CRONACAPRIMO PIANO

L’immobile di via Quercia non s’ha da abbattere

Il giudice monocratico della sezione distaccata di Tribunale di Ischia Carla Bianco accoglie il ricorso dell’avvocato Michelangelo Morgera e di fatto sospende l’ormai imminente demolizione dell’immobile della famiglia Scotto di Clemente che nella scorsa primavera assurse agli onori della cronaca anche per i coraggiosi appelli della giovane Annalucia

Un colpo di scena clamoroso, un vero e proprio miracolo messo a segno dall’avvocato Michelangelo Morgera che ha praticamente stoppato una demolizione quando le ruspe avevano già bussato alle porte dell’immobile da demolire. E il manufatto in questione è uno di quelli assurti agli onori della cronaca anche per il drammatico racconto di una delle inquiline, Annalucia Scotto di Clemente, che fece balzare agli onori della cronaca il fatto che presto tre famiglie si sarebbero trovate senza un tetto sulla testa. Avete capito bene, l’abitazione di cui è stato sospeso l’abbattimento è proprio quella ubicata in via Quercia a Ischia che già dalla scorsa primavera era finita sotto i riflettori. Sembrava tutto fatto, dopo un periodo di silenzio la ditta che avrebbe dovuto eseguire la demolizione era pronta a intervenire quando il giudice monocratico della sezione distaccata di Ischia del Tribunale di Napoli, Carla Bianco, ha accolto l’istanza di sospensione cautelare della demolizione presentata dall’avvocato Morgera per conto del suo assistito Giosafatte Scotto di Clemente.

Ecco come viene motivata la sospensione dell’esecuzione: “La G.M. Carla Bianco, esaminata la nuova istanza presentata in data 6 novembre 2024 nell’interesse di Scotto Di Clemente Giosafatte, con cui si chiede di sospendere l’ordine di demolizione, sul presupposto dell’avvenuta presentazione del ricorso alla corte di cassazione avverso l’ordinanza emessa da questo tribunale il 3 agosto 2024, di cui è stata allegata copia; dato atto che analoga istanza è stata già presentata e rigettata in data 16 ottobre 2024; ribadito che la presentazione del ricorso di legittimità non costituisce di per sé causa di sospensione dell’ordinanza, ai sensi dell’articolo 666, comma 7 c.p.p.; riesaminati i motivi posti a base del ricorso di legittimità; rilevato che le argomentazioni spese nel ricorso di legittimità quanto ai criteri di valutazione degli elementi di prova tecnica nascono da elementi nuovi rappresentati per la prima volta nel procedimento esecutivo; dato atto, quanto alle argomentazioni svolte nel ricorso di legittimità in merito al detto profilo, che le doglianze a esso relative sono state analizzate e motivate sulla scorta della documentazione tecnica presente in atti, che ha condotto a valutare l’unitarietà del complessivo organismo edilizio frutto di susseguenti interventi (come esposto nell’ordinanza oggetto di ricorso al paragrafo 1); ritenuto tuttavia, melius re perpensa e nonostante i motivi di ricorso ripercorrano temi reiteratamente riproposti nel corso della procedura, in merito ai quali si è resa motivazione nell’ordinanza impugnata, che la questione oggetto di valutazione tecnica prudenzialmente conduce a valutare la sussistenza dei presupposti di applicazione della facoltà di cui all’articolo 666, comma 7 c.p.p., P.Q.M. a modifica del precedente provvedimento accoglie l’istanza e sospende l’esecuzione dell’ordinanza emessa da questo ufficio il 3 agosto 2024 nel procedimento indicato in epigrafe fino alla definizione dell’impugnazione. Manda alla cancelleria per gli adempimenti”.

Come detto decisiva è stata l’istanza presentata da Michelangelo Morgera che così scriveva in premessa rivolgendosi alla dott.ssa Bianco: “E’ stato depositato in data 12.09.2024 ricorso per Cassazione avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Napoli Sezione Distaccata di Ischia, G.E. Dott.ssa Bianco, in data 03.08.2024, con cui veniva rigettato l’incidente di esecuzione promosso dal Sig. Scotto Di Clemente e avente ad oggetto l’istanza di revoca e/o annullamento dell’ingiunzione a demolire di cui in epigrafe. A parere di questa Difesa la sospensione cautelare della demolizione appare necessaria per non vanificare la tutela giurisdizionale di cui agli artt. 2, 24 e 111 Cost., atteso il danno grave e irreparabile che deriverebbe al ricorrente dall’inizio delle operazioni di demolizione del manufatto. Infatti, l’avvio delle operazioni di demolizione in epoca antecedente alla definizione del ricorso per Cassazione espone l’istante dinanzi al pericolo concreto e attuale di un danno grave e irreparabile che viola il diritto all’abitazione e vanifica la tutela giurisdizionale attivata, in quanto se il ricorso verrà accolto lo stato dei luoghi non potrà essere ripristinato, ma l’istante potrà solo avvalersi della conseguente tutela risarcitoria per l’errore commesso da un Organo dello Stato; La fissazione dell’udienza camerale presso la Suprema Corte avverrà in tempi certi e ragionevoli, in quanto il gravame è stato depositato in data 12.09.2024 e che il ricorso è assistito dal richiesto fumus boni iuris, questa Difesa ritiene sussistenti i requisiti previsti dall’art. 666 c.p.p. comma 7 per la sospensione della demolizione in attesa della decisione del suddetto ricorso”.

Insomma, chiaro il principio sostenuto dal noto penalista: non si abbatta se non si ha certezza di una sentenza soprattutto divenuta definitiva. Poi Morgera aggiungeva: “La precedente istanza di sospensione cautelare depositata in data 16.10.2024 è stata rigettata dalla G.E. Dott.ssa Bianco, con provvedimento di rigetto depositato in data 17.10.24 e notificato in data 24.10.20 e che avverso tale provvedimento non è ammessa impugnazione; in casi analoghi il Tribunale di Napoli Sezione Distaccata di Ischia, G.E. Dott.ssa Ferrigno e la Corte d’Appello di Napoli, Presidente Dott. Carbone, hanno ritenuto di accogliere l’istanza di sospensione cautelare della demolizione in pendenza del ricorso per Cassazione per il grave ed irreparabile danno che potrebbe causare essa demolizione al ricorrente e che, peraltro, pregiudicherebbe, rendendola del tutto vana, una eventuale pronuncia favorevole della Suprema Corte. Tanto premesso, con la presente istanza, lo scrivente Avvocato nell’interesse del proprio assistito, il Sig. Scotto Di Clemente Giosafatte, CHIEDE che la S.V. Voglia disporre la sospensione cautelare della demolizione, almeno fino alla definizione del ricorso per Cassazione”. Una richiesta accolta e che almeno per adesso blocca quello che pareva davvero un abbattimento annunciato.

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