Puc, il Comune di Forio incassa un doppio ok dal Tar
In due diverse sentenze i giudici amministrativi hanno rigettato le richieste di annullamento della delibera con la quel è stato adottato il Piano Urbanistico Comunale all’ombra del Torrione: in uno dei due casi il ricorso è stato ritenuto improcedibile
Il Puc- piano urbanistico comunale – di Forio è valido e legittimo. A stabilirlo il Tar che con due distinte sentenze ha dato ragione al Comune isolano confermando la bontà della delibera 29/12/2020 n. 33, pubblicata sul B.U.R.C. 8/2/2021 n. 14, avente ad oggetto “Approvazione del Piano Urbanistico Comunale (PUC) studi specialistici (geologico-sismico, agropedologico, storico-archeologico, zonizzazione acustica) valutazione ambientale strategica integrata con la valutazione di incidenza, regolamento urbanistico edilizio Comunale, atti di programmazione degli interventi”.
Il primo giudizio ha visto Lucia Fiorentino, Marco Fiorentino, Renato Giuseppe Fiorentino, Domenico Fiorentino, Bruno Fiorentino contro il Comune di Forio, per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione della delibera con la quale è stato adottato il Puc. I ricorrenti, in qualità di titolari di aree agricole utilizzate per olivocultura, hanno impugnato la delibera con la quale il Consiglio comunale di Forio ha approvato il piano urbanistico comunale (PUC) sostenendo come “illegittimamente le aree di cui essi sono titolari sono state classificate come “aree boscate””. Ma secondo i proprietari le stesse “non avrebbero le caratteristiche tipiche dei boschi e avrebbero dovuto essere – coerentemente ai loro caratteri – classificate come “aree agricole di particolare rilevanza paesaggistiche”” e che “aree limitrofe a quelle di loro proprietà sono state invece classificate come aree agricole di particolare rilevanza paesaggistica con conseguente eccesso di potere per disparità di trattamento”. Per i giudici amministrativi “i ricorrenti non hanno in realtà fornito alcun elemento che dimostri che la scelta urbanistica del comune sia inficiata da errori di fatto o abnormi illogicità” e come “la destinazione impressa dal PUC all’area di proprietà dei ricorrenti di “Aree boscate” non ha escluso l’area dalle “aree agricole”, poiché, essendo le “aree boscate” un sottosistema del “Sistema Naturale” esse hanno implicitamente destinazione agricola”.
Per questo i giudici della Sezione Sesta del Tribunale Amministrativo regionale hanno respinto il ricorso compensando le spese. Gli stessi giudici hanno ritenuto improcedibile, invece, il ricorso proposto da Federico Pellegrino, Teresa Marina Guido contro il Comune di Forio, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo; la Città Metropolitana di Napoli, nei confronti del Mezzatorre Hotel S.r.l. e con l’intervento di ad adiuvandum dell’Associazione “Verdi Ambienti e Società” Aps-Onlus e di Herbert Willy, Werner Guido Edler Von Daniels, Godula Von Velsen Zerweck, Francesco Capuano, Concetta Mazzella. I ricorrenti, in qualità di comproprietari di un’unità immobiliare nel comune di Forio d’Ischia, località Citara hanno impugnato, il puc denunciando che “il piano approvato è illegittimo”. Per i ricorrenti questa presunta illegittimità nasce dalla mancata ripubblicazione del piano a seguito delle modifiche dell’articolo 50, comma 4, per permettere la presentazione di osservazioni da parte degli interessati e perché alcuni articoli del piano stesso, ovvero quelli che permettono la creazione di nuovi volumi, sono illegittime perché si pongono in contrasto con le prescrizioni del vigente P.T.P. Ischia approvato con D.M. 8 febbraio 1999 che invece vieta nell’intero territorio sia la creazione di nuovi volumi che l’incremento di quelli esistenti. Il Comune di Forio ha eccepito che “le disposizioni delle n.t.a. interessanti la proprietà dei ricorrenti e che essi hanno censurato sono state espunte dal piano approvato; il consiglio comunale con la delibera n. 22 del 17 settembre 2021 in attuazione (e anche in via di autotutela ai sensi dell’articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241) ha soppresso le disposizioni degli articoli 50, 55, 58 e 49 delle n.t.a. censurate dai ricorrenti (in pratica le disposizioni che consentivano nuovi volumi per le strutture alberghiere) così ripristinando una condizione di piena conformità delle disposizioni del PUC alle previsioni sovraordinate del P.T.P.; la tesi del comune è che in questo modo sia venuto meno l’interesse alla decisione anche con riferimento alle censure di carattere procedurale dato che deve escludersi che i ricorrenti abbiano interesse a contestare le modalità di formazione di un piano indipendentemente dalla contestazione delle specifiche disposizioni che li riguardano. Per questo il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, ha dichiarato improcedibile il ricorso condannando il Comune di Forio al pagamento delle spese di giudizio ai ricorrenti liquidate in 3mila euro oltre accessori di legge.