Ci sono voluti alcuni mesi, ma il verdetto è infine arrivato. La a Sezione Prima del Tribunale Amministrativo della Regione Campania ha respinto anche nel merito il ricorso della società Ad Progetti con sede a Barano. Come alcuni lettori ricorderanno, il Comune di Lacco Ameno aveva indetto una selezione per l’assegnazione dei lavori post-sisma all’edificio scolastico “Principe di Piemonte” sede dell’istituto “Vincenzo Mennella”. Da tale procedura, la società baranese era stata esclusa dalla commissione di gara. Una circostanza che aveva indotto l’Ad Progetti a ricorrere in via cautelare al Tar per ottenere una sospensiva, in attesa del giudizio di merito.
Tuttavia il Tribunale amministrativo della Campania aveva rigettato tale istanza. Contro quest’ultima decisione la società aveva proposto appello al Consiglio di Stato. Il nodo del contendere è costituito dal presunto mancato rispetto di uno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara, in quanto, come indicato nella comunicazione di esclusione, il geologo indicato nell’elenco delle professionalità minime dell’Operatore economico, richieste dall’avviso di gara, non risultava avere “un rapporto stabile di natura autonoma, subordinata o parasubordinata, quale dipendente oppure quale consulente con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, iscritto all’albo professionale e munito di partiva IVA, che abbia fatturato nei confronti del soggetto offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA”. Un requisito indispensabile per concorrere all’assegnazione dell’appalto in questione. La Sezione Prima del Tar della Campania aveva accolto le ragioni del Comune di Lacco Ameno, elaborate dall’avvocato Nicola Patalano, riconoscendo la correttezza dell’operato dell’ente. Un esito contro il quale la società di progettazione aveva proposto l’impugnazione. Tuttavia anche il Consiglio di Stato aveva respinto l’appello.
Restava quindi da discutere il ricorso nel merito, dinanzi al Tar, cosa che è avvenuta lo scorso 26 febbraio. La Sezione Prima del Tar infine ha depositato la sentenza nei giorni scorsi. Dando ancora una volta ragione al Comune di Lacco Ameno.
Secondo i giudici, è vero che la lex specialis della gara d’appalto prevede due previsioni, la prima riferita ai requisiti professionali di partecipazione degli operatori economici in cui si richiede il possesso di quelli indicati dal d.m. 2 dicembre 2016 n. 263, la seconda alla figura del geologo con riferimento al quale è stabilito in particolare il divieto di subappalto.
Poiché il requisito della stabilità del rapporto di lavoro tra operatore economico partecipante e professionista appartenente al proprio organigramma è previsto nel citato d.m., la società aveva dedotto che nel caso del geologo tale requisito sinteticamente qualificabile come di stabilità non debba considerarsi prescritto, visto che in base all’Avviso di gara deve far parte della struttura di progettazione (ovvero al gruppo di progettisti dedicati alla realizzazione dell’appalto).
Di avviso contrario è stato il collegio giudicante, secondo cui, nel caso in esame, i requisiti di partecipazione sono già compiutamente disciplinati nell’avviso che individua i requisiti che gli operatori economici devono possedere per poter partecipare alla selezione, richiamando per tutte le possibili modalità di partecipazione il DM 263/2016. Ora, il punto 3 alla lett. b), nel dettagliare i requisiti professionali,richiama nuovamente il DM 263/2016 ovvero i requisiti di stabilità del rapporto tra professionista e operatore economico, prevedendo tale prescrizione in aggiunta rispetto a quella della “struttura operativa”. Ne consegue che il requisito della stabilità del rapporto deve ritenersi prescritto per tutti i professionisti impiegati, ferma restando la possibilità dell’operatore economico di ricorrere al sub appalto dove non vietato, come espressamente previsto nel punto in questione con riguardo alla figura del Geologo.
Non bisogna dimenticare, infatti, che l’appalto in questione ha ad oggetto un intervento di miglioramento/adeguamento sismico, ne consegue che è coerente con il carattere espressamente antisismico dell’intervento la prescrizione che impone la stabilità del rapporto proprio con il geologo, visto che tale figura professionale costituisce il perno dell’intervento attorno a cui assicurare l’esecuzione di interventi che garantiscano la sicurezza dell’opera. La “ratio” dei limiti al subappalto, o addirittura del suo divieto, è integrata sia dall’interesse dell’Amministrazione committente all’immutabilità dell’affidatario, sia dalla finalità di “evitare che nella fase esecutiva del contratto si pervenga, attraverso modifiche sostanziali dell’assetto di interessi scaturito dalla gara pubblica, a vanificare proprio quell’interesse pubblico che ha imposto lo svolgimento di una procedura selettiva e legittimato l’individuazione di una determinata offerta come la più idonea a soddisfare le esigenze della collettività cui l’appalto è preordinato”. Il Comune ha quindi inteso valorizzare l’elemento del diretto contatto con i professionisti in questione, in coerenza con lo scopo di garantire alla stazione appaltante un diretto controllo sul geologo nell’esecuzione dell’appalto per il tramite dell’appaltatore. Del resto una tale conclusione è avvalorata dalle contestate Linee Guida dell’Anac.
Nel caso di specie, come visto, la legge di gara, in coerenza con le citate Linee Guida, ha voluto introdurre la prescrizione della stabilità del rapporto mediante lo specifico richiamo al DM n. 263/2016 e con l’introduzione, specificamente riferita alla prestazione del geologo, del divieto di subappalto ex art. 31, co. 8, del codice dei contratti. Sotto questo aspetto l’esclusione della società non consegue ad una ritenuta efficacia vincolante delle Linee Guida, come affermato dalla Ad Progetti. Non si può ravvisare nemmeno una discriminazione nei confronti dei giovani professionisti che non avrebbero maturato un fatturato nell’anno precedente. Nella procedura non è previsto che il geologo sia un giovane professionista, in linea sia con la particolarità della procedura stessa e la centralità della figura professionale in discorso nell’esecuzione della progettazione richiesta. In definitiva, secondo i giudici del Tar, tutte le censure si sono dimostrate infondate e il ricorso è stato respinto, sancendo così la correttezza dell’operato degli uffici e dei dirigenti del Comune di Lacco Ameno.