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Nessun aumento di volumetrie: basta la “Dia”

Assolti due cittadini foriani accusati di reati paesaggistici e urbanistici: per il Tribunale i lavori di manutenzione eseguiti all’interno di un immobile non necessitavano del permesso a costruire né dell’autorizzazione paesaggistica, ma soltanto della dichiarazione di inizio attività

Non c’è reato se le attività edilizie eseguite presso un immobile non hanno comportato un aumento di volumi e di superfici. Il Tribunale ha infatti mandato assolti (“perché il fatto non sussiste”) due cittadini foriani che erano stati accusati di aver eseguito dei lavori all’interno di un locale seminterrato, in assenza del permesso di costruire e in zona sottoposta a vincolo ambientale e paesaggistico e dichiarata di notevole interesse pubblico, eseguendo un presunto cambio di destinazione d’uso mediante una serie di opere che avrebbe trasformato il locale, originariamente adibito a deposito, in una unità abitativa destinata all’esercizio dell’attività di affittacamere. Inoltre, tali opere sarebbero state eseguite in zona sismica, omettendo di depositare prima dell’inizio dei lavori gli atti progettuali presso l’Ufficio del Genio Civile competente. Infine, i due cittadini dovevano rispondere dell’accusa di aver agito in assenza della prescritta autorizzazione e in un’area del Comune di Forio sottoposta a vincolo paesaggistico, dichiarata di notevole interesse pubblico.

L’immobile fu bersaglio anche di un richiesta di sequestro preventivo da parte del pubblico ministero, che da una serie di indagini catastali ribadiva la convinzione di essere di fronte a un “abusivo mutamento di destinazione d’uso nell’ambito di categorie urbanistiche non omogenee ovvero funzionalmente autonome dal punto di vista urbanistico”.

Contro il provvedimento del Gip che disponeva tale sequestro, l’avvocato Michelangelo Morgera, legale di fiducia dei due cittadini foriani, inoltrò ricorso al Tribunale del Riesame, con un unico articolato motivo, prospettando la piena legittimità dell’intervento edilizio eseguito su un bene classificato come abitazione di tipo popolare (e non come deposito, come erroneamente affermato nel provvedimento impugnato) nel quale erano in realtà stati realizzati interventi di manutenzione ordinaria (come il rifacimento dell’intonaco, il rinnovo della pavimentazione e il miglioramento degli impianti) che non comportavano alcun aumento di volumetria, né variazioni della superficie. In tal caso, dunque, era sufficiente la dichiarazione di inizio attività come stabilito dall’art. 22 d.P.R. 380/2001, senza necessità di autorizzazione paesaggistica.

Tuttavia il Riesame rigettò il ricorso. Il penalista di conseguenza ricorse alla Corte di Cassazione. Qui, la Terza Sezione Penale presieduta dal giudice Aldo Fiale ha invece ritenuto fondato il ricorso, perché la decisione del Tribunale del Riesame era viziata da violazione di legge, in quanto priva dei requisiti minimi a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice. Nello specifico, il Riesame aveva affermato che le opere intraprese dagli indagati fossero da ricondurre a un intervento di manutenzione straordinaria che determinava un mutamento della destinazione, omettendo tuttavia di descriverle e di illustrare le ragioni a base di questa qualificazione. Quindi in tal modo risultava del tutto mancante la motivazione su un punto controverso, visto che, come affermava l’avvocato Morgera nel ricorso, l’intervento era di manutenzione ordinaria, cioè senza necessità di un preventivo permesso a costruire. Inoltre, la Cassazione ha spiegato che il Riesame non aveva indicato le ragioni poste a fondamento della configurabilità di un mutamento di destinazione d’uso, da deposito a residenziale, in quanto il ricorrente aveva affermato che il seminterrato, classificato nella categoria A/4, cioè come abitazione di tipo popolare, era stato oggetto di interventi appunto di manutenzione ordinaria, senza aumento di volumetria né variazione di superficie, sagoma o ingombro.

La Suprema Corte stabilì infine di annullare il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale del Riesame di Napoli “affinché, nel valutare nuovamente la richiesta di riesame avanzata dal ricorrente, dia atto della entità delle opere effettivamente realizzate e della loro incidenza sulla destinazione d’uso dell’immobile interessato da tali opere”. Fra l’altro, la Cassazione nel verdetto faceva anche riferimento ai documenti catastali prodotti dall’avvocato Morgera nell’udienza innanzi al Tribunale, che dimostravano l’appartenenza dell’immobile alla categoria residenziale. Il Riesame si adeguò alla decisione della Suprema Corte, facendo propria la motivazione poc’anzi sintetizzata, mentre parallelamente i due indagati erano stati rinviati a giudizio, nel corso del quale vennero ascoltati un componente della Polizia municipale e il tecnico dell’ufficio comunale. Al termine del dibattimento, il Tribunale di merito ha infine emesso la sentenza: assolti perché il fatto non sussiste. In sostanza, non c’era stata alcun mutamento di destinazione d’uso, e per i lavori che i due imputati avevano eseguito all’interno dell’immobile, bastava la dichiarazione d’inizio attività, che essi avevano comunque inviato.

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