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Porto di Lacco Ameno, oggi si torna davanti al Tar

Questa mattina, assistito dall’avvocato Bruno Molinaro, l’ente di Piazza Santa Restituta è chiamato a difendersi dal ricorso presentato dalla Palermo Group spa che consenta la delibera con cui Pascale & co. puntano all’azienda speciale ma anche la concessione che l’ente ha rilasciato a se stesso. Ecco la memoria con cui si punta a smontare le accuse del ricorrente

Potrebbe sembrare surreale, invece è tutto vero. Sulla vicenda legata all’approdo diportistico di Lacco Ameno si torna davanti ai giudici del Tar. Stavolta grazie al ricorso presentato dalla Palermo Group spa che si oppone alle delibere programmatiche relative alla gestione in house votate dall’ente pubblico e soprattutto dice no alla concessione che lo stesso Comune ha attribuito a se stesso forte di quanto sancito dalle normative vigenti. Ovviamente l’amministrazione guidata dal sindaco Giacomo Pascale non starà a guardare ed ha presentato una memoria redatta dall’avvocato Bruno Molinaro che ovviamente difende le ragioni del Comune di Lacco Ameno. Il legale lo fa con una serie di ampie ed esaurienti spiegazioni. Molinaro cita in primis 6 questioni di presunta illegittimità e poi va all’attacco spiegando in primis quanto segue: “Ad avviso del sottoscritto difensore, il proposto ricorso è manifestamente infondato e, per taluni aspetti, come meglio si dirà nel prosieguo della presente memoria, anche inammissibile, così come l’istanza incidentale cautelare, sprovvista, con ogni evidenza, dei requisiti prescritti. Intanto, è bene premettere che l’approdo turistico del comune di Lacco Ameno, su richiesta del P.M., è stato assoggettato dal G.I.P. presso il Tribunale di Napoli a sequestro preventivo, ex art. 321 c.p.p., con decreto n. 5204/2024 del 13 marzo 2024, risultando accertato, a carico del precedente affidatario Giuseppe Perrella, il fumus del ‘reato di occupazione abusiva ai sensi dell’art. 1161 del codice della navigazione’”.

Poi ancora l’avvocato dell’ente aggiunge: “Come già evidenziato e documentalmente dimostrato, il comune di Lacco Ameno è stato ritenuto dal giudice penale l’unico avente diritto alla restituzione dell’approdo turistico perché provvisto di regolare concessione rilasciata a sé medesimo nell’esercizio della delega di funzioni ad esso conferita dalla legislazione nazionale e da quella regionale, rinnovata in data 3 agosto 2016 con C.D.M. n. 12/16, e prorogata con ‘legge provvedimento’ del 5 agosto 2022, n. 118, sino alla data del 31 dicembre 2024. Tale data, come è noto, è stata, da ultimo, estesa al 30 settembre 2027 con decreto legge del 5 settembre 2024, recante ‘disposizioni urgenti per la soluzione di procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano’. L’intervenuta ‘legge provvedimento’, contrariamente a quanto opinato dalla ricorrente, è senz’altro valida ed efficace per i casi di gestione diretta e di “internalizzazione” del servizio pubblico (di rilevanza economica), non ricadenti sotto l’egida della direttiva c.d. Bolkestein 2006/123/CE (in tema di libertà di stabilimento e di concorrenza), e, dunque, anche per il comune di Lacco Ameno, il quale, con le richiamate delibere consiliari del 20 maggio 2024, n. 20 e n. 21, ha stabilito, come già sottolineato, che ‘l’opzione amministrativa prescelta dall’amministrazione, giuridicamente lecita e conforme all’ordinamento nazionale, al diritto unionale e al pubblico interesse, è quella della GESTIONE DIRETTA e della INTERNALIZZAZIONE dell’approdo turistico di Lacco Ameno e dei relativi servizi strumentali, ovvero mediante AZIENDA SPECIALE’”. Molinaro cita poi una serie di norme dalle quali si evince che “alcun obbligo di selezione pubblica è rinvenibile innanzitutto nel diritto europeo, che configura la gestione diretta, o tramite società in house o anche azienda speciale, come modulo generale alternativo all’affidamento a terzi mediante selezione pubblica. L’obbligo di motivazione di cui all’art. 3 della legge n. 241/90, che – secondo la ricorrente – sarebbe stato, nella specie, violato, non è, infatti, estensibile all’internalizzazione pura e semplice del servizio pubblico, in quanto non espressamente prevista, né ricavabile dal diritto dell’Unione (sul punto, si veda Corte di Giustizia UE, 9 giugno 2009, C- 480/06, secondo cui un’autorità pubblica può adempiere ai compiti di interesse pubblico ad essa incombenti mediante propri strumenti senza fare ricorso ad entità esterne, non contrastando tale modalità con la tutela della concorrenza, poiché nessuna impresa privata viene posta in una situazione di privilegio rispetto alle altre). Ne deriva che le censure formulate, impingendo nel merito amministrativo circa la volontà di internalizzare il servizio, sono – di certo – inammissibili, prim’ancora che infondate, in assenza di elementi atti a evidenziare profili specifici di deficienza motivazionale, di illogicità e di travisamento”.

Il legale non ha dubbi: “Può affermarsi che è senz’altro legittimo il provvedimento con il quale il Comune, senza il preventivo esperimento di una gara, stabilisce di auto affidarsi la gestione diretta”

Il legale nominato dal Comune di Lacco Ameno sottolinea poi che “alla luce delle richiamate disposizioni e delle riferite coordinate ermeneutiche, non vi è dubbio che la gestione di un porto turistico sia qualificabile come servizio pubblico locale di rilevanza economica e a domanda individuale), giacché, nonostante la finalità turistico-ricreativa soddisfi interessi privati di una fascia ristretta di utenti, sussistono nondimeno rilevanti interessi pubblici quali la valorizzazione turistica ed economica del territorio, l’accesso alla via di comunicazione marina e la potenziale fruizione da parte dell’intera collettività laddove ricorrano eccezionali esigenze di trasporto pubblico. Poi il legale rafforza più volte il concetto relativo alla giustezza dell’operato dell’ente in particolare quando scrive che “Può, pertanto, affermarsi che è senz’altro legittimo il provvedimento con il quale il Comune, senza il preventivo esperimento di una gara, stabilisce di autoaffidarsi la gestione diretta, o tramite società in house o azienda speciale, del porto turistico (specchi acquei, aree e beni costituenti l’approdo turistico) e dei servizi funzionali alla nautica da diporto (ormeggio, disormeggio, alaggio, varo, ecc.). La fattispecie, infatti, non ricade sotto l’egida della direttiva 2006/123/CE (c.d. Bolkestein), con conseguente insussistenza dell’obbligo di selezione tra gli eventuali candidati sancito dall’art. 12 della medesima direttiva (e recepito nell’art. 16 del d.lgs. n. 59/10). Un altro importante passaggio arriva relativamente alla costituzione dell’azienda speciale: “Sulla base di tali disposizioni, l’azienda speciale costituita ai sensi dell’art. 114 cit. come centro di imputazione di rapporti giuridici distinto dall’ente locale e con autonomia imprenditoriale, è – senza dubbio – un ente strumentale dell’amministrazione, legata a quest’ultima da stretti vincoli relativi alla formazione degli organi, all’indirizzo, al controllo ed alla vigilanza; attraverso l’azienda speciale, infatti, l’amministrazione persegue i propri fini istituzionali, insiti nell’erogazione di un servizio pubblico, secondo principi di economicità, efficacia ed efficienza gestionale. La giurisprudenza amministrativa riconduce le aziende speciali, costituite per la gestione di servizi pubblici locali e con le caratteristiche sopra delineate, nel novero degli enti pubblici economici (ex multis Cons. Stato n. 641/2014, sulla base di precedenti pronunce della Corte di Cassazione nn. 15661/06, 14101/06, 18015/02 e 10968/01), ossia degli enti (come indicato dalla dottrina) titolari di impresa e che agiscono con gli strumenti di diritto comune. Detti enti, tuttavia, come ulteriormente chiarito dalla giurisprudenza, «restano nell’alveo della pubblica amministrazione pur quando eventualmente operino con strumenti privatistici»”.

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