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Maronti, assolto anche il Bagno Nettuno

“Il fatto non sussiste”: accolta la linea difensiva dell’avvocato Giancarlo Di Meglio, le strutture sull’arenile non dovranno essere smontate a fine stagione, ma solo al termine della proroga concessoria

Anche il titolare del Bagno Nettuno, il noto bar ristorante sito sulla spiaggia dei Maronti, è stato assolto. Ieri mattina il Tribunale ha emesso il verdetto per Francesco Conte, con la formula “perché il fatto non sussiste”, in relazione alle strutture che lo stabilimento aveva installato presso il litorale della baia. Un dispositivo che arriva sulla scia di altre analoghe decisioni emesse dallo stesso giudice, riguardanti altre attività della zona.

La decisione costituisce anche la prima applicazione di quanto prevede la nuova legge di stabilità, che introduce una nuova proroga alle concessioni conferendo maggiore tranquillità agli esercenti del settore balneare

Come si ricorderà, molte di esse vennero poste sotto sequestro in seguito alle  indagini condotte dalla Guardia Costiera e coordinate dalla Quinta Sezione reati ambientali della Procura di Napoli. Nodo del contendere, quelle “bouvette” interamente smontabili, stagionali ed a carattere provvisorio. Secondo la Procura, invece, esse sarebbero state realizzate con elementi di difficile rimozione, in assenza dei titoli previsti;  inoltre, e questo era il punto centrale, non venivano smontate al termine della stagione balneare e non presentavano più il carattere della provvisorietà, recando pregiudizio anche per la visuale panoramica della Baia. Venne infatti contestata anche la mancanza dei previsti nulla-osta della Sovrintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici della Campania e dei titoli necessari per il mantenimento delle opere anche nel periodo invernale, oltre all’occupazione abusiva ed arbitraria di aree appartenenti al demanio marittimo. 

C’è comunque un importante elemento di novità nell’assoluzione di ieri, che acquista importanza perché costituisce la prima applicazione della previsione contenuta nella legge di bilancio, come ha evidenziato la difesa, sostenuta dall’avvocato Giancarlo Di Meglio: con la nuova legge di stabilità, la n.145 del 2018 al comma 246 viene normato ciò che era già previsto nelle due leggi regionali, la n.10 del  2012 e la n.16 del 2014, vale a dire che le concessioni si intendevano rinnovate fino al 31 dicembre 2020. Al comma 682 invece la legge ha previsto, a partire dal 1 gennaio di quest’anno, una proroga di quindici anni per tutte le concessioni in vigore. Dunque fino al 2034. La norma in questione, ricordiamo, è frutto di un emendamento proposto da un parlamentare della Lega Nord.

Le disposizioni citate, in attesa del generale riassetto della materia atteso entro un paio d’anni, conferiscono maggiore tranquillità agli esercenti degli stabilimenti balneari, finora soggetti alle incertezze e alla spada di Damocle del possibile sequestro che poteva scattare in ogni momento laddove le strutture “facilmente amovibili” non venivano effettivamente rimosse al termine della stagione estiva.

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Fra l’altro, la struttura in questione aveva provveduto a rendere ciascun pilone di sostegno completamente amovibile, in modo da non incorrere nelle conseguenze di una recentissima pronuncia del Consiglio di Stato relativa a un caso verificatosi sulla costiera romagnola, che aveva stabilito che al termine della concessione, le opere “non facilmente amovibili” sarebbero state acquisite dallo Stato, nonostante l’eventuale rinnovo della concessione. I lavori in questione, eseguiti grazie a un provvedimento di dissequestro temporaneo, avevano poi permesso alla difesa di ottenere il dissequestro in via definitiva, cosa che fra l’altro consentì allo stabilimento di esercitare l’attività per l’intera stagione scorsa.

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In tal modo infatti era venuto meno uno dei capi d’imputazione, secondo cui il titolare dello stabilimento avrebbe “arbitrariamente occupato un’area del demanio marittimo realizzando una struttura di complessivi mq 84, saldamente ancorata all’arenile a mezzo travi in ferro,  nonché omettendo di rimuoverla al termine della stagione balneare e lasciandola in loco anche durante la stagione invernale, essendo in realtà destinatario esclusivamente di una concessione a carattere provvisorio e relativa a una struttura da smontare nel periodo invernale”.

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