Una nuova sfida si apre sulla difficile contesa della assegnazione delle sedi farmaceutiche in Campania. Il TAR, infatti, dopo una lunga ed articolata diatriba ha costretto la Regione Campania a bandire il concorso pubblico. La firma del provvedimento proprio dal dirigente ischitano Antonio Postiglione. Parte,cosi, con i proverbiali ritardi e gli intuibili disservizi, il concorso straordinario per l’assegnazione di sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio della regione Campania. Il concorso era stato bandito con decreto dirigenziale Agcper l’assistenza sanitaria nel settore farmaceutico. Si tratta del provvedimento n. 29 del 23 maggio 2013.
In sostanza la Regione dovrà dare esecuzione della sentenza resa dal Tar Campania Napoli n. 01341/2023 –In ciò è stato indetto il primo interpello dalla Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale.
Girandola di ricorsi al TAR
Principalmente a gettare via il velo dalle procedure regionali c’è ricorso dinanzi al Tar Campania, Napoli, Sez. III, r.g. n. 02584/2022, con cui veniva impugnato il dispositivo del 21 marzo 2022, con cui veniva approvata la graduatoria definitiva, in quanto alcuni candidati idonei-vincitori lamentavano la mancata esclusione delle candidature in cui anche solo uno degli associati avesse ceduto le proprie quote di società titolari di sedi farmaceutiche ottenute mediante analoghi concorsi straordinari.
Ancora in precedenza, con ricorso dinanzi al Tar Campania, Napoli, Sez. III, r.g. n. 01774/2020 veniva impugnato il D.D. n. 18/2020, nonché tutti gli atti successivi e conseguenti, lamentando principalmente l’illegittimità della decisione della Commissione esaminatrice riguardo l’attribuzione di 1 punto assegnato al titolo “Idoneità conseguita ad un precedente concorso ai candidati che nella domanda di partecipazione al concorso straordinario avevano indicato il possesso del titolo a seguito di partecipazione al Concorso Ordinario bandito sempre dalla Regione Campania nel 2009, con la motivazione che alla scadenza per la partecipazione al concorso straordinario non risultava l’approvazione e pubblicazione della graduatoria definitiva.
Le nuove strutture dovrebbero vedere le luce nelle aree di San Francesco di Paola (Forio), Fiaiano (Barano) e nella zona di Piazza Bagni (Casamicciola) attualmente interessata dalle conseguenze della frana del 26 novembre
La sentenza e il Consiglio di Stato
Il contenzioso è giunto a conclusione con sentenza n. 01341/2023, con la quale la graduatoria è stata annullata in parte qua avendo il TAR rilevato che: «la Regione Campania ha allora errato solamente nel non operare, in astratto, il necessario presupposto distinguo tra società di persone e società per azioni, non precludendo come invece dovuto, ai candidati che hanno effettuato una cessione di quota di partecipazione in una società di persone titolare di sede farmaceutica – equivalente, come detto, al trasferimento della farmacia, sia pure pro quota, la partecipazione all’interpello del concorso straordinario». Il Tar, nello stesso provvedimento ha statuito, altresì, che « ricorre, dunque, nei casi da ultimo esaminati, trasformazione della società di persone in società di capitali ed indipendentemente dalla ulteriore cessione delle quote, la causa interdittiva comportante l’esclusione, posto che con un comportamento formalmente lecito si realizza un risultato contrario alla legge».
Inoltre, nell’ambito del contenzioso il bando di concorso, ha chiarito che la valutazione dei titoli dovrà essere effettuata secondo quanto previsto dal DPCM n. 298/1994, come modificato dal D.L. 6 luglio 2012 n. 95.Per questo, ai candidati che nella domanda di partecipazione al Concorso Straordinario avevano indicato il possesso del titolo a seguito di partecipazione al Concorso Ordinario bandito dalla Regione Campania con D.D. n. 13/2009, è stato assegnato 1 punto.Ma, come rilevaPostiglione: “Avverso l’assegnazione del descritto punteggio è stato proposto il ricorso presso il Tar Campania, Napoli, Sez. III, r.g. n. 1774/2020 da alcuni candidati con la motivazione che alla scadenza per la partecipazione al concorso straordinario non risultava l’approvazione e pubblicazione della graduatoria definitiva;Con Ordinanza n. 903/2022, il Tar Campania, Napoli, Sez. III, sul succitato ricorso r.g. n. 1774/2020, rigettava l’istanza cautelare sulla base della ritenuta inammissibilità del ricorso”.
In ultimo, ma non per ultimo, il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 4152/2022, pronunciata sull’appello avverso l’ordinanza cautelare di rigetto emanata dal Tar Campania n. 903/2022, riformava l’ordinanza medesima e rilevava che: « ad un primo sommario esame il ricorso in appello presenta elementi di fondatezza che potranno essere approfonditi dal TAR in sede di merito con riguardo al primo motivo di ricorso avuto riguardo anche all’incoerenza, allo stato non sufficientemente motivata, tra l’azione amministrativa e le dichiarazioni rese da parte appellata in sede di costituzione nel giudizio di primo grado»;
L’udienza di merito dell’indicato giudizio r.g. n. 1774/2020 veniva fissata per il 10.01.2023 e con l’ordinanza n. 416/2023 il Tar Campania ha ordinato la pubblicazione del ricorso introduttivo del giudizio per pubblici proclami ed ha differito l’udienza di merito alla data del 26.09.2023.
Con riferimento alla questione di merito,con sentenza passata in giudicato n. 5140/2020 il TAR Campania ha rilevato che: “nessuna idoneità al precedente concorso bandito dalla Regione Campania nel 2009 avrebbe potuto essere valutata dalla Commissione esaminatrice atteso che l’idoneità può essere acquisita solamente al momento della pubblicazione della graduatoria definitiva, e che al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione la parte non poteva dunque possedere i requisiti prescritti per la partecipazione”.
Nel giudizio pendente, la Direzione Generale per la Tutela della Salute nel giugno 2020, ha rappresentato che: “ si procederà alla decurtazione del punto assegnato atteso che solo con l’approvazione della graduatoria, previo controllo sulla stessa da parte dell’Amministrazione che ne ha competenza, si attribuisce alla stessa valore ufficiale e, quindi, la rende atto esterno, idoneo a produrre gli effetti tipici degli atti amministrativi”.
L’interpello
Parte contestualmente l’ interpello per le prime 17 posizioni e demandare alla Commissione la sollecita verifica delle ulteriori posizioni in graduatoria alla luce dei principi espressi dall’Ordinanza del Consiglio di Stato, dalla sentenza del TAR Campania Napoli e dalla relazione del direttore generale per la Tutela della salute e il coordinamento del2020.
Le nuove farmacie per le isole
Nell’elenco sedi da assegnare al primo interpello figurano i comuni isolani di Forio con una farmacia di nuova istituzione per le zone di San Francesco di Paola, Sciavica, Purgatorio, Punta Caruso-Zaro, Caccaviello, Marecoco, San Lorenzo.Ancora Barano d’Ischia con la frazione di Fiaiano, anche questo di nuova istituzione. Con lo stesso iter c’è la previsone per la zona disastrata di Casamicciola Terme con una nuova farmacia per piazza Bagni, corso Garibaldi, via Vincenzo Morgera, via dottor De Rivaz, via Sassolo, piazza dottor Verde, via Spezieria, piazza Majo, via D’Aloisio, La Rita, via Casa Mennella, via Calata Sant’Antonio, via Castanito. Tutte zone in gran parte interessate dal terremoto del 2017 ed alla frana 2022. Nella nuova graduatoria vengono inserite 17 candidature: Gallotta Dario; PirontiBottiglieri Simona; Rinaldi Claudio; Narone Antonio; Marotta Nello; Mossesso Valentina;Rullo Lucio; Di Giacomo Rita; GambacortaCarminio; Stadio Carmelo Luca; D’Anna Giovanni; Ronsisvalle Francesca;Scarinzi Francesco; Borrelli Luigi; Caliendo Vincenzo; Bernardino Giuseppina; De Angelis Lucio Mario.