dell’Area Marina Protetta, a vuoto il ricorso anti Miccio.Laureato in Scienze Agrarie. Direttore dell’Area Marina Protetta Regno di Nettuno dal 2020, già direttore della AMP Punta Campanella dal 2004 al 2020 resta saldo al timone. Una storia lunga, partita 5 anni fa e che si conclude oggi affermando la bontà, se cosi si può dire, dell’operato i sindaci e Ministero e che di fatto ha accompagnato e pesato su tutto il cammino del Consorzio. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) nel pronunciare la sua sentenza, anche in merito ai motivi di ricorso aggiuntivi, non ha avuto dubbi: Miccio resta dov’è! Si sono costituiti in giudizio il Consorzio di gestione dell’Area Marina Protetta Regno di Nettuno e il Ministero dell’Ambiente. Sul ricorso del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto dal terzo piazzato nella graduatoria dei pretendenti al Regno di Nettuno nell’ambito della procedura di nomina avviata nel 2019,il candidato, rappresentato e difeso dall’avvocato Maria Grazia Di Scala, si è visto respingere la richiesta di destituzione di Miccio, oltre che il siluro a Riccardo Strada. Alla selezione cui ha preso parte il ricorrente che si è classificato al terzo posto, mentre il vincitore è stato Miccio, secondo classificato è stato Riccardo Strada, anche egli evocato nel giudizio.
LE GRAVI ACCUSE RESPINTE DAL TAR CAMPANIA
L’iniziativa era stata condotta contro il Consorzio di Gestione dell’Area Marina Protetta Regno di Nettuno, rappresentato e difeso dall’avvocato Lorenzo Lentini, domicilio eletto in Napoli presso l’avvocato Orazio Abbamonte, nonché contro il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, difeso ex legedall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli. Coinvolto anche l’ex Riccardo Strada secondo piazzato nel bando contestato. Gravi le accuse mosse che il tribunale amministrativo ha inteso respingere, si va dal conflitto di interessi, all’assenza di titoli passando per la illegittimità dello statuto del consorzio approvato in tempo utile per la nomina. L’obbiettivo del ricorrente era quello di ottenere, per quanto riguarda il ricorso introduttivoe poi i motivi, che la Corte dichiarasse l’illegittimità di tutti gli atti adottati dal consorzio, dal CDA, dal RUP nel corso della gestione commissariale, con particolare riguardo agli atti della selezione predetta, sulla base di innumerevoli censure, tutte però ritenute infondate. “Pallottole spuntate” su bandi, determine, delibere che hanno portato alla nomina di Tonino Miccio, a cui viene contestato, prima di ogni cosa di essere un perito agrario. In particolare, si contesta la legittimità dello stesso bando del 2019 e che indice la prova selettiva per la copertura dell’incarico per 5 anni e di quello del 2020 per 3 anniche in un modo o nell’altro hanno visto affermarsi Miccio. Ovviamente nel tritacarne erano finiti i verbali e gli atti successivi di nomina in ultimo ma non per ultimo del Decreto del Ministero dell’ Ambiente, per quanto di ragione, delle deliberazioni della medesima Assemblea di approvazione delnuovo statuto e delle successive integrazioni, del decreto del Ministero dell’Ambiente che iscrive il nell’Albo dei Direttori delle aree marine protette, benché sia un perito .
LA RICHIESTA: ANULLARE LA DELIBERA DEL CDA
Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati poi l’11 novembre 2020 il ricorrente chiedeva che fosse annullata, sia la delibera del CDA dell’Area Marina Protetta che prende atto degli esiti della selezione che un misterioso verbale di Commissione, che ne formerebbe parte integrante, ma che non viene allegato, né tanto meno trascritto al suo interno. A tenere sempre banco la questione del “perito agrario“ che infine viene definitivamente istituzionalizzata con Decreto del Ministero dell’ Ambiente che considera valida la deliberazione dell’Assemblea del Consorzio e successivamente iscrive Miccio nell’Albo dei Direttori delle aree marine protette, benché sia un perito agrario. La commissione composta da Roberto Sandulli dell’Università Parthenope, Salvatore Sanna della Federazione Nazionale dei Parchi e Pierluigi Capone dell’Associazione Italiana Direttore dei Parchi aveva valutato e nominato il direttore Miccio spulciando i curricula di soli sette candidati: Pascarella Loredana, Antonio Miccio , Plastina Giulio Ermenegildo Maria, Palella Benedetto, Strada Riccardo, Silvestre Filippo e Guidone Carmela.
CONLFITTO DI INTERESSI E BROGLI, ACCUSE GRAVI RITENUTE INFONDATE
Secondo le tesi dei contestatori della nomina si sarebbe palesato un eccesso di potere della commissione di ammettere alla prova selettiva gli aspiranti Miccio e Strada. Sia il primo che il secondo classificato avrebbero dovuto essere esclusi dalla selezione. Strada in quanto sarebbe stato all’epoca incorso un licenziamento dal suo precedente incarico, in violazione della prescrizione del bando, mentre Strada in quanto in possesso di un titolo di studi, perito agrario, non correlato con le funzioni da svolgere. Il bando prevedeva che il concorrente non dovesse essere stato licenziato in precedenza, mentre sia il secondo che il primo classificato avrebbero avuto un cv a sfavore. Contestata senza esito anche l’illegittimità dello statuto del consorzio per effetto del quale anche il bando di selezione sarebbe illegittimo. Il bando pubblicato dal RUP, inoltre, sarebbe stato nullo avendo fissato la durata dell’incarico in anni 3, andando in contrasto palese con il contenuto della precedente deliberazione, in violazione dei poteri del RUP, che ha ridotto da cinque a tre la durata dell’incarico. Stando alle contestazioni poi respinte, avrebbe dovuto essere il CDA del Regno di Nattuno a deliberare la riduzione della durata dell’incarico. Il Bando, pertanto, sarebbe stato difforme. Inoltre, tutti i nominati membri della commissione venivano ritenuti in conflitto di interesse. I membri della commissione sarebbero stati in rapporti di frequentazione con i candidati meglio piazzato, in quanto destinatari di incarchi di docenza e pubblicazioni scientifiche e avrebbero collaborato in ulteriori eventi scientifici. Altro membro della commissione,componente del consiglio direttivo di Federparchi, in cui ricopriva all’epoca dei fatti il ruolo di componente del comitato tecnico scientifico, ricopriva, la carica di vicepresidente dell’Associazione Italiana Direttori Aree protette, trovandosi quindi in rapporto di frequentazione con i meglio piazzato. Ignorati sarebbero stati gli inviti ad intervenire in autotutela proposti da alcuni consiglieri del Comune di Ischia che hanno lamentato la mancata approvazione dello statuto del consorzio da parte dei Consigli comunali e che il bando favorisce ingiustamente i soggetti già direttori di aree protette. Con ricorso per motivi aggiunti depositato l’11 novembre 2020, il ricorrente ha inoltre premesso e sottolineato che sarebbero state del tutto omesse le dichiarazioni dei membri della commissione in ordine all’assenza di cause di conflitto di interesse, che invece esistevano.
INAMMISSIBILE E IRRICEVIBILE
«Può prescindersi dalle eccezioni di irricevibilità, inammissibilità e difetto sopravvenuto di interesse sollevate dalle parti resistenti, perché le censure articolate con il ricorso e i motivi aggiunti sono in parte irricevibili e in parte infondate nel merito» scrive il TAR bollandolo come irricevibile. «Tenuto conto che in questo caso la censura non riguarda una previsione del bando, ma un provvedimento posto a monte che incide sulla complessiva operatività dell’Area Marina protetta che soggiace alle ordinarie regole di consolidamento. Le Deliberazioni dei Sindaci del consorzio risalgono al febbraio e giugno 2018 e che il ricorso introduttivo è stato notificato due anni dopo, l’impugnazione eventuale è stata considerata irricevibile in quanto tardiva. Un buco nell’acqua anche l’invocazione dell’illegittimità sulla previsione del bando che fissa la durata dell’incarico.L’allineamento della durata dell’incarico,triennale in luogo di quinquennale, non incide in alcun modo sulla legittimità della selezione che si svolge a monte. Non coglie nel segno nemmeno la sesta censura del ricorso introduttivo, con cui si contesta la natura scientifica della laurea in agraria del Miccio e il difetto del nesso funzionale delle conoscenze con essa acquisite rispetto al ruolo che Miccio è chiamato a svolgere. Come evidenziato dalla convenuta AMP, il corso di laurea in agraria contempla il superamento di esami di contenuto chiaramente scientifico ed ha per oggetto lo studio delle interrelazioni dei sistemi ambientali, sicchè non può escludersene la pertinenza rispetto ad una materia (quella della tutela delle aree protette) i cui confini si stanno chiarendo solo negli ultimi decenni ed ha un indubbio carattere interdisciplinare.
«In ogni caso- scrivono i giudici- il bando nel valorizzare la formazione dei candidati unitamente all’esperienza ha inteso, non irragionevolmente, privilegiare un approccio fondato non solo sulle capacità scientifiche, ma anche manageriali. Sotto tale, sia pure limitata, prospettiva, i requisiti fissati dal bando sembrano coerenti alla rilevata necessità di individuare figure professionali non sbilanciate sul profilo scientifico, ma che avessero dato buona prova di sé in esperienze gestionali precedenti. Occorre, infatti, rammentare che nel caso di specie l’AMP proveniva da anni di commissariamento, sicché ragionevolmente il bando ha valorizzato le esperienze positive maturate dai candidati in contesti analoghi a quello oggetto di selezione. Non è poi ravvisabile il conflitto di interesse, predicato da parte ricorrente, tra Miccio e i membri della Commissione, atteso che, per un verso, gli incarichi di docenza, non erano conferiti dall’AMP alla cui direzione c’era Strada o Miccio, ma dall’Università Parthenope e da questa remunerati».
Quanto alla circostanza della pubblicazione di cui erano coautori, effettivamente la giurisprudenza, richiamata anche dall’AMP, ha precisato che i rapporti accademici non costituiscono motivo di astensione se non sconfinano in rapporti personali più stretti. «Il ricorrente, di contro, non deduce l’esistenza di rapporti di collaborazione diretta, ma afferma che il condizionamento deriverebbe da rapporti di collaborazione che restano tuttavia sul piano scientifico» evidenziano i togati. Ne consegue che i rapporti di interessi ipotizzati e contestati non denotano per i giudici elementi tali da poter configurare un obbligo di astensione e la potenziale lesione dell’imparzialità dell’organo valutante. Dall’infondatezza di tutti i motivi di gravame proposti, discende anche l’inammissibilità del motivo rivolto a censurare l’ammissione alla selezione del Riccardo Strada secondo classificato. L’infondatezza dei motivi proposti avverso lo statuto, il bando e la selezione rende, infatti, ultroneo lo scrutinio dell’ulteriore censura proposta avverso il secondo classificato per carenza di interesse. Relatore nell’udienza pubblica il dott. Domenico De Falco, con l’intervento di Vincenzo Salamone,Gianmario Palliggiano e Domenico De Falco.