CRONACA

Partita ancora aperta per lo stralcio dei crediti dei comuni

Di Giorgio Di Dio

Prima c’è stata la legge 197 del 29 dicembre 2022che ha previsto:

  1. Per leagenzie fiscali, gli enti previdenziali pubblici e le amministrazioni statali, l’azzeramento delle partite di importo residuo non superiore a mille euro, trasmesse all’agente della riscossione entro il 31 dicembre 2015.
  2. Per gli enti territoriali(in quest’articolo parliamo dei comuni)l’azzeramento automatico delle partite di importo residuo non superiore a mille euro, trasmesse all’agente della riscossione entro il 31 dicembre 2015, ma solo per le somme aggiuntive alla sorte capitale.

Quindi se ho una cartella per la TARI non pagata che rientra in questo ambito temporale e in questi importi il comune può cancellare sanzioni e interessi e lasciare solo la sorta capitale, le spese di notifica e le speseper procedure esecutive.

Sempre restando nell’ambito della legge 197 del 29 dicembre 2022, i comuni potevano disapplicare lo stralcio parziale e, quindi, lasciare intatto l’intero credito.

Per fare ciò i comuni dovevano adottare un’apposita delibera entro il 31 gennaio 2023

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Sono diversicomuni che si sonoavvalsi di questa facoltà e hanno rifiutato lostralcio. Tra questi ci sono Milano, Roma, Bologna e Firenze, Piacenza, Verona e Bari, Chieti, Bergamo.

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Poi c’è stata la legge di conversione del decreto milleproroghe, approvata dalla Camera con voto di fiducia il 23 febbraio (Legge 24 febbraio 2023, n. 14 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, pubblicata, in Gazzetta Ufficiale n. 49 del 27 febbraio 2023.)

La legge di conversione del milleproroghe ha modificato quanto già stabilito dalla legge 197 del 29 dicembre 2022 e ha così disposto.

I comuni che non hanno deliberato il rifiutodello stralcioparzialeentro il31 gennaio possono:

  1. Entro il 31 marzo 2023adottare la suddetta delibera (e quindilasciare intatto l’intero credito)
  1. Deliberare di annullare totalmente lecartelle e quindi azzerarecompletamente il debitoresiduo.

Con la scelta n.2. i comuni vengonoequiparati alle agenzie fiscali, gli enti previdenziali pubblici e le amministrazioni statali.Le partite di importo residuo non superiore a mille euro, trasmesse all’agente della riscossione entro il 31 dicembre 2015 vengono completamente azzerate con un bel risparmio per i contribuenti e la pulizia dei residui attivi, molto spesso difficilmente incassabili.

Sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it, nella sezione “Enti Creditori”, ci sono i moduli da utilizzare sia per la comunicazione del provvedimento che stabilisce di annullare totalmente le cartelle e quindi azzerare completamente il debito residuo sia per la comunicazione del provvedimento di disapplicazione dello stralcio parziale e, quindi, della decisione dui lasciare intatto l’intero credito.

Successivamente c’è stata la circolare n.1/DF del 6 marzo 2023 che ha fatto alcuneprecisazioni:

  1. Le delibere dei comuni acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet dell’ente.
  2. I comuni sono tenuti, in ogni caso, a trasmettere le deliberazioni in questione al MEF-DF, entro il 30 aprile 2023, a fini unicamente statistici, esclusivamente tramite l’inserimento del testo delle delibere in questione nel Portale del federalismo fiscale.

Le nuove disposizioni riguardano comuni che non hanno deliberato entro il 31 gennaio di non aderire allo stralcio delle cartelle. Quelli che lo hanno deliberato non devono fare più niente.

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