CRONACA

Le demolizioni al Maio possono proseguire

I giudici della V Sezione del Tar Campania, presidente Maria Abruzzese, discutendo il ricorso presentato da Raffaella Iaccarino hanno emesso un decreto con il quale confermano la discussione nel merito il 19 novembre per l’immobile di sua proprietà ma di fatto hanno “liberato” il resto del lotto sul quale dunque le ruspe potranno entrare in azione. L’ente era rappresentato dall’avvocato Alessandro Barbieri

Se per Raffaella Iaccarino bisogna attendere il giudizio di merito da parte dei giudici amministrativi, nella zona alta di Casamicciola il Comune e le ditte incaricate potranno proseguire nelle attività di demolizione. Insomma, per la sua abitazione si deciderà il 19 novembre mentre per il lotto nella sua interezza e dunque per i restanti corpi di fabbrica il TAR non ha posto motivi ostativi all’azione delle ruspe. E’ questo quanto emerge dal decreto emesso dai giudici della V Sezione sul ricorso presentato proprio dalla Iaccarino contro il Comune di Casamicciola Terme (rappresentato dall’avvocato Alessandro Barbieri) e nei confronti del commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dell’isola d’Ischia.

Nel motivare il suo provvedimento il presidente Maria Abruzzese è chiara e scrive: “Considerato che l’istanza in questione è volta a circoscrivere la portata sospensiva degli effetti del decreto cautelare n. 2116/2024, inter partes, nel senso di limitare la stessa a quanto di interesse della ricorrente e dunque al solo edificio ove insiste la proprietà della ricorrente medesima; Considerato che, nella sostanza, il Comune ha chiesto chiarimenti sull’ottemperanza al decreto cautelare inter partes reso e che, in tali termini, l’istanza è ammissibile; Ritenuto, in generale, che gli effetti dei provvedimenti giurisdizionali devono essere limitati a quanto di interesse dei ricorrenti, sempre che gli effetti dei provvedimenti possano qualificarsi, a loro volta, scindibili; Ritenuto che l’ordinanza impugnata sub a), nonostante la sua formale unitarietà, ha effetti su soggetti e oggetti diversi e può dunque essere qualificata atto con effetti scindibili e differenziabili per ciascuno dei suoi destinatari; Ritenuto, dunque, che l’istanza in questione può essere accolta nel senso di chiarire che il decreto cautelare n. 2116/2024 è reso nei limiti di interesse della ricorrente e dunque limitatamente agli immobili di sua proprietà incisi dall’ordinanza impugnata, restando non sospesa la sua esecutività nei confronti dei soggetti non parti del giudizio e con riferimento ad immobili non nella proprietà della ricorrente”. Da qui il tirar delle somme che evidentemente è abbastanza scontato: con il Tar che per i motivi sopra citati “accoglie l’istanza del Comune di Casamicciola Terme nei sensi di cui in motivazione” e di rimando “conferma la trattazione collegiale dell’istanza cautelare alla camera di consiglio del 19 novembre 2024”. Nell’attesa di questa data, alla quale ovviamente si guarda con particolare attenzione ed interesse, non c’è dubbio che l’ente guidato dal sindaco Giosi Ferrandino abbia segnato un importante punto a suo favore.

Per la cronaca, nel suo ricorso Raffaella Iaccarino chiedeva l’annullamento di una serie di atti, ecco quali erano state nell’ordine le sue richieste: “dell’Ordinanza sindacale n. 28 del 08.10.2024 del Comune di Casamicciola Terme notificata alla ricorrente in data 16.10.2024 avente ad oggetto ordinanza contingibile ed urgente per motivi concernenti l’incolumità pubblica per esecuzione di lavori di demolizione manufatti gravemente danneggiati alla via Spezieria; per quanto di ragione, dell’Ordinanza Speciale n. 24 del 21 luglio 2023 del Commissario per la ricostruzione nei territori dell’Isola d’Ischia non notificata alla ricorrente; per quanto di ragione, dell’Ordinanza Speciale n. 5 dell’8 agosto 2023 del Commissario per la ricostruzione nei territori dell’Isola d’Ischia non notificata alla ricorrente; per quanto di ragione, dell’Ordinanza Speciale n. 8 del 24 aprile del 24.04.2024 del Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dell’Isola d’Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017 e dei relativi allegati n. 2 e 3 non notificati alla ricorrente; e) di tutti gli altri atti preordinati, connessi e consequenziali”.

I giudici sanciscono che lo stop temporaneo riguarda “immobili di sua proprietà incisi dall’ordinanza impugnata, restando non sospesa la sua esecutività nei confronti dei soggetti non parti del giudizio”

Lo scorso 25 ottobre Raffaella Iaccarino, assistita dagli avvocati Nello e Gianluca Palomba, aveva richiesto l’adozione di sospensione dell’ordinanza contingibile e urgente emessa dal sindaco di Casamicciola Terme e aveva chiesto ai giudici amministrativi di predisposte “con decreto, anche in assenza di contraddittorio, misure cautelari provvisorie, ex art. 56 del d.lgs. n. 104 cit., che valgano a salvaguardare le ragioni della ricorrente sino alla data dell’udienza fissata per la trattazione della proposta domanda di sospensione. concludono per l’accoglimento del presente ricorso e dell’incidentale istanza cautelare, con ogni altra consequenziale statuizione”. Il Tribunale, “Considerato che la demolizione dell’immobile di proprietà della ricorrente, programmata ad horas, modificherebbe ineluttabilmente lo status quo rendendo frustranea la tutela invocata; Considerato che tanto determinerebbe un pregiudizio non interamente riparabile all’esito della trattazione dell’istanza cautelare fissata come in dispositivo, impedendo l’eventuale tutela specifica; Considerato, pertanto, di dover accogliere la proposta istanza cautelare sospendendo l’esecutività dell’ordinanza impugnata”, aveva accolto la sospensiva prima che il decreto appena esposto modificasse ancora una volta lo stato dell’arte. 

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