CRONACAPRIMO PIANO

La guerra dei fanghi

L’avvocato Bruno Molinaro, rappresentante di Francesco e Maria Beatrice Capuano, ha ufficialmente depositato il ricorso al Tar contro il quale si chiede l’annullamento di tutti gli atti che dovrebbero portare alla realizzazione di un parco urbano nell’area del Casale a Forio. L’impressione è che solo un accordo tra le parti possa fermare il contenzioso giudiziario

A Forio la guerra dei fanghi può riprendere con un contenzioso giudiziario che con l’aria che tira potrà essere interrotto anzitempo soltanto da un accordo tra le parti che però allo stato appare davvero lontano. Francesco Capuano e Maria Beatrice Capuano – assistite dall’avvocato Bruno Molinaro – hanno depositato il ricorso al Tar contro il Comune di Forio e nei confronti della struttura commissariale per la ricostruzione post sisma e post frana oltre che della Sovrintendenza, del Ministero della Cultura e della Regione Campania. I ricorrenti chiedono nell’ordine l’annullamento previa sospensione “dell’ordinanza n. 22 del 24 maggio 2024, a firma del Sindaco del comune di Forio, recante «occupazione di urgenza preordinata all’esproprio per i beni immobili interessati dalla realizzazione delle opere di “riqualificazione del sito di via Casale: parco urbano attrezzato e centro operativo comunale“; della delibera di G.M. n. 123 del 2 maggio 2023, mai notificata ai ricorrenti e richiamata nell’ordinanza impugnata sub a), recante « progetto di Riqualificazione del sito di via Casale – Parco urbano e Centro Operativo Comunale- Approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica ed indirizzo per l’avvio delle procedure necessarie all’esproprio»; del decreto n. 1916 del 13 marzo 2024, con il quale il Commissario delegatoper l’emergenza frana e la ricostruzione di Ischia ha approvato i lavori della Conferenza Speciale di Servizi, indetta in forma semplificata ed in modalità sincrona per l’esame dell’intervento denominato ‘Riqualificazione del sito di via Casale – Parco urbano e Centro Operativo Comunale’ del comune di Forio; del parere favorevole al progetto relativo al Parco Urbano reso dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli nell’ambito della Conferenza Speciale di Servizi del 29 febbraio 2024; del verbale n. 2 del 29 febbraio 2024 conclusivo dei lavori della Conferenza Speciale di Servizi per l’approvazione del «progetto di ‘Riqualificazione del sito di via Casale – Parco urbano e Centro Operativo Comunale’ – Progetto di Fattibilità Tecnico Economica’; di RIQUALIFICAZIONE SITO DI VIA CASALE: PARCO URBANO ATTREZZATO E CENTRO OPERATIVO COMUNALE – Progetto di Fattibilità Tecnico Economica»; di tutti gli altri atti preordinati, connessi e consequenziali, comunque lesivi della posizione soggettiva dei ricorrenti, ivi compresoil verbale del 31 maggio 2024 di immissione in possesso”.

Nella parte iniziale del ricorso, peraltro abbastanza corposa e dettagliata, sono riassunti i fatti così come succedutisi dal momento in cui il terreno è stato utilizzato per ospitare i fanghi causati dall’alluvione di Casamicciola del 26 novembre 2022. In particolare l’avvocato Molinaro evidenzia che “va, preliminarmente, evidenziato che il provvedimento impugnato – dichiarativo della pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell’occupazione finalizzata all’esproprio per la realizzazione del Parco Urbano– è illegittimo in primo luogo perché non risulta preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, pur non sussistendo, con ogni evidenza, le condizioni di cui all’art. 22 bis del d.P.R. n. 327/2001. Come è noto, l’art. 16 del d.P.R. n. 327/01, al fine di consentire ai soggetti interessati la partecipazione al procedimento amministrativo, prevede l’obbligo della comunicazione dell’avvio del procedimento stesso, precisando, al comma 1, che tale comunicazione può essere omessa nel caso di sussistenza di ragioni derivanti da particolari esigenze di celerità”. Ancora, il legale dei Capuano sottolinea che “nel merito, devesi evidenziare che gli atti impugnati, in particolarequelli approvati all’esito della Conferenza Speciale di Servizi del 29 febbraio 2024 e la stessa delibera di G.M. n. 123/2024, violano, a tutto tondo, la normativa urbanistico-edilizia e quella paesaggistica, avendo impresso all’area di proprietà dei ricorrenti la destinazione a Centro Operativo Comunale in violazione delle previsioni del P.U.C. e del P.T.P. dell’isola d’Ischia”.

L’avvocato Molinaro spiega poi che “chiaramente illegittimo è anche il parere favorevole reso del Soprintendente sul punto in sede di Conferenza Speciale di Servizi, in quanto assolutamente immotivato. Al riguardo, la giurisprudenza amministrativa ha precisato che il parere della Soprintendenza, per evitare che il sotteso giudizio si traduca nell’esercizio di una valutazione insindacabile o arbitraria, occorre che sia sempre sorretto da un’ampia e circostanziata motivazione, dalla quale sia possibile ricostruire sia le premesse che l’iter logico seguito nel percorso valutativo che si conclude con il giudizio finale. Orbene, nel parere soprintendentizio impugnato non vi è alcun riferimento alla compatibilità dell’intervento edilizio progettato con i valori paesaggistici compendiati nella richiamata disciplina vincolistica, con la conseguenza che per i ricorrenti non è possibile ricostruire sia le premesse che l’iter logico seguito nel percorso valutativo conclusosi con il giudizio finale” e ribadisce a seguire: “La proprietà dei germani Capuano, come documentalmente dimostrato, non è limitata a quella oggetto della occupazione d’urgenza preordinata all’esproprio, risultando esclusi un vecchio fabbricato ed un adiacente fondo, collegati direttamente ai fondi oggetto di occupazione. Ebbene, non vi è dubbio alcuno che, attraverso la occupazione d’urgenza e successivo esproprio dei fondi di cui alle particelle 803 e 805, vengono vanificati, non solo ai fondi occupati, ma anche al fabbricato e al fondo esclusi dall’occupazione, tutti i diritti stabiliti con l’atto di vendita per notaio Albore, rep. 86421, racc. 34742, registrato a Ischia il 5 febbraio 2009 al n. 283, che lo stesso comune di Forio si era impegnato a rispettare, con conseguenti enormi danni, per perdita di valore, anche degli immobili che resteranno di proprietà Capuano. Da qui la fondatezza anche del presente mezzo di censura”. Inevitabili alla luce di quanto esposto le conclusioni del rappresentante dei Capuano: “Si chiede, sin d’ora, che le amministrazioni intimate, nel costituirsi in giudizio, depositino tutti gli atti relativi al procedimento in interesse (in particolare, i pareri presupposti dell’impugnata Autorizzazione Unica) e che, in mancanza, se ne disponga l’acquisizione nel termine e nei modi opportuni, ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. n. 104/2010, con riserva, all’esito, di eventuali motivi aggiunti. ISTANZA DI SOSPENSIONE: Il “fumus boni juris” emerge chiaramente dai motivi innanzi svolti. Parimenti sussistente è il danno grave ed irreparabile che i ricorrenti vengono a subire per effetto della sua esecuzione, vieppiù se si considera che i terreni oggetto degli atti impugnati sono pertinenziali ad un fabbricato per civile abitazione, il quale, come dimostrato, finisce per essere privato di ogniaccesso e passaggio pedonale e carrabile”. In conclusione dunque Molinaro chiede di “Accogliersi, alla luce delle doglianze formulate, il proposto ricorso e la incidentale istanza cautelare, con le conseguenze di legge”.

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