Licenziato dall’Eav, anche la Cassazione conferma il reintegro
I giudici di legittimità hanno respinto il ricorso della società, convalidando le tesi degli avvocati Leonardo Mennella e Irene Montuori già riconosciute dai giudici d’appello
Anche la Corte di Cassazione conferma il verdetto d’appello. Parliamo del procedimento relativo a uno dei licenziamenti operati dall’Eav nei confronti di alcuni dipendenti. Il licenziamento del signor Pietro Buono era stato convalidato dal Tribunale, ma in appello i difensori di fiducia del dipendente, gli avvocati Leonardo Mennella e Irene Montuori, avevano visto accolto il proprio ricorso: i giudici della Corte d’Appello avevano infatti ribaltato il verdetto, stabilendo l’illegittimità della destituzione e condannando l’Eav alla reintegra del signor Buono nel rapporto di lavoro. Adesso anche la Suprema Corte, nella sua funzione nomofilattica, ha ribadito tale reintegra, rigettando il ricorso dell’Eav che è stata condannata anche al pagamento di oltre cinquemila euro di spese.
Si consolida così l’orientamento giurisprudenziale nell’ambito della vicenda innescata circa quattro anni fa, quando la società che gestisce il trasporto pubblico sull’isola d’Ischia dapprima sospese, e poi licenziò tre dipendenti. I provvedimenti dell’Eav arrivarono dopo una serie di controlli che interessarono anche le località della terraferma dove opera l’azienda. Secondo la società, i dipendenti in questione avrebbero dapprima chiesto dei permessi ai sensi della legge 104/1992 per poter assistere i familiari, ma poi dalle indagini condotte in proprio dall’Eav tramite un’agenzia privata di investigazioni sarebbe emerso che essi non si recavano dai parenti, beneficiando quindi ingiustamente dei permessi. Di conseguenza scattarono le contestazioni: prima la sospensione dal lavoro e poi, dopo poche settimane, il licenziamento, che veniva confermato nel primo grado di giudizio.
Successivamente la Corte d’Appello ritenne applicabile il procedimento previsto dal R.D. 148/31 in quanto più garantista nei confronti del lavoratore rispetto alla Legge 300 del 1970, come sostenuto dagli avvocati Mennella e Montuori. All’Eav era stata dunque imposta la reintegrazione nel posto di lavoro oltre a un’indennità risarcitoria pari a dodici mensilità.
La Suprema Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi su cui si basava la contestazione della società che gestisce il trasporto pubblico sull’isola d’Ischia
La società aveva quindi inoltrato ricorso in Cassazione, basandolo su due motivi. Col primo l’Eav sosteneva l’inapplicabilità del citato Regio Decreto 148 del 1931, osservando che tale normativa sarebbe stata superata dall’entrata in vigore della legge 300 del 1970, il cosiddetto Statuto dei Lavoratori, escludendo l’obbligo dell’azienda di mettere a disposizione del lavoratore la documentazione relativa ai fatti contestati durante il procedimento disciplinare, al di fuori di quella necessaria per la contestuale contestazione dell’addebito.
La tutela prevista dal Regio Decreto 148 del 1931 è infatti ritenuta tuttora vigente per gli autoferrotranvieri, e non superata dalla disciplina dettata dal cosiddetto Statuto dei Lavoratori – la legge 300 del 1970 – come modificata nel 2012
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La Corte di Cassazione, sezione lavoro, ha ritenuto infondato tale motivo in quanto la decisione è conforme alla consolidata giurisprudenza di legittimità: è stato infatti più volte chiarito che la disciplina del Regio Decreto del 1931 non è stata abrogata dall’articolo 7 dello Statuto dei Lavoratori del ’70, in quanto la norma del 1931 ha natura di fonte “primaria”, inoltre resta la qualità di rapporto “speciale” del rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, la cui regolamentazione può essere modificata soltanto da specifici interventi legislativi. E lo Statuto del ’70 ha invece natura “generale”, dunque non c’è nessuna ingiustificata disparità di trattamento.
Con il secondo motivo l’Eav aveva contestato la sentenza d’appello per aver parificato l’ipotesi del mancato rispetto delle regole procedurali con quelle ai sensi dell’articolo 18 comma 4 della Legge 300/1970, mentre secondo l’azienda il vizio rilevato era riconducibile alle ipotesi descritti nel testo modificato nel 2012 dalla legge 92, che comportavano il riconoscimento del diritto alla sola tutela indennitaria. Tuttavia a giudizio della Corta anche tale motivo è infondato: innanzitutto la Cassazione ha ricordato che il giudice d’appello aveva ritenuto che il vizio dell’atto di licenziamento connesso al mancato rispetto della speciale procedura disciplinare prevista dalla norma del 1931 desse luogo a una nullità “di protezione”, quindi rilevabile d’ufficio. E tale affermazione non è stata contestata dalla società ricorrente, che non ha speso nessuna argomentazione per contrastare la riconducibilità del vizio rilevato nell’ambito della nullità, in particolare in quelle “di protezione”, come detto rilevabili di ufficio. Da ciò la Corte ha affermato che al caso in questione si deve applicare la tutela reintegratoria in conformità della previsione in tema di nullità del licenziamento previsto dall’articolo 18 della legge 300/1970 come modificata nel 2012, quindi anche in relazione a tale profilo la sentenza d’appello è stata confermata.