CRONACA

No al vetro in discoteca, niente musica dopo le 2: ecco la ricetta contro la movida selvaggia

Il Comune di Ischia vara due ordinanze per contrastare gli episodi di violenza notturne nelle zone più affollate, la cui frequenza è aumentata in maniera preoccupante

Contro la “movida selvaggia” il Comune corre ai ripari. Era infatti prevedibile una rapida reazione dell’amministrazione di via Iasolino dopo i recenti fatti di cronaca che hanno interessato diverse zone particolarmente affollate nelle notti estive ischitane. La frequenza sempre maggiore con cui nelle ultime settimane si sono scatenati episodi di violenza, con risse e aggressioni sulla Riva destra e atti di gratuito vandalismo in vari punti del corso principale, hanno indotto l’ente a prendere delle contromisure.

In tutto il territorio scatta il divieto di somministrare le bevande in bottiglie o bicchieri di vetro per  le discoteche, sia all’interno che all’esterno  dalle ore 21:00 fino all’orario di chiusura. Valida per tutto il mese di agosto, l’ordinanza resterà in vigore fino al 15 settembre salvo proroga

Ieri il sindaco Enzo Ferrandino ha infatti sottoscritto due ordinanze: la prima, la n.107, stabilisce il divieto di vendita e somministrazione in bottiglie, contenitori e bicchieri di vetro di bevande nel Comune di Ischia dopo le ore 21.00, divieto che è entrato in vigore da ieri sera, e che resterà in vigore fino al 15 settembre, salvo proroga. La ratio del provvedimento è da ricercare nel ruolo che gli oggetti di vetro hanno avuto nelle risse scatenatesi nei pressi dei locali notturni, con alcuni avventori rimasti feriti dal lancio di bicchieri usati come corpi contundenti durante le “mazzate”. Nel dettaglio, l’ordinanza stabilisce il divieto di vendita “per asporto e la somministrazione di bevande in bottiglie, contenitori e bicchieri di vetro presso gli esercizi pubblici (bar, ristoranti, discoteche), gli esercizi di vicinato al dettaglio alimentare nonché presso le attività artigianali autorizzate alla vendita delle bevande, dalle ore 21.00 e fino all’orario di chiusura dei predetti esercizi commerciali in tutto il territorio del Comune di Ischia, con obbligo di usare esclusivamente contenitori biodegradabili”. Il divieto in questione non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvenga all’interno dei locali (bar e ristoranti) e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne, di pertinenza dell’attività, legittimamente autorizzate con occupazione di suolo pubblico e con obbligo di vigilanza a carico dell’esercizio commerciale, sempre nel dovuto rispetto delle regole del distanziamento sociale. Resta fermo il divieto sia all’interno che all’esterno nelle aree pubbliche di pertinenza, per gli esercizi di tipo C (discoteche). Resta salva la vendita per asporto laddove la consegna delle bevande presso domicilio privato avviene a cura degli esercizi commerciali, così come è consentita la vendita per asporto di prodotti artigianali e souvenir (limoncelli, rucolini).

Bloccata la musica alle 2.00 in tutti i locali di intrattenimento e nelle discoteche che fruiscono di suolo pubblico in concessione, per tutto il mese di agosto e nei venerdì, sabato e domenica di settembre

Il secondo provvedimento, l’ordinanza n. 108, viene prescritta la sospensione della musica alle 2.00 in tutti i locali di intrattenimento e nelle discoteche che fruiscono di suolo pubblico in concessione, per tutto il mese di agosto e nei venerdì, sabato e domenica di settembre. L’ordinanza consente inoltre, per gli stabilimenti balneari, lo svolgimento di intrattenimento musicale fino alle 22.00 per l’intero mese di agosto, ed esclusivamente nei giorni di venerdì e sabato del mese di settembre. In entrambi casi, le ordinanze prevedono sanzioni che variano tra 500 e 5000 euro. In caso di violazione reiterata o di grave pericolo per la sicurezza urbana o per la quiete pubblica, può essere disposta l’immediata sospensione dell’attività per un periodo da 10 a 20 giorni.

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Previste sanzioni tra 500 e 5000 euro per chi viola le disposizioni, e in caso di violazione reiterata o di grave pericolo per la sicurezza urbana o per la quiete pubblica, può essere disposta l’immediata sospensione dell’attività per un periodo da 10 a 20 giorni

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Come accennato in apertura, non sono soltanto le segnalazioni e le lamentele di taluni residenti per il rumore prodotto da musica e assembramenti fino alle prime luci dell’alba ad aver indotto l’amministrazione a varare le misure ora illustrate, ma soprattutto le frequenti scene degli eccessi che spesso provoca l’affollamento e il consumo eccessivo di alcolici, con ambulanze costrette a farsi largo per soccorrere gli ubriachi stramazzati sulla pubblica via o i feriti dell’ennesima baruffa. La tendenza di questo scorcio d’estate era quindi sicuramente preoccupante, e l’amministrazione ha reagito con le misure citate che disciplineranno le attività della movida, di concerto con l’operato delle Forze dell’ordine, che costantemente monitora le zone più “calde”.

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