CRONACA

Lavori al Principe di Piemonte, dal Tar disco verde alla procedura d’appalto

Il Tribunale amministrativo nega la sospensiva cautelare alla Ad Progetti srl, che aveva contestato la propria esclusione dalla selezione per l’assegnazione della progettazione esecutiva delle opere di ricostruzione dell’edificio scolastico

La procedura di gara seguita dal Comune di Lacco Ameno è sostanzialmente corretta. Il Tar ha respinto l’istanza di sospensiva cautelare della società di ingegneria “AD progetti srl” contro il Comune di Lacco Ameno. La vicenda è relativa alla gara per l’assegnazione dei lavori post-sisma all’edificio scolastico “Principe di Piemonte” sede dell’istituto “Vincenzo Mennella”. La procedura, fra l’altro, non è ancora conclusa, ma la società in questione era già stata esclusa dalla commissione di gara. Il motivo era da ricercare nel mancato rispetto di uno dei requisiti, in quanto, come indicato nella comunicazione di esclusione, il geologo indicato nell’elenco delle professionalità minime dell’Operatore economico, richieste dall’avviso di gara, non risultava avere “un rapporto stabile di natura autonoma, subordinata o parasubordinata, quale dipendente oppure quale consulente con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, iscritto all’albo professionale e munito di partiva IVA, che abbia fatturato nei confronti del soggetto offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA”.

GNA TAR,TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE NAPOLI (SUD FOTO)

Un requisito fondamentale per concorrere all’assegnazione dell’appalto. Ma l’Ad Progetti non ha accettato l’esclusione, ed è ricorsa al Tribunale amministrativo regionale per chiedere in via cautelare la sospensione della procedura, in particolare della determina di approvazione dei verbali di gara «per la progettazione definitiva-esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, dell’intervento di miglioramento / adeguamento sismico e/o riparazione/ricostruzione dell’edificio scolastico danneggiato a seguito degli eventi sismici dell’isola d’Ischia del 21 agosto 2017 Istituto Principe di Piemonte », reputando illegittima tale esclusione. All’articolato e lungo ricorso inoltrato alla magistratura amministrativa, l’ente di Piazza Santa Restituta aveva risposto con dovizia di documenti, compreso il parere legale della centrale di committenza Asmel, ma soprattutto con una dettagliata memoria difensiva nella quale l’avvocato Nicola Patalano ha portato numerose argomentazioni a supporto della correttezza dell’operato della procedura in quanto, come si legge nella memoria, «l’avviso di indizione della gara chiaramente prescriveva: al punto II.V. lett. b) che le società di ingegneria dovranno possedere i requisiti di cui agli artt. 2 e 3 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti n. 263/2016; ed in secondo luogo in quanto trattandosi di una norma non poteva essere disattesa quantunque non fosse stata richiamata, investendo l’esistenza stessa del requisito (del resto il citato art. 2 del cit. Decreto è rubricato “Requisiti delle società di professionisti”); 2.3. le linee guida dell’ANAC n.1 “indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria” aggiornate – da ultimo – con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 417 del 15 maggio 2019, al capitolo II, punto 3.1., nel ribadire e chiarire il divieto del subappalto della relazione geologica come promanante dall’art. 31, comma 8, del Codice Appalti, confermano la necessità della presenza del geologo all’interno della più complessa struttura di progettazione e che il geologo indicato abbia fatturato nei confronti dell’offerente una quota superiore al 50% del proprio fatturato annuo risultante dall’ultima dichiarazione IVA; anche per tale via l’esclusione della ricorrente appare doverosa più che legittima; 2.4. in realtà, contrariamente a quanto sostiene controparte, il combinato disposto delle norme evidenziate – in uno alle linee guida di riferimento – delineano una scelta legislativa (condivisibile o meno che sia) volta proprio ad escludere che un geologo al primo anno di collaborazione con una società di progettazione (e/o similari) possa essere validamente inquadrato nella compagine sociale: in tal senso depone il fatto che il fatturato richiesto debba essere documentato, tra l’altro, dall’ultima dichiarazione IVA con ciò intendendo escludere dal novero dei soggetti inquadrabili nell’organigramma societario tutti quei soggetti che potranno dimostrare tale requisito quantomeno dal secondo anno di collaborazione continuativa con la società offerente. 2.5. tale scelta del legislatore (indipendentemente dalla condivisione dello scrivente su di essa) trova certamente ragion d’essere laddove solo dinanzi ad un rapporto professionale già consolidato nel tempo (ed anche dal punto di vista “quantitativo”) può “rassicurare” che non ci si trovi di fronte a situazioni che di fatto tendono ad “eludere” il divieto di sub-appalto della relazione geologica imposto dal legislatore con il citato Codice».

L’ente chiedeva dunque la inammissibilità o improcedibilità del ricorso e comunque il suo rigetto, trattandosi di ricorso manifestamente infondato. La Sezione Prima del Tar Campania ha accolto le ragioni del Comune: come si legge nell’ordinanza, «rilevato, ad un primo sommario esame proprio della presente fase cautelare, che l’elemento della sussistenza dello stabile rapporto subordinato, parasubordinato oppure di consulenza con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua (con fatturazione nei confronti del soggetto offerente di una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA) tra gli operatori economici partecipanti e la figura del geologo risulta prescritto dalla lex specialis di gara, che richiama il DM n. 263/2016 al fine di individuare i requisiti di partecipazione alla selezione», il Tar ha respinto l’istanza cautelare, fissando a fine febbraio l’udienza di merito. Tuttavia, la pronuncia in questione è sicuramente significativa in quanto ben difficilmente la magistratura amministrativa, in presenza di pur lievi sospetti di illegittimità, avrebbe permesso la continuazione della procedura, come di fatto è successo, col rischio di una invalidazione successiva alla conclusione della stessa, che avrebbe effetti molto più dannosi di una sospensione cautelare. In sostanza, il Tar ha riconosciuto la correttezza e la validità delle operazioni di gara finora svolte dall’ente di Piazza Santa Restituta.

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