CRONACA

Mazzata “monnezzara”, ecco il ricorso del Comune di Ischia

Ecco i principali motivi in cui si articola l’appello proposto dall’ente contro la conferma del decreto ingiuntivo per il pagamento di ben 350mila euro al Consorzio di Bacino per lo smaltimento dei rifiuti

Il verdetto era stata una vera e propria mazzata, e come era largamente prevedibile, gli enti pubblici non sarebbero rimasti inerti. Parliamo del rigetto di un’opposizione e della conseguente conferma di una condanna a versare oltre seicentomila euro complessivi tra Ischia e Casamicciola per somme non erogate al Consorzio di Bacino per lo smaltimento dei rifiuti. Come anticipammo oltre un mese fa su queste colonne, il Comune di Ischia era stato il primo a emanare l’apposita delibera giunta avente ad oggetto “autorizzazione a proporre appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Sesta Sezione Civile n. 2884/2019 del 27 febbraio 2019 e pubblicata il 18 marzo 2019. Nomina avvocato difensore”.  Per la cronaca, nell’atto votato dall’esecutivo nella sua completezza veniva ricordato che il giudice aveva confermato il decreto ingiuntivo che venne emesso nel lontano 2008 dal Tribunale di Marano dichiarandone l’esecutività. Ischia dovrebbe versare circa trecentocinquantamila euro, una cifra sicuramente rilevante, ed è per questo che era partita la controffensiva. Nella delibera veniva ritenuto opportuno proporre appello avverso la sentenza al fine di tutelare ragioni ed interessi del Comune e per questo motivo si è deciso di conferire incarico legale all’avvocato Alessandro Barbieri chiamato ad impedire che si verifichi un vero e proprio salasso alle casse dell’ente.

Il tribunale civile aveva confermato l’esecutività di un decreto ingiuntivo del Consorzio dei Comuni di Bacino Napoli 1 che risaliva al lontano 2008

Nella recente sentenza del Tribunale Civile, si leggeva che “con ricorso del 27 maggio 2008 il Consorzio dei Comuni di Bacino Na1 dopo avere premesso di avere effettuato per una serie di Comuni, tra questi il Comune di Ischia e quello di Casamicciola Terme, lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani dal 1995 al 1998, che il servizio di conferimento era stato effettuato dalla società Risan srl, poi Ecoltech srl e poi Eurowaste srl che era stato dichiarato il fallimento della predetta società, che i Comuni erano obbligati in solido con la ditta alla quale era stato appaltato il servizio di raccolta dei rifiuti, che non era stata mai comunicata alcuna liberatoria nei confronti dei Comuni, ha chiesto di ingiungere al Comune di Ischia ed a quello di Casamicciola Terme il pagamento, rispettivamente, della somma di euro 345.463,52 e di quella di euro 286.463,52. Il Comune di Ischia si è opposto al decreto contestando di essere obbligato al pagamento della somma ingiunta tenuto conto che non aveva dato alcun incarico al Consorzio, che non aveva sottoscritto alcun contratto, che lo smaltimento era stato effettuato dalla Risan, dalla Ecoltech e quindi dalla Eurowaste, che tutte le fatture depositate erano intestate alla Risan srl, che le lettere di riconoscimento del debito erano state firmate dalla Ecoltech, che il credito era prescritto, che difettava la prova del rapporto tra le parti, dell’esistenza del contratto, delle condizioni poste alla base dello stesso, che a tal fine erano insufficienti le fatture in quanto atti di parte, che anche le scritture contabili depositate contenevano numerose correzioni e non erano autenticate da notaio. Il Comune di Casamicciola Terme si è opposto al decreto ingiuntivo sulla base degli stessi argomenti prospettati dal Comune di Ischia”.

Il Consorzio invece aveva “resistito alle opposizioni evidenziando di essere un soggetto politico deputato istituzionalmente a gestire lo smaltimento dei rifiuti su incarico del Commissario per l’Emergenza Rifiuti, che a tale organo spettavano le decisioni in ordine all’apertura dei siti e degli impianti di smaltimento, all’individuazione dei soggetti che dovevano gestirli e che potevano conferire i rifiuti, nonché del corrispettivo per il servizio, che il Commissario gli aveva affidato lo smaltimento dei rifiuti provenienti dai Comuni di Ischia e Casamicciola Terme, che la fonte dei rapporti con gli opponenti era costituita dagli atti del Commissario per l’emergenza rifiuti. Tutto ciò premesso l’opposizione non è fondata”.

Il Tribunale Civile da parte sua aveva quindi motivato il proprio rigetto:“Non è oggetto di contestazione – si leggeva nella sentenza – che il Consorzio abbia smaltito negli anni dal 1995 al 1998 anche i rifiuti provenienti dai Comuni di Ischia e Casamicciola Terme. Si tratta di un compito che è stato svolto dall’opposto nella sua veste di soggetto pubblico istituzionalmente deputato al trattamento ed allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani nella Regione Campania. Quanto poi alla circostanza che il concreto conferimento dei rifiuti sia stato eseguito dalle società alle quali i Comuni opponenti avevano affidato il servizio di raccolta e trasporto a discarica, deve affermarsi che la stessa non vale ad esonerare gli opponenti dall’obbligo di pagare il costo del servizio di smaltimento. Questo è stato reso in loro favore cosicché l’obbligo di pagare il corrispettivo deve anche affermato anche nei loro confronti”. Poi i riflettori venivanopuntati sull’entità del credito richiesto dal consorzio e a tal uopo il magistrato precisava che “va evidenziato che gli importi richiesti sono stati collegati alle fatture depositate. In tali documenti è riportato il Comune conferente e la quantità di rifiuti condotta in discarica. Si tratta di documenti predisposti dallo stesso creditore che però indicano con precisione la prestazione eseguita e il suo corrispettivo. I dati di tali documenti non sono stati oggetto di specifica contestazione”. Il dott. Mauro Impresa rincarava la dose aggiungendo: “Inoltre le fatture sono riportate nel registro di contabilità del Consorzio. Alla luce di quanto precede, deve affermarsi che le fatture integrano la prova del credito azionato in via monitoria dall’opposto. Da ultimo deve escludersi che il loro valore sia inficiato in quanto indirizzate alla società cui i Comuni avevano affidato il servizio di raccolta giacché come detto è decisivo che lo smaltimento riguardasse rifiuti degli opponenti. Consegue che le opposizioni devono essere respinte. Le spese del giudizio seguono la soccombenza”.

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L’Ente di via Iasolino,  rappresentato dall’avvocato Alessandro Barbieri, ha inoltrato appello contro la decisione, per evitare il “salasso” alle casse comunali

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L’APPELLO. Sono tre i principali ordini di motivazioni in cui si articola il dettagliato ricorso in appello preparato dall’avvocato Alessandro Barbieri. Innanzitutto, viene contestata l’affermazione del giudice di primo grado quando statuisce che il servizio di smaltimento del Consorzio sarebbe stato reso in favore del Comune di Ischia, e che quindi l’obbligo di pagare il corrispettivo andrebbe affermato anche nei confronti del Comune. Secondo il legale di fiducia dell’ente, tale affermazione si basa su premesse non condivisibili in quanto smentite dagli stessi atti di causa e dal contesto normativo. Infatti la sussistenza del vincolo di solidarietà tra l’amministrazione e l’appaltatrice può essere presunta solo a condizione che ricorrano contemporaneamente due circostanze: le obbligazioni devono derivare dalla stessa fonte, ed esse devono avere ad oggetto una prestazione unica, indipendentemente dal fatto che per essa siano previste diverse modalità di adempimento. La documentazione agli atti, e prima ancora la corretta ricostruzione del quadro normativo di riferimento, dimostra pienamente l’assenza del vincolo. Infatti nessuna disposizione normativa impone “ratione temporis” alle amministrazioni comunali l’obbligo di avvalersi, in via esclusiva, dei Consorzi ai fini dello svolgimento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. La normativa del 2007 (Dl n.61) ha comunque fatto salvi i “contratti già stipulati nonché quelli in corso di esecuzione anche con eventuali proroghe già concordate tra le parti prima della entrata in vigore del presente decreto, tra i Comuni e i soggetti anche privati, per l’affidamento della raccolta sia del rifiuto differenziato che indifferenziato”. In sostanza, nella cornice normativa vigente in riferimento alle annualità oggetto del ricorso per decreto ingiuntivo, l’amministrazione comunale ha siglato affidamenti e rapporti con la Risan srl o altro soggetto privato, “pienamente legittimando tale cornice, infatti, il ricorso all’appalto di servizi finalizzato alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani”.

In secondo luogo, il giudice di primo grado ha ritenuto che il credito attivato in sede monitoria dal Consorzio sia pienamente provato nell’an e nel quantum, ma in realtà secondo la difesa l’argomentazione giudiziale è inficiata dal primo motivo d’appello, essendo dimostrata l’irrilevanza della circostanza  per cui siano stati accolti presso gli impianti gestiti dal Consorzio dei rifiuti degli opponenti.

Un ulteriore motivo d’appello è quello relativo all’omissione di pronuncia, da parte del giudice,  sull’eccezione di prescrizione del credito dedotta dal Comune. Spetta infatti alla controparte “fornire adeguata e rigorosa prova volta ad interrompere i termini prescrizionali”, in quanto il Consorzio “pretende il pagamento di un rilevante importo derivante da una presunta attività di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, svolta, si presume, dall’anno 1995 al 1998, ma non fornisce documentazione adeguata a dimostrare l’interruzione dei termini prescrizionali previsti dalla legge e nello specifico segnatamente dall’articolo 2946 del codice civile”.

In sostanza, il Comune di Ischia chiede la sospensione ex articolo 283 cpc dell’efficacia esecutiva della sentenza gravata e, in riforma di quest’ultima, chiede di “giudicare fondata l’opposizione spiegata in primo grado dall’opponente Comune di Ischia; comunque revocarsi il decreto ingiuntivo n.255/2008, emesso dal Tribunale di Napoli sezione distaccata di Marano nella persona del dottor Giovanni Scotti Di Carlo, nella parte in cui ingiunge all’amministrazione appellante il pagamento della somma di euro 345.463,52 oltre le spese di lite; in ogni caso dichiararsi infondata ogni pretesa sollevata dall’appellato nei confronti dell’appellante in ragione delle causali per cui è processo e, per l’effetto, dichiararsi che nulla è dovuto dall’appellante nei confronti dell’appellato per esse causali”. Fuori dal gergo giuridico, il Comune di Ischia proverà a parare un colpo che, in caso di soccombenza, sarebbe esiziale per le sue casse. La partita si sposta dunque in Corte d’Appello.

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