Lavori alla scuola, la Ad Progetti non ci sta: appello cautelare contro l’esclusione

La società d’ingegneria baranese ha impugnato la decisione del Tar che aveva negato la sospensiva, lamentando l’illegittimità della propria esclusione dalla selezione per l’assegnazione delle opere di ricostruzione dell’edificio scolastico lacchese “Principe di Piemonte”

La Ad Progetti srl non ci sta. La società d’ingegneria baranese ha impugnato la decisione del Tribunale amministrativo regionale, che pochi giorni fa aveva rigettato l’istanza di sospensiva cautelare della Ad Progetti nei confronti della procedura di gara per l’assegnazione dei lavori post-sisma all’edificio scolastico “Principe di Piemonte” sede dell’istituto “Vincenzo Mennella” nel Comune di Lacco Ameno. Da tale procedura, che non è ancora conclusa, la società ricorrente era già stata esclusa dalla commissione di gara.

Il motivo era da ricercare nel mancato rispetto di uno dei requisiti, in quanto, come indicato nella comunicazione di esclusione, il geologo indicato nell’elenco delle professionalità minime dell’Operatore economico, richieste dall’avviso di gara, non risultava avere “un rapporto stabile di natura autonoma, subordinata o parasubordinata, quale dipendente oppure quale consulente con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, iscritto all’albo professionale e munito di partiva IVA, che abbia fatturato nei confronti del soggetto offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA”. Un requisito fondamentale per concorrere all’assegnazione dell’appalto in questione. La Sezione Prima del Tar della Campania aveva accolto le ragioni del Comune di Lacco Ameno, rappresentato dall’avvocato Nicola Patalano: come si legge nell’ordinanza, «rilevato, ad un primo sommario esame proprio della presente fase cautelare, che l’elemento della sussistenza dello stabile rapporto subordinato, parasubordinato oppure di consulenza con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua tra gli operatori economici partecipanti e la figura del geologo risulta prescritto dalla lex specialis di gara, che richiama il DM n. 263/2016 al fine di individuare i requisiti di partecipazione alla selezione», la magistratura amministrativa aveva respinto l’istanza cautelare, fissando alla fine del mese di febbraio l’udienza di merito.

Tuttavia la società baranese non ha mostrato la minima intenzione di attendere passivamente fino a tale data, e ha subito dato mandato ai propri avvocati, Raimondo Nocerino e Alessandro Barbieri, di appellarsi al Consiglio di Stato impugnando la decisione del Tar. Le articolate argomentazioni svolte dai due professionisti saranno discusse agli inizi di dicembre, in una corsa contro il tempo per tentare di “rientrare in gara” dopo l’esclusione decisa dall’ente e confermata, per ora in via cautelare, dal Tribunale amministrativo regionale.

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