Il Tar e Oscar Rumolo turbano i sonni di Bernasconi
Brutta gatta da pelare per il Comune di Ischia, il Tar Campania accoglie in parte il ricorso presentato dal dirigente dell’ente lacchese che ambiva al trasferimento a via Iasolino: rischia così l’attuale responsabile del settore economico, che intanto era stato assunto a tempo indeterminato
Come ogni partita di natura giudiziaria, ovviamente la strada da percorrere è ancora lunga. Ma una cosa è certa: una sentenza del Tar Campania arriva a turbare i sonni dell’attuale responsabile economico-finanziario del Comune di Ischia, Antonio Bernasconi. A sparigliare le carte, il ricorso presentato (e parzialmente accolto dai giudici della V Sezione del tribunale amministrativo) da Oscar Rumolo, che chiedeva l’annullamento di una serie di atti che per l’appunto avevano portato all’assunzione a tempo indeterminato di Bernasconi. Rumolo, da sempre vicinissimo all’attuale senatore e coordinatore regionale di Forza Italia Domenico De Siano, ha ottenuto un significativo riconoscimento perché nel pronunciare la propria sentenza il collegio – presieduto da Maria Abbruzzese e composto anche da Pierluigi Russo e Maria Grazia D’Alterio, conclude il proprio dispositivo pronunciandosi in maniera chiara: “Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati coi quali il Comune di Ischia ha indetto il concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato di un funzionario direttivo economico finanziario, nonché, in parte qua, gli altri atti gravati”. E la faccenda diventa una significativa patata bollente perché appare evidente che se si annullano gli atti che hanno portato all’indizione del concorso si annullano di rimando anche i risultati dello stesso e nello specifico l’assunzione di Bernasconi. Una brutta gatta da pelare per l’ente di via Iasolino, che adesso dovrà cercare di far valere le proprie ragioni nell’ultimo grado di giudizio.
Nel mirino, come detto, sono finite per l’esattezza le delibere di giunta numero 13 e 22 rispettivamente del 12 febbraio e del 24 febbraio 2016 con le quali il Comune di Ischia approvava l’assetto governativo e il programma triennale del fabbisogno del personale per gli anni 2016-2018. Oscar Rumolo aprì le danze giudiziarie a gennaio 2017 quando depositando un ricorso esponeva di essere dipendente di ruolo presso il Comune di Lacco Ameno e di aver avanzato due anni prima, mediante mobilità volontaria, istanza di trasferimento presso il Comune di Ischia. Un’istanza che all’epoca veniva archiviata dall’ente di via Iasolino sul presupposto secondo il quale “nell’attualità non sono aperti presso il Comune di Ischia bandi per procedure di mobilità volontaria”. Ma l’anno dopo, però, a novembre 2016, il Comune di Ischia avvia una selezione per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato part time di un funzionario direttivo economico finanziario categoria D3. Ed è qui che il ricorrente, inizialmente, lamenta che “contrariamente a quanto indicato nella premessa del suddetto avviso pubblico, l’indizione del concorso non sarebbe stata in realtà preceduta da un’idonea procedura di mobilità, ex artt. 30, comma 2 bis, e 34 bis del D. Lgs 165/2001, alla quale avrebbe interesse a partecipare (avendo peraltro acquisito il nulla osta preventivo per il trasferimento dal Sindaco del Comune di Lacco Ameno con atto prot. 374 del 12.01.2017) – col ricorso in trattazione l’interessato ha impugnato tutti i provvedimenti individuati in epigrafe”.
I giudici del Tar sembrano nutrire pochi dubbi sulla giustezza – in alcuni punti – del ricorso del Rumolo e non a caso rimarcano che “Invero, le scelte assunzionali dell’ente trovano il loro indispensabile presupposto nel piano triennale del fabbisogno di personale, di cui all’art. 6 del D. Lgs. n. 165 del 2001, e devono essere attuate in coerenza con quanto nello stesso stabilito, anche ai fini della relativa copertura finanziaria. In particolare, ai sensi del citato articolo 6, comma 2, nell’ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l’ottimale distribuzione delle risorse umane ‘attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale’. Ne discende che, prima di bandire il concorso pubblico in argomento, a seguito dell’approvazione della nuova programmazione triennale per il periodo 2016-2018 (con le deliberazioni di G.M. n. 22 del 24.2.2016 e n. 100 del 28.10.2016), l’amministrazione avrebbe dovuto verificare nell’attualità l’eventuale interesse al trasferimento di soggetti dipendenti da altri Enti, rinnovando l’avviso di mobilità”. Il collegio rinforza la propria tesi aggiungendo poi che “va inoltre osservato che la frattura temporale tra i due segmenti dell’attività amministrativa non risulta in alcun modo giustificata dal Comune di Ischia, sicché la stessa appare comunque affetta anche dai concorrenti vizi di difetto di motivazione e di irrazionalità, denunciati col terzo motivo. Invero, non risulta ragionevole desumere la persistente assenza di eventuali aspiranti dopo oltre tre anni, atteso che il decorso di un così ampio arco temporale impone, piuttosto, anche sotto il profilo logico, una verifica in concreto di eventuali esigenze sopravvenute nel personale appartenente ad altre amministrazioni. Ciò vale a maggior ragione nella fattispecie concreta, atteso che, nelle more, il ricorrente aveva avanzato istanza di trasferimento (in data 12.11.2015) al Comune di Ischia, mediante mobilità volontaria nel profilo professionale di Responsabile del Servizio finanziario, per passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni, e che la stessa era stata riscontrata negativamente dall’ente (con nota del 17.11.2015)”.
Da qui l’inevitabile pronuncia dell’autorità giudiziaria: “Il denunciato vizio conduce all’accoglimento dell’azione impugnatoria, con annullamento dei provvedimenti impugnati, coi quali il Comune di Ischia ha indetto il concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato di un funzionario direttivo economico finanziario, nonché degli altri atti gravati nelle sole parti lesive dell’interesse del ricorrente”. Comune al quale resta una sola, magra, consolazione, almeno per adesso: “La restante domanda di condanna al risarcimento del danno non può trovare accoglimento essendo stata introdotta in via del tutto generica e priva di qualsivoglia allegazione probatoria in ordine alla sussistenza del danno e di tutti gli altri elementi costitutivi della responsabilità civile”.
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