L’oscar negato
Il Consiglio di Stato dà Ragione al Comune e chiude un lngo contenzioso giuridico sancendo un inequivocabile principio: Oscar Rumolo non poteva partecipare alla procedura concorsuale bandita dall’ente di via Iasolino, rappresentato dall’avvocato Valerio Barone
Nella spinosa vicenda del concorsone di Ischia impallinato dal dirigente, il famigerato Oscar Rumolo (ora al confino presso la struttura commissariale di Giovanni Legnini) si chiude con una sentenza a favore del comune di Ischia. La parla fine dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la sua SENTENZA:Oscar Rumolo non poteva partecipare. Un concorso in grande stile su cui si era fiondato Rumolo ricorrendo al TAR ed ottenendo una prima ragione. Oggi si scrive, speriamo l’ultimo capito sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 8541 del 2020, proposto dal Comune di Ischia, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Valerio Barone contro Oscar Rumolo, non costituito in giudizio;per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania – sede di Napoli (sezione quinta) n. 2818/2020.Relatore all’udienza straordinaria ex art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm. del giorno 18 settembre 2024 il consigliere Fabio Franconiero, sull’istanza di passaggio in decisione dell’amministrazione appellante.
Come si legge in sentenza, il Comune di Ischia propone appello contro la sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Campania – sede di Napoli i cui estremi sono indicati in epigrafe, che in accoglimento del ricorso di Oscar Rumolo, all’epoca dei fatti responsabile del settore economico-finanziario del Comune di Lacco Ameno, inquadrato a far data dal 17 giugno 2002 nella categoria giuridica D1, posizione economica D2, ha annullato gli atti del concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato, in regime di tempo parziale, di un funzionario direttivo economico-finanziario di categoria D3 (concorso pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 93 del 25 novembre 2016). L’annullamento veniva pronunciato in accoglimento delle censure di violazione del testo unico del pubblico impiego, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per mancato previo esperimento di una procedura di mobilità prevista dalle disposizioni ora richiamate, alla quale per la pronuncia di primo grado il ricorrente aveva titolo e interesse a partecipare una volta acquisito il nulla osta preventivo per il trasferimento dall’amministrazione comunale di provenienza (nota del sindaco del Comune di Lacco Ameno di prot. 374 del 12 gennaio 2017).
Con il proprio appello il Comune di Ischia deduce l’erroneità della sentenza in ragione del fatto che il ricorrente sarebbe invece privo del requisito partecipativo rispetto ad una procedura di mobilità per una posizione di categoria D3, perché superiore sul piano professionale a quella posseduta D1. Viene al riguardo sottolineato che pur collocate nella medesima categoria secondo il sistema di classificazione del personale dipendente degli enti locali (CCNL di comparto del 31 marzo 1999) le due posizioni si distinguerebbero non soltanto sul piano economico, come supposto dalla pronuncia di primo grado, ma anche giuridico, in ragione dei differenti contenuti professionali delle corrispondenti qualifiche di provenienza secondo il sistema di inquadramento del personale dipendente degli enti locali previgente a quello introdotto con la contrattazione collettiva. Secondo l’amministrazione comunale appellante la mancanza di una corrispondente qualifica priverebbe quindi il ricorrente della legittimazione ad agire per l’annullamento degli atti del concorso e in ogni caso paleserebbe l’infondatezza della sua impugnazione. Per il Consiglio di Stato dopo tutti questi anni di veleni “nel merito, le censure in esso svolte e sopra sintetizzate sono fondate. Ovvero “la sentenza di primo grado ha erroneamente supposto che le posizioni D1 e D3 ai sensi del menzionato contratto collettivo di comparto abbiano rilievo esclusivamente economico all’interno della stessa categoria, quando invece ad esse corrispondono differenti contenuti professionali che valgono ad enucleare una distinzione di qualifica sul piano giuridico tra le stesse. Il CCNL del 31 marzo 1999, prevede infatti al comma 7 «particolari profili professionali» all’interno delle posizioni economiche interne delle categorie B e, per quanto di specifico interesse nel presente giudizio, D. Sul piano economico esse sono destinatarie di uno stipendio tabellare iniziale superiore a quello della prima posizione della rispettiva categoria. In questa prospettiva, fa rinvio, nell’enunciare la regola di carattere generale secondo cui il trattamento tabellare iniziale del personale inserito in ciascuna categoria (A, B, C e D) «corrisponde alla posizione economica iniziale» di questa, fa nondimeno salvi«i profili delle categorie B e D di cui all’art. 3, comma 7». Per questi si prevede che il trattamento tabellare iniziale«corrisponde, rispettivamente, ai valori economici complessivi indicati nelle posizioni B3 e D3». La disposizione di contratto collettivo ora richiamata trova quindi attuazione nell’allegato B, in cui per queste due categorie è previsto uno stipendio tabellare distinto rispetto alla rispettiva posizione iniziale, e non già un incremento di quest’ultimo, come invece nel caso della posizione economica D2 (e B2).
La descritta autonoma rilevanza sul piano economico costituisce il riflesso di quella di carattere giuridico della categoria D3. Nella tabella di corrispondenza tra le precedenti qualifiche funzionali e il nuovo sistema di inquadramento introdotto dalla contrattazione collettiva, di cui all’allegato C al medesimo CCNL del 31 marzo 1999, la posizione D1 è dichiarata corrispondente alla ex VII qualifica, mentre come in precedenza esposto nella posizione D3 sono stati fatti confluire gli ex appartenenti all’VIII qualifica. Come rilevano i magistrat “Pertanto, nel passaggio al nuovo sistema di classificazione fondato su aree, nell’ambito delle quali la progressione è in linea di principio meramente economica, , è stata comunque prevista una differenziazione sul piano giuridico tra le diverse posizioni all’interno delle aree. La ricognizione delle disposizioni di contratto collettivo finora svolta depone pertanto in modo univoco nel senso della differenziazione sul piano giuridico-professionale fra personale dipendente degli enti locali di categoria D1 e rispetto al personale D3, come peraltro affermato in modo costante dalla giurisprudenza di legittimità. Quindi,spiegano i giudici“Ne deriva che l’originario ricorrente- Oscar Rumolo- inquadrato nella posizione giuridica D1, posizione economica D2, non avrebbe potuto a partecipare ad una procedura di mobilità per la superiore posizione D3, dacché l’assenza di legittimazione ad impugnare il concorso a suo tempo indetto dall’appellante Comune di Ischia per un posto relativo a quest’ultima. L’appello è stato pertanto essere accolto. Per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado va respinto il ricorso invece con essa accolto. Le spese del doppio grado di giudizio possono nondimeno essere compensate in ragione della peculiarità della questione controversa”. Per questo motivo il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado accoglie il ricorso e annulla gli atti con esso impugnati.