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Guardia Costiera, sede contesta: Comune k.o.

La sede dell’autorità marittima nel Comune del Fungo al centro di un controverso contenzioso giudiziario ma adesso arriva la pronuncia del Tar che boccia l’ente locale: il bene è demaniale e va restituito

Anche sulla ex sede della Guardia Costiera di Lacco Ameno, il comune rimedia una sonora sconfitta. L’Ente Locale, evidentemente ancora per costituire un ulteriore intralcio nella eterna guerra con la Marina di Capitello Scarl, non voleva riconsegnare il “bene demaniale“ ai legittimi proprietari, in ciò ritardando anche l’attuazione del Project Financing che prevedeva il recupero del cespite. Ne è nata l’ennesima guerra giudiziaria. L’ultima sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima) boccia la linea di Giacomo Pascale.

IL TAR BOCCIA PASCALE

Il TAR ha respinto e pronunciato la SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 3949 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da  Comune di Lacco Ameno, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Ferdinando Scotto, contro Capitaneria di Porto di Napoli, Ministero Infrastrutture e Trasporti, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, per l’annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Capitaneria di Porto di Napoli – Sede di Direzione Marittima prot. 36528 del 02.07.2018 notificata al Comune di Lacco Ameno in pari data recante diniego di restituzione dell’edificio demaniale sito in Lacco Ameno, identificato al catasto al foglio 6, p.lla 90, per asserita irricevibilità dell’istanza di rilascio.Di ogni altro atto collegato, connesso e/o conseguente comunque lesivo degli interessi del Comune ricorrente, ivi compreso il, solo richiamato, carteggio dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia.Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Comune di Lacco Ameno il 20/1/2023: del provvedimento prot. 8917 del 2.7.2018 e per quanto di ragione della Circolare n. 4520 del 07.4.2008 Ministero dei Trasporti.Relatore nell’udienza di smaltimento del giorno 30 novembre 2023, tenuta da remoto, il dott. Fabio Maffei e riservata la causa in decisione sulla base degli atti. con l’intervento dei magistrati Gianluca Di Vita, Maria Grazia D’Alterio.

IL CESPITE E MIO E NON TE LO DO?

L’amministrazione lacchese ha impugnato la nota con cui la Capitaneria di Porto di Napoli ha dichiarato irricevibile la richiesta inoltrata dal Comune di Lacco Ameno al fine di ottenere la riconsegna dell’edificio situato in piazza Girardi nell’area portuale del territorio comunale, sul presupposto che, pur non essendo allo stato utilizzato, “in ragione delle note problematiche connesse alla esiguità di risorse logistiche sull’intera isola di Ischia era fondamentale mantenere la disponibilità di un immobile funzionale ai servizi d’istituto” rappresentando come l’edificio de quo rientrasse nell’approdo turistico di Lacco Ameno, affidato in regime di project financing alla società Marina di Capitello s.c.a.r.l. che, con diverse note, aveva sollecitato l’Amministrazione comunale alla sua consegna, quest’ultima, nell’impugnare la nota in questione, ha articolato le seguenti censure. In primo luogo, ne ha sostenuto l’illegittimità per violazione e falsa applicazione della norma sulla gestione del demanio marittimo, oltreché per eccesso di potere sotto il profilo dell’illogicità manifesta e dell’omessa istruttoria. Queste finalità sono realizzate in via diretta attraverso l’impiego dei beni ed in via indiretta attraverso il godimento degli stessi da parte di tutti coloro che possano usufruirne. Nell’insieme dei mezzi rientrano, invece, i diritti e le potestà che spettano alla Pubblica Amministrazione sui beni appartenenti ai privati, in relazione al perseguimento dei pubblici interessi attinenti alla navigazione.

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Nel dettaglio, il comune con il suo legale Scotto ha rimarcato come l’immobile in questione, in assenza del necessario testimoniale di Stato, avrebbe dovuto ritenersi assegnato all’Autorità Marittima dalla Regione Campania soltanto in via meramente provvisoria, cosicché lo stesso, non essendo più destinato alla sua funzione pubblica, avrebbe dovuto essere assegnato all’amministrazione comunale. In secondo luogo, per il comune il provvedimento impugnato appariva viziato per difetto assoluto di motivazione, poiché “l’Amministrazione Marittima aveva del tutto omesso di valutare la proposta del Comune di Lacco Ameno circa la possibilità di ricollocare l’Ufficio Marittimo presso i locali della casa comunale”.

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L’AMMINISTRAZIONE STATALE SI COSTITUISCE IN GIUDIZIO

Per contestare le preteste del comune innanzi al TAR si è costituita l’amministrazione statale che, invocando la Circolare del Ministero dei Trasporti – Direzione generale dei porti, prot. 4520 in data 17.04.2008, ha replicato all’avversa prospettazione, sostenendo come “ l’immobile de quo non avesse affatto perduto la sua connotazione demaniale, tant’è vero che la sua riqualificazione era stata inserita nella programmazione triennale 2019 – 2022 del Sistema Accentrato delle Manutenzioni ai sensi dell’art. 12, D.L. n. 98/2012”. Ancora con atto per motivi aggiunti depositato il 20 gennaio 2023, l’amministrazione guidata da Giacomo Pascale ha impugnato la circolare in questione, evidenziando “il superamento della sua portata interpretativo/precettiva poiché, con la legge Costituzionale 3/2001 di riforma del Titolo V della Costituzione, i Comuni erano divenuti titolari delle funzioni amministrative sul demanio marittimo, incluso quello portuale, con affidamento all’Ente Locale dell’amministrazione diretta dei beni demaniali marittimi”. All’udienza di smaltimento del 30 novembre 2023, tenuta da remoto secondo le vigenti disposizioni processuali, la causa è stata trattenuta in decisione.

IL DEMANIO RESTA AGLI USI DEL MARE

Il ricorso introduttivo, unitamente ai proposti motivi aggiunti, sono infine stati ritenuti infondati e, in quanto tali, sono stati respinti dal giudice: «L’impostazione censoria sostenuta dal ricorrente Comune sostanzialmente s’incentra su due ordini di doglianze: la prima attiene al rilievo secondo cui l’area in oggetto rientrerebbe tra quelle per le quali vi sarebbe stato il trasferimento delle funzioni amministrative in capo alla Regione Campania e, successivamente, all’amministrazione comunale; la seconda, per contro, si fonda sulla constatazione che l’immobile in questione avrebbe perso la sua destinazione demaniale, essendo stato di fatto dismesso dalla locale Capitaneria di Porto». Entrambe le doglianze però non sono state condivise dai magistrati.

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