Il concessionario del porto turistico di Lacco Ameno ha i mesi contati. Anzi i giorni contati: novanta per la precisione. Secondo il Tar, la Marina di Capitello Scarl, società che oltre un lustro gestisce l’approdo lacchese in virtù di una concessione già scaduta nel giugno del 2021, potrà mantenere il possesso della struttura per i prossimi novanta giorni: i giudici amministrativi hanno infatti stabilito che la società poteva usufruire della proroga-covid stabilita dal decreto “Cura Italia” a favore delle imprese concessionarie, secondo cui la concessione va considerata prorogata per tre mesi dopo la fine dello stato di emergenza pandemica. Come è noto, tale stato di emergenza è scaduto lo scorso 31 marzo: di conseguenza, dopo il 30 giugno il Comune di Lacco Ameno potrebbe nuovamente rientrare nel possesso dell’importante infrastruttura.
Secondo il Tar, la controversia relativa al mancato versamento dei canoni annuali da parte della società non può avere influenza sull’applicazione della normativa emergenziale che consente ai concessionari di usufruire della proroga
Del resto questa era una delle ipotesi attese, come furono illustrate la settimana scorsa in Consiglio comunale dall’assessore Leonardo Mennella, il quale prospettò due alternative: o il Tribunale avrebbe disposto la restituzione immediata del bene al Comune, oppure – come è successo – il concessionario sarebbe rimasto in possesso del porto per altri novanta giorni.
Uno dei punti focali della controversia che da tempo oppone il Comune al concessionario è il mancato pagamento da parte di quest’ultimo dei canoni annuali, cosa che indusse il commissario prefettizio che nel 2020 guidava il Comune a dichiarare la risoluzione della concessione per inadempimento, ponendo immediatamente fine al contratto. Tuttavia, il Tar nella sentenza di ieri ha spiegato che tale circostanza, addotta dal Comune, non è un dato di fatto ma una “ricostruzione di parte” almeno fino a quando non sarà arrivata la decisione del parallelo lodo arbitrale che sta esaminando la vicenda. Di conseguenza, mentre per l’ente di Piazza Santa Restituta il ripetuto mancato versamento del canone annuale dal 2019 doveva essere considerato un elemento decisivo per non applicare il decreto “Cura Italia”, in quanto l’accordo era da considerarsi sciolto, il Tar ha invece deciso che tale normativa è applicabile al caso in esame: «Nessun dubbio – scrivono i giudici – può legittimamente residuare in ordine alla sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia nei termini appena precisati, su cui in nessun modo può (è bene ribadirlo), allo stato, incidere la questione di rilevanza centrale nel rapporto contrattuale tra la società ricorrente e il Comune, dell’asserito inadempimento, sulla cui cognizione anche in termini di riparto della giurisdizione si è già ampiamente argomentato nella sentenza n. 2635/2021 (cit.), peraltro coperta da giudicato e che costituisce (attualmente) oggetto del giudizio arbitrale pendente».
Soddisfazione negli ambienti dell’amministrazione comunale: il passaggio di consegne è fissato entro novanta giorni dal termine dello stato di emergenza, scaduto lo scorso 30 marzo
Secondo il Tar è fondato il primo ricorso per motivi aggiunti con cui la Marina di Capitello «ha impugnato il provvedimento di conferma del diniego di proroga e dell’ordine di sgombero dell’area demaniale in ragione di “un ulteriore ed assorbente profilo ostativo” ravvisato nell’intervenuta decadenza per inadempimento della concessione. Il provvedimento è illegittimo in quanto, come visto, è indimostrato l’inadempimento, analogamente alla asserita intervenuta risoluzione contrattuale, allo stato sub iudice (i.e. collegio arbitrale). In assenza di un profilo ostativo alla proroga per scadenza del termine della concessione, non può convenirsi con quanto sostenuto dal Comune circa l’inapplicabilità della previsione di cui al menzionato art. 103 D.L. 18/2020, conv. in L. 27/20, relativo alla proroga per l’emergenza epidemiologica da Covid-19».
Dunque, la sub-concessione, così come l’intero rapporto avente origine dal cd. project financing (comportante una concessione di costruzione e gestione di opera pubblica, e, nel seno di questa, la sub concessione delle aree demaniali marittime all’uopo necessarie) «deve considerarsi rientrante nel campo di applicazione dell’art. 103 così come modificato in sede di conversione del decreto Cura Italia». Di conseguenza la società concessionaria, guidata dall’imprenditore Perrella, potrà mantenere il possesso del porto fino al primo luglio, quando dovrebbe avvenire il passaggio di consegne.
Nei corridoi della Torre dell’Orologio di Piazza Santa Restituta la decisione è stata accolta in maniera molto favorevole e con grande soddisfazione, al contrario di quello che si potrebbe pensare di primo acchito, perché il verdetto di ieri in ogni caso fissa un termine certo, che oltre a decretare il momento del ritorno del porto al Comune dovrebbe anche consentire di impostare per tempo gli atti di indirizzo per la gestione diretta della struttura. In sostanza, la concessione è scaduta da quasi un anno, e la società ha mantenuto fin qui il possesso soltanto per via delle “proroghe-covid”.
A breve è attesa anche la decisione del collegio arbitrale sulle reciproche pretese economiche del Comune e del concessionario
Resta ora in piedi il lodo arbitrale, comunque importante, perché dovrebbe fare chiarezza nelle reciproche pretese di ordine economico. Come è noto, il Comune intende recuperare somme che il concessionario non paga quanto meno dal 2019 per quanto riguarda il canone, e da un periodo probabilmente più lungo per quanto riguarda le varie utenze, ma anche un indennizzo per il mancato completamento di opere infrastrutturali che la società era tenuta a realizzare, mentre la Marina di Capitello pretende un risarcimento danni, anche per non aver avuto a disposizione alcune porzioni di specchi acquei, che avrebbero diminuito i suoi introiti. La decisione del collegio arbitrale dovrebbe arrivare entro la fine del mese.