Il Tar “libera” le demolizioni, no alla sospensiva
I giudici della V Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania hanno negato la sospensiva a Raffaella Iaccarino che l’aveva chiesta per il tramite dei suoi legali: la ricorrente aveva nel mirino il Comune di Casamicciola e la struttura commissariale guidata da Giovanni Legnini e chiedeva l’annullamento di una serie di atti tra cui l’ordinanza sindacale n. 28 dello scorso 8 ottobre
Le demolizioni pubbliche nella zona alta di Casamicciola Terme, sancite con apposita ordinanza dal commissario straordinario Giovanni Legnini, possono continuare. A nulla è valsa la strenua difesa di Raffaella Iaccarino che ieri ha dovuto ufficialmente alzare bandiera bianca dinanzi alla decisione della magistratura amministrativa. E’ quanto si evince dall’ordinanza emessa dalla V Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (presidente Maria Abruzzese, estensore Davide Soricelli) che ha respinto l’istanza di tutela cautelare presentata dalla cittadina casamicciolese, dando così di fatto il “nulla osta” alla ripresa delle attività demolitorie. La Iaccarino, rappresentata dagli avvocati Aniello Palomba e Gianluca Palomba, ricorreva contro il Comune termale – difeso dall’avvocato Alessandro Barbieri – e del commissario straordinario per la Ricostruzione nei territori dell’isola d’Ischia (rappresentato dall’avvocatura distrettuale Napoli). Nello specifico Raffaella Iaccarino chiedeva l’annullamento previa sospensiva “dell’Ordinanza sindacale n. 28 del 08.10.2024 del Comune di Casamicciola Terme, notificata alla ricorrente in data 16.10.2024, avente ad oggetto ordinanza contingibile e urgente per motivi concernenti l’incolumità pubblica per esecuzione di lavori di demolizione di manufatti gravemente danneggiati; per quanto di ragione, dell’Ordinanza Speciale n. 24 del 21 luglio 2023 del Commissario per la ricostruzione nei territori dell’Isola d’Ischia, non notificata alla ricorrente; per quanto di ragione, dell’Ordinanza Speciale n. 5 dell’8 agosto 2023 del Commissario per la ricostruzione nei territori dell’Isola d’Ischia, non notificata alla ricorrente; per quanto di ragione, dell’Ordinanza Speciale n. 8 del 24 aprile del 24.04.2024 del Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dell’Isola d’Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017 e dei relativi allegati n. 2 e 3, non notificati alla ricorrente; di tutti gli altri atti preordinati, connessi e conseguenziali, comunque lesivi della posizione giuridica della ricorrente; nonché per l’accertamento, anche a mezzo di CTU e/o verificazione, dell’inesistenza di un attuale pericolo alla pubblica e privata incolumità, tale da giustificare la necessità di demolizione delle unità immobiliari di proprietà della ricorrente”.
Detto che la domanda di sospensione era stata inizialmente concessa inaudita altera parte, ecco come i giudici amministrativi motivano il loro diniego alla sospensiva e di fatto dunque autorizzano la demolizione dell’immobile di proprietà della ricorrente: “Ritenuto che non ricorrano i presupposti per la concessione di misure cautelari in quanto: la decisione in merito alla demolizione dell’immobile della ricorrente deve ricondursi all’ordinanza commissariale del 24 aprile 2024 (essendo tale immobile ricompreso nel piano di demolizione approvato dall’articolo 4); l’impugnazione di tale provvedimento risulta tardiva, avendo la stessa ricorrente affermato in ricorso di essere stata informata della sua esistenza e contenuto sin dal 28 giugno 2024; il ricorso allo strumento dell’ordinanza contingibile e urgente per procedere alla demolizione nel caso di dissenso del proprietario è previsto dallo stesso articolo 4 citato e risulta documentata una situazione di aggravamento del rischio connesso all’immobile; non sussiste il danno grave e irreparabile dato che il già citato articolo 4 dispone che ‘la realizzazione degli interventi di demolizione pubblica di cui al presente articolo non pregiudica in alcun modo i diritti e gli interessi legittimi dei soggetti titolari degli immobili demoliti, sia con riguardo al diritto al conseguimento del contributo per la ricostruzione o per la delocalizzazione, che della definizione delle eventuali domande di condono edilizio pendenti’.
Secondo i giudici gli interventi di demolizione pubblica non pregiudicano diritti e interessi legittimi dei titolari degli immobili, sia con riguardo al diritto al conseguimento del contributo per la ricostruzione o per la delocalizzazione, che della definizione delle eventuali domande di condono edilizio pendenti.
Inizialmente, come ricordato, lo stesso Tar aveva accolto le richieste di Raffaella Iaccarino che per il tramite dei suoi legali chiedeva “con decreto, anche in assenza di contraddittorio, misure cautelari provvisorie, ex art. 56 del d.lgs. n. 104 cit., che valgano a salvaguardare le ragioni della ricorrente sino alla data dell’udienza fissata per la trattazione della proposta domanda di sospensione. concludono per l’accoglimento del presente ricorso e dell’incidentale istanza cautelare, con ogni altra consequenziale statuizione”. Il Tribunale a quel punto si era orientato nella direzione della ricorrente scrivendo nella sua prima ordinanza: “Considerato che la demolizione dell’immobile di proprietà della ricorrente, programmata ad horas, modificherebbe ineluttabilmente lo status quo rendendo frustranea la tutela invocata; Considerato che tanto determinerebbe un pregiudizio non interamente riparabile all’esito della trattazione dell’istanza cautelare fissata come in dispositivo, impedendo l’eventuale tutela specifica; Considerato, pertanto, di dover accogliere la proposta istanza cautelare sospendendo l’esecutività dell’ordinanza impugnata”. Le pronunce del Tar in ogni caso, e questo è doveroso sottolinearlo, avevano comunque concesso via libera al Comune di Casamicciola ed alla struttura commissariale, con le demolizioni che anche nel cosiddetto “Blocco 5” sarebbero potute proseguire eccezion fatta per l’immobile di proprietà di Raffaella Iaccarino. Ieri è caduto anche l’ultimo baluardo, adesso tocca alle ruspe. Senza se e senza ma.