CRONACAPRIMO PIANO

PIANO DELLA DISCORDIA, ECCO I “SI’ E I “NO”

PdRI di Ischia 2024, dopo il diniego dei sindaci ischitani ecco cosa prevede la bozza di Palazzo Santa Lucia tra interventi possibili e vietati. 160 edifici da acquisire alla proprietà pubblica, 53 non riparabili. Mappate più di 2.500 Unità minime di intervento, il territorio collegato a un database conoscitivo implementabile anche in fase attuativa

Con la specificità del piano di Ricostruzione di Ischia (oggetto, lo ricordiamo, di una nota di diniego trasmessa alla Regione dai sindaci di Casamicciola, Lacco Ameno e Forio) arrivano anche i paletti, cosa si può fare e cosa non con il PdRi 2024 griffato Palazzo Santa Lucia.Unico nel contesto degli strumenti destinati alla ricostruzione dei territori colpiti da calamità. Il PdRi si configura come variante del Piano Territoriale Paesistico vigente per i contenuti e le previsioni non conformi ad esso, nel caso in cui avrà conseguito il preventivo consenso del Ministero per la Cultura. Il Piano interessa Casamicciola, Lacco e Forio, configurandosi quindi come un piano intercomunale. Allo stesso tempo però la norma istitutiva assegna al PdRi il valore di piano attuativo. Ciò implica una scala di dettaglio che obbliga a prefigurare quadri di riferimento da approfondire successivamente a livello di progetto architettonico. Il Piano di Ricostruzione assume un duplice ruolo: da un lato agisce come un piano sovraordinato al quale i Comuni dovranno conformarsi nella redazione dei propri piani urbanistici comunali; dall’altro si configura anche come un piano di dettaglio, di livello attuativo. In tal senso, alcune delle scelte di Piano, come abbiamo già detto, non possono che essere subordinate alla piena attuazione del Piano degli interventi urgenti per la mitigazione del rischio idrogeologico e Programma degli interventi di mitigazione previsti dal Commissariato straordinario e dall’Autorità di Bacino dell’Appennino Meridionale. Così come un ruolo rilevante è giocato dalle manifestazioni di interesse per le delocalizzazioni volontarie, e dai Piani di demolizione dei fabbricati danneggiati, trasmessi alla Regione dal Commissariato. 

Ma andiamo a leggere nel dettaglio gli 8 allegati di cui 3 tavole grafiche a colori per categorie di intervento dove si indica cosa ricostruire e cosa no secondo l’Assessorato al Governo del Territorio dell’On. Vincenzo De Luca. dell’Arch. Bruno Discepolo Assessore all’Urbanistica e al Governo del Territorio con gli orpelli legati alla struttura di Romeo Gentile e circa una 50ina di consulenti(38 ufficiali) tra DIARC, IFEL con l’onnipresente Marco Raia che lavora anche per il comune di Forio, ma per il commissario Legnini. Con lui nella partecipata Regionale Sebastiano Conte e quant’altro. 

MAPPATE 2.500 UMI

Il Piano di ricostruzione si basa su di una “disciplina ordinaria”, rappresentata nello “schema direttore”, di livello generale, e in una “disciplina attuativa”, elaborata a una scala di maggiore dettaglio. A scala attuativa molto rilevante è la proposta di delimitazione delle Unità minime di intervento, definite come ambito territoriale minimo, coincidente con l’edificio o l’aggrega- to edilizio ed i relativi spazi di pertinenza (coperti e scoperti), subordinato a Progetto di Riqualificazione Morfologica, in ragione dell’integrazione del processo edilizio finalizzato al suo recupero, nonché́ alla necessità di soddisfare esigenze di sicurezza sismica, contenimento energetico, qualificazione dell’assetto urbanistico e della fattibilità gestionale. Sono state mappate più di 2.500 UMI attraverso le quali l’intero territorio oggetto di attenzione è stato discretizzato e collegato a un database conoscitivo anche successivamente implementabile in fase attuativa. Al fine di perseguire il doppio obiettivo costitutivo del Piano di ricostruzione – sicurezza dei cittadini e tutela dell’ambiente e del paesaggio – le Umi hanno assunto l’innovativa caratteristica di tenere insieme sia gli aggregati edilizi che gli spazi aperti di loro pertinenza. 

GLI ATO 1 E 2

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Fondamentali sono gli obiettivi di pianificazione statuiti nelle Linee guida per il paesaggio del PTR e nel Preliminare di Piano paesaggistico regionale, in base ai quali la discrezionalità delle scelte di pianificazione assume indirizzo.
Tra questi, si citano: 

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  • la tutela degli abitati storici nella loro struttura morfologica d’impianto; 
  • la tutela dei manufatti di impianto storico; 
  • la valorizzazione delle sistemazioni agrario storiche, dei terrazzamenti, della rete idrica superficiale; 
  • la riscoperta e valorizzazione dei percorsi pedonali, delle mulattiere, della sentieristica; 
  • la ricostituzione di continuità ecologiche, in particolare tra costa e collina, seguendo le linee d’acqua esistenti o tombate; 
  • la ricomposizione dei margini dei sistemi urbani nel loro rapporto con le contigue aree rurali; 
  • la massimizzazione del livello di permeabilità dei suoli urbanizzati e non urbanizzati. 

In base al rispetto di questi indirizzi e sulla base delle conoscenze territoriali acquisite, è dunque stabilita la Disciplina ordinaria del Piano. Essa fa riferimento, in particolare, alle due tavole di azzonamento DO.02 “Ambiti territoriali omogenei” e DO.03 “Schema direttore”, elaborate in scala 1/5000, fondate su elementi di conoscenza di tipo geologico, idrogeologico, urbanistico, ambientale e paesaggistico. Esse tengono inoltre conto del livello di danneggiamento che ha interessato gli immobili compresi nell’area di attenzione a seguito degli eventi sismici dell’agosto 2017 e della frana del 2022. 

La prima delle due tavole – DO.02 “Ambiti territoriali omogenei (ATO)” identifica due ampie zone territoriali: 

  • ATO1, composta da aree gravate da condizioni di pericolo elevato e molto elevato e di massimo rischio sismico, geologico, idraulico e idrogeologico come desunti dal PAI e da- gli studi specialistici svolti dalla Regione, di riassetto e marginale decompressione insediativa; 
  • ATO2,diriqualificazioneepossibilericollocazionedegliabitantiprovenientidall’ambito territoriale omogeneo n.1, mediante il riutilizzo di immobili esistenti. 

La seconda delle due tavole – DO.03 “Schema direttore” articola gli ambiti territoriali omogenei in funzione delle categorie di beni tipizzate a norme previggenti. 

IDENTIFICATI SUB-ATO: 

Sub_ATO 1–A Abitati storici collinari. Frazioni collinari di Fango, Piazza Maio-via D’Aloisio-La Rita e Bagni, fortemente colpite dal sisma del 2017 e già interessate dalla distruzione causata dagli eventi sismici di fine Ottocento.Comprende porzioni del territorio che necessitano di complessivi interventi di rivitalizzazione e riqualificazione suscettibili di limitate trasformazioni rispettose dei valori storici, artistici e/o ambientali del contesto. 

Sub_ATO 1-B – Urbanizzato critico. Costituisce la parte dell’insediamento di recente urbanizzazione a cui il piano non riconosce la sussistenza di valori architettonici e storico identitari o di valori paesaggistici di eccezionale rilevanza. 

Sub_ATO 1-E1 – Rurale naturale critico. Si tratta di boschi di protezione diretta. 

Sub_ATO 1-E2 – Rurale terrazzato critico. Costituisce la parte dell’insediamento in cui è ancora presente un’intensa attività agricola con basata sulla tradizionale.

Sub_ATO 1-F – Infrastruttura verde. Costituisce la parte del territorio in cui è prevista la realizzazione di opere pubbliche di infrastrutturazione verde finalizzate alla mitigazione dei rischi.Si articola in tre sottoparti:

Sub_ATO 1-F1 – Infrastruttura verde in aree con rischio non mitigabile, non compatibile con l’uso abitativo, destinata alla realizzazione di spazi verdi per orti urbani, liberamente fruibili al pubblico. Per gli edifici esistenti sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e demolizione senza ricostruzione ed è consentito l’uso agricolo delle aree scoperte. 

Sub_ATO 1-F2 – Infrastruttura verde in aree prossime o coincidenti con gli alvei, in cui è prevista la realizzazione di opere di infrastrutturazione verde finalizzate alla mitigazione dei rischi e/o alla qualificazione paesaggistico-ambientale ed ecologica del territorio, compatibili con l’esigenza di deflusso idraulico. Per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e demolizione senza ricostruzione ed è consentito l’uso agricolo delle aree scoperte. È consentito ai proprietari delle aree e degli immobili la realizzazione di opere di infrastrutturazione verde finalizzate alla qualificazione paesaggistico-ambientale ed ecologica del territorio anche a scopo turistico ricreativo e/o sportivo. Per l’esecuzione di tali interventi è necessaria la preventiva approvazione del progetto dell’opera da parte del Comune che ne dichiara la coerenza con l’obiettivo di mitigazione del rischio e/o qualificazione paesaggistico-ambientale ed ecologica del territorio e l’interesse pubblico alla realizzazione da parte del privato delle opere stesse. 

Sub_ATO 1-F3 – Infrastruttura verde in altre aree a parco agricolo. Costituisce la parte del territorio in cui il piano riconosce essenziale il mantenimento e/o il ripristino dell’attività agricola e/o la realizzazione di opere finalizzate alla qualificazione paesaggistico-ambientale ed ecologica del territorio, nonché alla valorizzazione dell’identità agricola. È consentito ai proprietari delle aree e degli immobili ivi presenti alla data di adozione del presente piano, la realizzazione di opere di infrastrutturazione verde finalizzate alla qualificazione paesaggistico-ambientale ed ecologica del territorio anche a scopo turistico ricreativo e/o sportivo. Per l’esecuzione di tali interventi è necessaria la preventiva approvazione del progetto dell’opera da parte del Comune che ne dichiara la coerenza con l’obiettivo di mitigazione del rischio e qualificazione paesaggistico-ambientale ed ecologica del territorio e l’interesse pubblico alla realizzazione da parte del privato delle opere stesse. È consentito l’uso agricolo del territorio e degli edifici esistenti. È consentita la riconfigurazione dell’area finalizzata al ripristino del prevalente assetto terrazzato. È consentita la rinaturalizzazione degli alvei attualmente in tutto o in parte tombati ed il ripristino delle fasce ripariali. Per gli edifici preesistenti sono consentiti interventi di manutenzione, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia. 

Sub_ATO 2–A Abitati storici costieri e di mezza costa. Costituisce la parte superstite dell’insediamento urbano primigenio e comprende i rioni baraccati costruiti dopo il sisma del 1883. 

Sub_ATO 2-B – Urbanizzato. Costituisce la parte dell’insediamento di recente urbanizzazio.In tale Sub_ATO sono ammessi interventi volti alla conservazione dell’edificato esistente e della destinazione prevalentemente residenziale fermo restando il divieto assoluto di nuova edificazione e/o di incremento dell’edificazione esistente. Laddove l’immobile oggetto di intervento sia in tutto o in parte incluso in una UMI, il Progetto di Riqualificazione Morfologica della UMI. 

Sub_ATO 2-E1– Rurale naturale. In queste aree si persegue l’obiettivo di preservare i caratteri forestali e vegetazionali in uno a quelli morfologici mantenendo la conformazione. 

Sub_ATO 2-E2– Rurale terrazzato. Costituisce la parte dell’insediamento in cui è ancora presente un’intensa attività agricola basata sulla caratteristica sistemazione terrazzata del territorio. 

Sub_ATO 2-E3– Rurale costiero e di mezza costa. Costituisce la parte dell’insediamento costiero e di mezza costa in cui è presente un’intensa attività agricola. Sono ammessi interventi volti alla conservazione dell’edificato esistente e della destinazione prevalentemente agricola fermo restando il divieto assoluto di nuova edificazione.

Sub_ATO 2-F1 – Infrastruttura costiera. costituisce la parte del territorio in cui è prevista la realizzazione di opere finalizzate alla fruizione della risorsa mare. Si suddivide in: 

  • 2-F1.1 – Infrastruttura costiera: spiaggia 
  • 2-F1.2 – Infrastruttura costiera: coste alte 
  • 2-F1.3 – Infrastruttura costiera: porti e porticcioli 
  • 2-F1.4 – Infrastruttura costiera: versanti collinari 
  • 2-F1.5 – Infrastruttura costiera con presenza di contesti a predominanza archeologica 

Per le spiagge è vietata la realizzazione di opere che limitino la fruizione a scopo balneare della spiaggia, sia libero sia con accesso regolato.
Sono consentite opere di ripascimento e ampliamento delle spiagge esistenti e la realizza- zione dei servizi utili ad un miglior uso balneare. 

Per le aree in cui non è presente spiaggia è consentita la realizzazione di strutture volte all’attività diportistica mediante opere stagionali, pontili galleggianti e simili. È, inoltre, consentita la realizzazione di sentieri e i relativi servizi strettamente necessari, liberamente fruibili al pubblico. 

L’EDIFICATO

Le componenti edificate si distinguono in: 

  1. edifici e aggregati di interesse culturale; 
  2. edifici e aggregati di valore storico-testimoniale; 
  3. edifici e aggregati riparabili/ricostruibili a parità di sedime; 
  4. edifici e aggregati ricostruibili con differente sedime; 
  5. edifici e aggregati non ricostruibili; 
  6. altri edifici e aggregati riparabili; 
  7. edifici e aggregati da demolire per la realizzazione di interventi pubblici; 
  8. attrezzature pubbliche. 

LA CLASSIFICAZIONE DELL’EDIFICATO

La classificazione, riguarda le seguenti fattispecie:  edifici e aggregati fortemente danneggiati, per i quali è stabilito un livello operativo “L4”; edifici e aggregati oggetto del Piano commissariale delle Demolizioni degli edifici danneggiate;  edifici e aggregati oggetto di istanza di delocalizzazione volontaria da parte dei proprietari; altri edifici interessati da opere pubbliche previste dal PdRi e da Piani e altri provvedimenti dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale e del Commissariato Straordinario per la ricostruzione. 

La classificazione riguarda gli edifici non danneggiati o con livello operativo “L1”, “L2”, L3”, per i quali il Piano prevede, salvo quanto riportato al comma seguente, la possibilità di realizzare le opere di recupero previste, per ogni sub-ATO. Per gli immobili così classificati, edificati prima del 1945, sono consentiti interventi di recupero fino ad una certa categoria. A esclusione degli edifici e degli aggregati di cui a forte rischio è facoltà del proponente, in fase di progettazione, sulla base di una più dettagliata conoscenza dello stato dei luoghi e della loro evoluzione storica, una differente tipizzazione dell’immobile rispetto alle classificazioni imposte dal piano, nel rispetto comunque delle norme generali. Tale facoltà è estesa agli edifici e agli aggregati che, per ragioni di riqualificazione e messa in sicurezza avessero necessità di operare interventi di risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia tali da richiedere la demolizione di un edificio esistente o di una sua parte. Il provvedimento di “nuova classificazione” – proposto su istanza del proprietario e corredato da un’adeguata relazione tecnica e storica, firmata da professionista abilitato – viene approvato dalla competente Amministrazione comunale, acquisito il preventivo parere della Soprintendenza. 

EDIFICI E TUTELE COSA SI PUO’ FARE E COSA NO: 160 EDIFICI DA ACQUISIRE ALLA PRORPIETA’ PUBBLICA, 53 NON RIPARABILI

La disciplina attuativa prevede, per le singole componenti edificate, quanto segue:
Edifici e aggregati di interesse culturale. Manufatti di emergente valore storico-testimonia- le, archeologico, artistico e culturale. Tali edifici e aggregati sono da recuperare nel rispetto di quanto stabilito nell’eventuale provvedimento di vincolo su di essi presente e, laddove non in contrasto con il vincolo, in attuazione delle disposizioni precisate per gli “edifici e aggregati di valore storico-testimoniale”.
Edifici e aggregati di valore storico-testimoniale. Manufatti costituenti parte fondativa dei Rioni baraccati realizzati nell’ambito della Ricostruzione di fine ‘800. Tali edifici e aggregati sono da recuperare con interventi tali da assicurare, mediante un insieme organico di opere, il rispetto dei caratteri tipologici e il mantenimento degli elementi architettonici e decorativi. 

Edifici e aggregati riparabili/ricostruibili a parità di sedime. Manufatti che conservano il medesimo sedime storico rilevabile nell’assetto ottocentesco e/o nell’ortofoto del 1943. Per tale categoria dimanufatti, gli interventi di recupero o di ricostruzione – laddove non fattibile il recupero dell’esistente – si realizzeranno sotto prescrizioni.

Eifici e aggregati ricostruibili con differente sedime. Manufatti “di recente formazione”, posti sia all’interno che all’esterno degli ambiti della “città storica”. Per tale categoria di manufatti, gli interventi di recupero o di ricostruzione possono anche comportare la ristrutturazione edilizia con determinazione di una diversa sagoma plani-altimetrica. 

Edifici e aggregati non ricostruibili. Si tratta di numero 53 edifici, non ricostruibili né riparabili, per ragioni dovute alla presenza di condizioni di danneggiamento e rischio, nonché opportunità relative alla realizzazione di interventi pubblici atti alla messa in sicurezza, al miglioramento della dotazione infrastrutturale, anche con finalità di Protezione civile, e alla riqualificazione urbanistica e ambientale. L’area derivante dal crollo e/o dalla demolizione, comprese le relative pertinenze scoperte, è acquisita alla proprietà̀ pubblica e destinata al ripristino delle condizioni di naturalità del sito o alla realizzazione di infrastrutture e spazi pubblici. 

Edifici e aggregati da demolire per la realizzazione di interventi pubblici. Si tratta di numero 160 edifici che il PdRi considera necessario acquisire alla proprietà pubblica, al fine di consentire, previa loro demolizione, la realizzazione di opere di messa in sicurezza, il miglioramento della dotazione infrastrutturale anche con finalità di Protezione civile, la riqualificazione urbanistica e ambientale degli insediamenti preesistenti. L’area derivante dalla demolizione, comprese le relative pertinenze scoperte, è acquisita alla proprietà pubblica. 

Attrezzature pubbliche. Manufatti, e relative pertinenze, destinati al reperimento delle attrezzature pubbliche: istituti scolastici e attrezzature di interesse comune. Una parte di questo patrimonio pubblico è oggi inutilizzato a causa dei danni subiti dal sisma del 2017. Il PdRi considera fondamentale il recupero, la funzionalizzazione e la messa a sistema, tra loro e con il resto della città, di questo importante patrimonio di aree e edifici pubblici, da utilizzare non solo per le funzioni specialistiche a cui essi sono destinati, ma come veri e propri spazi comuni di valenza sociale e civica.

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