Lacco Ameno, nuova svolta: Perrella si tiene il porto
Il Tar ha accolto la richiesta del concessionario per una nuova misura cautelare: la Marina di Capitello continuerà a gestire la struttura per i mesi dell’alta stagione turistica
Perrella ha vinto. La Settima Sezione del Tar Campania ha emesso un decreto firmato dal presidente Liguori con cui viene accolta la richiesta di concessioni di misure cautelari ai sensi dell’articolo 61 cpa inoltrata dalla società Marina di Capitello Scarl, guidata dall’imprenditore partenopeo, che da oltre cinque anni gestisce il porto turistico di Lacco Ameno. Il Comune il 29 giugno aveva rinnovato l’ordine di sgombero del porto, ma il concessionario si era opposto. In sette pagine di decreto, il tribunale ha di fatto consegnato la struttura alla società per un’altra estate, in quanto coi tempi tecnici necessari per la richiesta da parte della Scarl della nuova domanda cautelare e la fissazione dell’udienza si arriverà probabilmente a settembre prima di discutere nuovamente la questione. Di fatto, quindi, in quel momento la stagione turistica sarà in gran parte trascorsa, consentendo al gestore di mantenere il controllo della strategica struttura.
Come ormai molti ricorderanno, il Comune di Lacco Ameno nella persona del Commissario Prefettizio aveva avviato un anno fa la revoca della concessione per il mancato versamento del canone annuale da parte della Marina di Capitello, la quale invece sostiene di aver subìto danni dalle mareggiate, che spettava al Comune fronteggiare, e di non aver potuto disporre della totalità degli specchi acquei convenuti nella concessione (a rigore, una sub-concessione, in quanto parliamo di aree che il Demanio concede al Comune, e che quest’ultimo affida appunto in sub-concessione a un gestore). Un braccio di ferro che si è ramificato su molteplici binari, dal tribunale ordinario al tribunale amministrativo, senza tralasciare nemmeno un arbitrato tuttora in corso.
Considerati i tempi tecnici necessari per la fissazione della nuova udienza cautelare e le date a disposizione, è probabile che la controversia sarà riesaminata soltanto verso la fine del periodo estivo
Nel frattempo, il quinquennio del project financing si è concluso il 9 giugno, ma le ripetute sospensive del Tar consentiranno una proroga de facto. Una proroga molto simile a quella richiesta dalla società, che in base alle recenti norme legislative (“decreto cura Italia”) chiedeva una proroga trimestrale a partire dalla fine dello stato di emergenza, cioè dal 31 luglio al 29 ottobre.
Il presidente Liguori rileva che “la pretesa del Comune di Lacco Ameno si fonda, oltre che sull’affermata intervenuta scadenza del rapporto di gestione (convenzionalmente fissata alla data del 9 giugno 2021), anche sull’asserita non applicabilità nella specie di alcuna proroga dello stesso (invece invocata dalla società privata, ai sensi della normativa emergenziale di cui all’art. 103 D.L. 18/2020, convertito dalla L. 27/2020), e ciò specificamente perché, oltre all’asserita mancata riassunzione del giudizio innanzi al giudice ordinario ritenuto fornito di giurisdizione, vi sarebbe comunque stata in precedenza una risoluzione contrattuale dovuta ad un preteso inadempimento (al contrario contestato dalla società privata), la quale risulterebbe non più “bloccata” dalla tutela cautelare concessa nel giudizio RG n. 2884/2020, dopo la definizione di quest’ultimo con la sentenza n. 2635/2021”. Inoltre, la cognizione sulle vicende del rapporto convenzionale esistente tra le due parti è “demandata al giudice ordinario (come, del resto, già chiarito nella sentenza n. 2635/2021 di questo Tribunale), senza una pronunzia del quale tutta la ricostruzione fatta dal Comune di Lacco Ameno (circa la sussistenza di inadempimenti, l’avvenuta risoluzione della convenzione, l’assenza di spazio per una proroga del rapporto) non può in questa sede – allo stato – che qualificarsi quale mera tesi di parte, dunque assolutamente opinabile, tanto più che dalla discussione in camera di consiglio in data 30 giugno 2021 è – incontestatamente – emerso che è stato attivato in proposito, ed è in corso di svolgimento, un giudizio arbitrale”.
In sostanza, il Tar lascia per il momento impregiudicata la questione di merito, e cristallizza la situazione di fatto, perché secondo il giudice non si può escludere l’applicazione della proroga trimestrale prevista dalla legge 27/2020 alla “fattispecie qui in discussione, per cui, essendo attualmente fissata al 31 luglio 2021 la cessazione dello stato di emergenza, al rapporto convenzionale tra le parti (in cui risultano inseriti anche gli affidamenti in sub-concessione dei beni demaniali oggetto di ordine di rilascio, il cui possesso non può perciò dirsi sine titulo) appare riconoscibile quale nuova scadenza, in virtù di proroga ex lege, quella del 29 ottobre 2021”. Insomma, l’orientamento del Tribunale sembra molto chiaro, forse anche in ottica di merito. La decisione di ieri, se ancora una volta fa felice il concessionario, è indubbiamente un brutto colpo per l’amministrazione comunale, che ha sempre fatto del ritorno del porto alla gestione pubblica uno dei pilastri del proprio programma amministrativo. Intanto, il 6 luglio il Consiglio di Stato dovrebbe pronunciarsi sull’esito del primo turno delle elezioni dello scorso settembre: uno snodo decisivo per le sorti amministrative del paese del Fungo.