POLITICAPRIMO PIANO

Lacco Ameno e le elezioni “infinite”, il Consiglio di Stato riapre la partita

I magistrati hanno disposto la riapertura dei plichi per riesaminare le schede contestate dopo lo scrutinio del primo turno nel settembre scorso. L’8 giugno la decisiva udienza di merito

Si va al riconteggio delle schede contestate. Continua l’interminabile saga elettorale a Lacco Ameno: il Consiglio di Stato ha disposto con apposita ordinanza di acquisire verbali e plichi contenenti le schede delle quattro sezioni, oggetto del ricorso principale avanzato dal senatore De Siano e del ricorso incidentale del sindaco Pascale. In sostanza andranno riesaminate le schede contestate – e solo quelle – tramite verifica in contraddittorio con le parti, operazione che sarà affidata al Prefetto di Napoli. Al termine dell’istruttoria, i risultati saranno raccolti in una relazione riassuntiva che sarà depositata presso la Segreteria della sezione del Consiglio di Stato. Quest’ultimo ha inoltre già fissato la data dell’udienza di discussione del merito al prossimo 8 giugno. Resta quindi ancora in bilico la poltrona del primo cittadino, nonostante la vittoria al ballottaggio e la successiva decisione favorevole del Tar. Domenico De Siano riesce dunque a prolungare il confronto elettorale e a giocarsela, per usare un logoro paragone calcistico, ai rigori.

De Siano

Se il rinvio a giugno, data non vicinissima, ha sorpreso alcuni addetti ai lavori, molto più prevedibile è stata la decisione dell’ordinanza istruttoria, visto il tipo di controversia. Giuridicamente il Consiglio di Stato ha finito per accogliere le istanze di accertamento proposte in entrambi i ricorsi, perché sia De Siano sia Pascale nell’appellarsi hanno insistito per ottenere un “approfondimento istruttorio”. Ovviamente dal punto di vista “politico” l’ istruttoria è un punto guadagnato per l’attuale opposizione consiliare, visto che “si mantiene in partita”: era questo l’obiettivo minimo perseguito dai legali di fiducia del senatore, a partire dall’avvocato Gino Di Meglio.

La differenza tra la decisione del Tar e quella del Consiglio di Stato è relativa infatti soltanto all’istruttoria. Fuori del gergo giuridico, né De Siano né Pascale hanno messo in discussione l’esistenza delle schede contestate e descritte da entrambe le parti. Mentre il Tar ha quindi fatto le sue valutazioni sulle schede così come delineate dalle parti, il Cds ha deciso un riesame “dal vivo”, e solo dopo tale verifica i magistrati del collegio procederanno a esprimere la propria interpretazione e valutazione di tali schede.

I magistrati hanno considerato che “la possibile incidenza dell’attribuzione ovvero della sottrazione finanche di un singolo voto sugli esiti della competizione, considerato il risultato perfettamente paritario riportato al primo turno di competizione, rafforzano l’esigenza dell’approfondimento istruttorio”

Vediamo adesso i particolari della decisione adottata dal Presidente Claudio Contessa, e dai consiglieri Paolo Giovanni Nicolo’ Lotti, Antonella Manzione, Cecilia Altavista e Carla Ciuffetti. In via preliminare, il Collegio ha ritenuto di dover disporre la riunione dei due procedimenti originati dai rispettivi ricorsi dei contendenti, “per evidente connessione oggettiva e soggettiva”. Nel merito, i giudici hanno ritenuto che la causa necessiti di approfondimento istruttorio, visto che molte delle censure mosse impongono una verifica fattuale. A titolo di esempio, il Cds ha riportato l’ipotesi di voti contestati dagli appellanti incidentali (Pascale) della Sezione 1, in quanto connotati da “evidente tratto di matita ricalcato equivalente ad un grassetto”, oppure di voti rivendicati dagli appellanti principali (De Siano), come nel caso in cui la visualizzazione del nome della candidata al consiglio regionale Maria Grazia Di Scala dipenderebbe palesemente da sovrapposizione delle schede delle due consultazioni elettorali svoltesi in concomitanza e non scrittura da parte dell’elettore.

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Pascale

I magistrati hanno considerato che “la possibile incidenza dell’attribuzione ovvero della sottrazione finanche di un singolo voto sugli esiti della competizione, considerato il risultato perfettamente paritario riportato al primo turno di competizione, rafforzano l’esigenza di ridetto approfondimento”. Tale approfondimento sarà eseguito tramite “verificazione, in contraddittorio di tutte le parti costituite – previo avviso alle stesse da comunicarsi almeno 5 giorni prima dell’avvio delle operazioni – da affidarsi al Prefetto di Napoli, con facoltà del medesimo di delegare a funzionari in servizio presso la Prefettura”.

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Ecco cosa dovrà fare, in cinque precise fasi, l’organismo di verificazione incaricato: a) acquisire – previa redazione di un verbale in duplice esemplare, uno dei quali da consegnarsi all’ufficio depositario, in cui sarà descritto lo stato degli atti acquisiti – i plichi contenenti le schede scrutinate nelle sezioni n. I, II, III e IV oggetto dei ricorsi; b) procedere alla presenza delle parti intervenute all’apertura dei plichi sigillati, estrapolando i soli atti oggetto di censura, redigendo un apposito verbale di tutte le operazioni compiute, nel quale dovranno essere riportate anche le osservazioni formulate dalle parti presenti; c) descrivere analiticamente le schede così acquisite in relazione ai vizi indicati dagli appellanti principali e incidentali come sopra riportati, effettuandone riproduzione fotografica; d) operare l’eventuale riconteggio dei voti;

Elezioni

e) relativamente alle Sezioni III e IV, acquisire la lista elettorale od altro atto da cui emerga l’esatta corrispondenza tra numero dei votanti – risultante dalla somma maschi e femmine – e numero dei voti espressi, nonché le tabelle di scrutinio, indicando con riferimento ai voti attribuiti alla Lista n. 1 (ma qui potrebbe esserci un errore materiale in quanto, viste le richieste dei legali di Pascale, il riferimento sarebbe alla lista n.2, ndr) le discrasie rispetto al riconteggio effettuato, oltre che rispetto alle verbalizzazioni e alle comunicazioni formali all’Ufficio elettorale.

L’istruttoria sarà eseguita tramite “verificazione, in contraddittorio di tutte le parti costituite da affidarsi al Prefetto di Napoli, con facoltà del medesimo di delegare a funzionari in servizio presso la Prefettura”

Al termine dell’istruttoria il funzionario incaricato sarà tenuto a depositare, telematicamente e a mezzo di copia presso la Segreteria della Sezione, – entro sessanta giorni dalla notifica o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione – una relazione riassuntiva sottoscritta con firma digitale che dia conto dell’attività di verificazione svolta; alla relazione dovranno essere allegati i verbali delle operazioni di verificazione debitamente sottoscritti e copia conforme agli originali (che resteranno custoditi presso gli uffici depositari) delle schede elettorali in questione, dei verbali delle operazioni elettorali, delle tabelle di scrutinio delle sezioni e degli altri documenti esaminati nel corso dell’attività istruttoria.

Il Consiglio di Stato ha ripetutamente sottolineato che le operazioni di verificazione non dovranno estendersi in nessun modo a schede diverse da quelle indicate. Quindi non si riconteggeranno tutte le schede già scrutinate a settembre, ma solo quelle contestate.

Dunque, continua l’incertezza politica a Lacco Ameno, un’incertezza che affonda le sue radici nella frattura consumatasi in maggioranza tramite la sfiducia dell’ottobre 2019 che provocò lo scioglimento anticipato della consiliatura a sei mesi delle elezioni, uno scioglimento che consegnò il paese alla pandemia da covid-19 senza un’amministrazione in carica e, con il successivo rinvio della tornata elettorale, a trascorrere un intero anno di commissariamento. Un’eclissi che – si riteneva – sarebbe terminata il 20 settembre, ma l’incredibile, rocambolesco, storico pareggio alle elezioni comunali, con il suo codazzo di contestazioni incrociate, ha regalato un altro inverno di recriminazioni, contrassegnato dai ricorsi prima al Tar e poi appunto al Consiglio di Stato, nonostante l’esito del ballottaggio di ottobre che aveva decretato la vittoria di Giacomo Pascale. Esito che in ogni caso non poteva ovviamente essere tenuto in alcun conto dal Cds, né dal Tar, visto che il tema dei ricorsi era circoscritto ai risultati del primo turno.

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