LE OPINIONI

IL COMMENTO Perché il buonismo è nefasto

DI CIRO PILATO

Ad oggi il  recepimento dei principi internazionali nel codice del processo penale minorile italiano (D.p.r. 448/1988) rappresenta di fatto un grave vuoto normativo, incapace di far fronte alle problematiche che affliggono l’attuale contesto sociale.  Un vuoto ostativo a quella che dovrebbe essere la  funzione della pena. Infatti, l’atteggiamento del legislatore teso a privilegiare la posizione del minore in ottica di “Favorminoris” trasmette un messaggio di impunità allo stesso.

La legislazione penale minorile merita una riforma in relazione ai seguenti principi:

1)”Principio di minima offensività del processo” esso si basa sul fatto che per il minore il processo deve arrecare il minor danno possibile. A tal fine il D.p.r. 448/1988 contiene alcuni istituti fondamentali quali la sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto (art. 27 c.p.p min). Questo istituto mette in evidenza lo scopo di eliminare la natura afflittiva del processo nel momento in cui si constati la tenuità del fatto e l’occasionalità della condotta, rispondendo così all’esigenza educativa del sistema (l’esigenza educativa di reiterare liberamente le condotte illecite?)

2)”Principio di de-stigmatizzazione”  principio a tutela dell’identità sociale del minore che prevede non solo il divieto di pubblicazione e di divulgazione, con qualsiasi mezzo, di notizie o immagini idonee a consentire l’identificazione del minorenne coinvolto nel procedimento (art.13 c.p.p. min) ma anche udienze a porte chiuse (art. 33 c.p.p. min.), disposizioni restrittive riguardanti le iscrizioni nel casellario giudiziale, nonché al fine di mantenere una percezione sociale positiva del minore, l’obbligo per la polizia giudiziaria di adottare le necessarie cautele nell’esecuzione delle misure restrittive della libertà personale.

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3)” Principio di residualità della detenzione”  molte le norme che nel codice del processo penale minorile (D.p.r. 448/1988) recepiscono il principio della pena detentiva come extrema ratio quali ad esempio l’art. 23 c.p.p. min in tema di custodia cautelare che delimita in termini stringenti i casi in cui vi si possa ricorrere. Inoltre la sentenza n.168/1994 della Corte Costituzionale ha dichiarato l’incompatibilità della previsione della pena dell’ergastolo per minorenni proprio in violazione degli artt. 27, comma 3 e 31, comma 2 Cost”.

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