IL CASO Parte la diffida contro la chiusura della Litoranea
Diffida e messa in mora a provvedere alla revoca parziale, immediata, in autotutela, dell’Ordinanza del Commissario Straordinario del Comune di Casamicciola Terme n. 22 del 27.11.2022, avente ad oggetto la chiusura al traffico delle strade cittadine. Questa la richiesta di Luigi Mennella, architetto e già Sindaco e Consigliere Comunale del Comune di Casamicciola Terme, del Gruppo Casamicciola Sicura inviata al commissario prefettizio di Casamicciola Simonetta Calcaterra, al responsabile dell’area di Vigilanza di Casamicciola, al segretario generale del Comune termale, al Prefetto di Napoli, al dirigente del Commissariato di Polizia di Stato, al Questore di Napoli al Procuratore della Repubblica di Napoli ed alla direzione centrale per le Autonomie del Ministero dell’Interno. Secondo Mennella l’ordinanza con la quale sono state chiuse al traffico alcune strade di Casamicciola “è stata firmata in modo illegittimo ed illegalmente dal Commissario Straordinario di Casamicciola dott.ssa Simonetta Calcaterra”. Per Mennella “tra le strade, in cui è vietata la circolazione, è ricompreso, al punto A) comma 1, il tratto della ex S.S. 270 tra l’incrocio di corso Luigi Manzi con via Salvatore Girardi (altezza bar Topless) e la famosa via Pozzillo, (strada di confine con il limitrofo Comune di Lacco Ameno); tale tratto di strada vietato, è ricompreso nel centro abitato del Comune di Casamicciola Terme; l’intero anello stradale, che era denominato Strada Statale n. 270, che collega tutti i sei Comuni dell’Isola d’Ischia, in cui è ricompreso tale tratto vietato, è di proprietà della Regione Campania, alla quale pervenne dall’ANAS spa con contratto dell’anno 2001; l’art.6 comma 1, del Codice della strada, prevede espressamente che solo il Prefetto, per motivi di sicurezza pubblica, o inerenti alla sicurezza della circolazione, etc., può sospendere, temporaneamente, la circolazione, su tali tipi di strade statali, regionali o provinciali o su tratti di esse; l’art 5 comma 3, del Codice della strada, prevede espressamente, come in questo caso, che solo il Presidente della Giunta Regionale della Campania, proprietaria del tratto di strada, possa emettere ordinanza per disporre, per motivi di sicurezza pubblica, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione; l’art.107 comma 2 del TUEL di cui al D.lgs. n. 267 del 18.08.2000, specifica che spettano ai dirigenti, o in mancanza di essi, ai Responsabili dei servizi, tutti i compiti, compresa l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazione verso l’esterno; nel caso degli atti di regolamentazione della circolazione, con l’approvazione del TUEL, la competenza della loro adozione è stata trasferita al Dirigente e/o Responsabile competente: in particolare all’interno dei centri abitati, la competenza non è più del Sindaco o in questo caso del Commissario Straordinario, ma del competente dirigente o, in assenza della dirigenza, del responsabile del servizio o ufficio”.
L’ex consigliere aggiunge tra l’altro che “tale tratto vietato impedisce di raggiungere gli uffici pubblici come il Tribunale, l’Agenzia delle Entrate, lo sportello INPS, il Commissariato della Polizia di Stato, etc che sono, da sempre, tutti ubicati nel Comune di Ischia; tale tratto vietato impedisce ai pendolari ed ai residenti nei Comuni dell’Isola, di poter raggiungere il Comune di Ischia, il cui Porto, è, al momento, l’unico completamente operativo per il transito di aliscafi e traghetti; tale tratto vietato impedirà a tantissimi alunni, dell’Isola d’Ischia, di poter frequentare gli Istituti superiori come Liceo Classico, Liceo Scientifico, Istituto Alberghiero, Istituto Tecnico Navale etc. tutti ubicati nel Comune di Ischia, nel momento in cui gli stessi saranno riaperti”. E non finiscono qui i disagi elencati da Mennella: “tale tratto vietato impedisce, di fatto, agli abitanti del Comune di Casamicciola Terme di poter raggiungere le attività commerciali, ed in particolare, quelle necessarie per la salute, quale, ad esempio, la farmacia ubicata in Piazza Marina; tale tratto vietato ha bloccato, di fatto, la già esile economia del Comune termale ormai allo stremo, in seguito all’evento sismico del 21 agosto 2017 ed alla recente Pandemia COVID-19: con il perdurare della chiusura, contestualmente, chiuderanno le poche attività commerciali rimaste, faticosamente aperte, rendendo la tragedia della frana ancor più grave per il Comune di Casamicciola Terme”. Per l’ex sindaco: “il tratto di strada regionale vietato è stato già reso fruibile, nella quasi totalità, con la eliminazione del fango e dei detriti dovuti alla frana che ha colpito la parte alta del Comune di Casamicciola Terme, grazie al pronto intervento dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile, anche senza alcun tipo di coordinamento degli organi preposti a ciò la presenza massiccia di personale dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile e delle Forze dell’Ordine sul territorio del Comune, con relativi mezzi meccanici, pur senza un visibile coordinamento esterno, può garantire e garantisce una immediata fruizione del tratto di strada citato, in sicurezza, per l’intera popolazione dell’isola; con potenti mezzi della Protezione Civile Nazionale e Regionale, è possibile illuminare, con immediatezza, l’incrocio del piazzale Ancora, al momento lasciato completamente al buio nelle ore serali”. Per questo Luigi Mennella ha diffidato e messo in mora il commissario Calcaterra richiedendo l’immediata revoca in autotutel dell’Ordinanza del Commissario Straordinario del Comune di Casamicciola Terme n. 22 del 27.11.2022, avente ad oggetto la chiusura al traffico delle strade cittadine.