Il monito di Morgera: «Non chiamatelo salvaruspe»
Nelle ultime settimane i media, anche a livello nazionale, hanno riportato alla ribalta il tema delle sentenze “salva ruspe”. In sostanza, si tratta dell’ipotesi in cui l’accoglimento dell’istanza di sanatoria edilizia munisce il cittadino di un titolo abilitativo che consente al tribunale di revocare la sanzione dell’abbattimento e del ripristino dello stato dei luoghi, “salvando dalle ruspe” il manufatto inizialmente abusivo. Ne abbiamo parlato con l’avvocato Michelangelo Morgera, che ha trattato diversi casi del genere per i suoi assistiti.
Facciamo chiarezza nel tourbillon di voci che si sono inseguite di recente.
«Molto semplicemente il Tribunale di Napoli, seguendo l’orientamento della Corte di Cassazione, sta revocando gli ordini di demolizione nei casi in cui l’interessato è riuscito nelle more del procedimento a ottenere il titolo in sanatoria. Laddove invece la richiesta non è stata inoltrato, o non è ancora stata esaminata, il Tribunale sta rigettando le richieste di revoca, col risultato che dovranno essere eseguite le demolizioni e il ripristino dello stato dei luoghi. La differenza è questa: grazie al titolo abilitativo, si può chiedere la revoca delle sanzioni amministrative accessorie citate».
Di fatto, cosa è cambiato?
«Sostanzialmente non molto, se non che fino a qualche mese fa il Tribunale di Napoli richiedeva anche che venisse attestata dal Comune, tramite l’ufficio tecnico, la conformità dell’immobile poi sanato agli strumenti urbanistici vigenti all’epoca in cui fu realizzato e a quelli vigenti al momento del rilascio del titolo. È la famosa “doppia conformità”. In realtà, la Suprema Corte, come anche il Procuratore Generale durante la trattazione del ricorso che inoltrai a nome di un mio cliente, ha affermato l’inesistenza della necessità della “doppia conformità”. Il Tribunale, coerentemente, non ne richiede più l’attestato: in tal modo sta accogliendo gli incidenti di esecuzione e revocando le sanzioni anzidette. Naturalmente laddove non c’è il titolo in sanatoria, e non ci sono tempi certi e rapidi circa la possibilità di definire la domanda, il giudice la considera “tamquam non esset”, quindi rigetta la richiesta di revoca. Questa è la realtà, a dispetto di chi ha utilizzato i media senza dare notizie certe, cercando pubblicità a buon mercato».
A proposito delle domande di condono, il Tar ha lanciato un allarme circa la mole del contenzioso che potrebbe generarsi in relazione alla legge di ricostruzione post-sisma per l’isola d’Ischia, al punto da ingolfare la macchina della giustizia amministrativa partenopea.
«È molto probabile che ciò avvenga. D’altronde resto della mia opinione circa gli effetti concreti di quella legge. Essa stabilisce che nelle zone colpite dal sisma per gli immobili distrutti o lesionati le domande di condono ai sensi delle tre leggi in materia devono essere definite entro sei mesi. Innanzitutto risulta evidente che “definire” le istanze non significa affatto accoglierle. Quindi parliamo di un arma a doppio taglio, in quanto in caso di rigetto per quel manufatto non c’è più nulla da fare: dovrà essere abbattuto e non potrà più essere ricostruito. Dunque è un rischio accelerare le definizioni delle istanze, che in gran parte potrebbero essere rigettate. In tal caso, cadrebbe rapidamente anche l’ultimo fragile baluardo che separa tante abitazioni dall’abbattimento: la conclusione dell’esame sull’istanza di condono renderebbe non più rinviabile l’esecuzione della sanzione. Inoltre, l’aver incluso nella legge di ricostruzione anche le istanze ai sensi della 326/2003 non ha modificato i principi della legge stessa: le domande di condono possono essere definite soltanto nell’ambito di applicazione previsto dalla norma in questione. Quindi non per tutte le tipologie di abusi, ma soltanto per quelle previste ai numeri 4,5 e 6, ovvero per gli abusi definiti “minori”. Invece per le tipologie indicate nei numeri 1,2 e 3 il condono non può essere rilasciato. La legge statuisce espressamente che il cosiddetto “condono ter” non è suscettibile di applicazione nelle zone dove vigono i vincoli di qualsiasi natura, da quello archeologico a quello paesaggistico. La giurisprudenza lo ha inteso sempre in questi termini, per cui non è mai stato possibile condonare abusi a Ischia con questa legge, salvo gli abusi appunto minori, tipo quelli di immobili rifiniti o ultimati abusivamente, quelli ristrutturati in modo tale che la costruzione non avesse più le caratteristiche originarie. Questi precetti normativi non sono stati affatto modificati dalla recente legge di ricostruzione per Ischia. Altrimenti il legislatore avrebbe dovuto strutturare tale provvedimento in maniera diversa, ad esempio prevedendo una espressa deroga alla legge 326/2003. Tra l’altro ipotizzare un’applicazione “differenziata” per i comuni terremotati rispetto agli altri Comuni esporrebbe la legge-Ischia a chiari profili di incostituzionalità».
Oppure servirebbe una modifica a livello di legislazione ordinaria.
«Esatto. Quella di modificare la legge 326/2003 è un’eventualità che io stesso ho sempre auspicato. Da consigliere comunale di Forio, su mio impulso il civico consesso elaborò una proposta in tal senso che fu inviata al Parlamento, ma non ebbe seguito».