Forio, guerra giudiziaria per i tabacchi
Scoppia una contesa all’ombra del Torrione tra i gestori del “Le Casinò” e un’altra rivendita: il “casus belli” ha tirato in ballo persino i Monopoli di Stato e il Ministero delle Finanze. Ecco cosa sta succedendo
La questione è di quelle spinose e riguarda gli affari delle rivenite speciali di tabacchi sul territorio dell’Isola d’Ischia ed in particolare nel comune di Forio. Una contesta tra “Tabaccai” ha innescato la guerra tra il Bingo di Forio e un noto rivenditore isolano destinatario di autorizzazioni nel medesimo comune. Una guerra tale da coinvolgere persino i Monopoli di Stato ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze. La società Le Casinò s.r.l., rappresentata e difesa dall’avvocato Francesco Cellammare, si è mossa, avendo ragione, controil signor Mario Mario, rappresentato e difeso dagli avvocati Arcangelo D’Avino e Paolo D’Avino e soprattutto nei confrontidel Ministero dell’economia e delle finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Statoper la riformadella sentenza del T.a.r. per la Campania del 4 luglio 2017 n. 4676, resa tra le parti.Giunge alla decisione del Consiglio di Stato l’appello proposto dalla società Le Casinò s.r.l. avverso la sentenza del T.a.r. per la Campania n. 4676 del 5 ottobre 2017. Una vicenda destinata a fare clamore nel merito della quale è intervenuto Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciandosi sull’appello n.r.g. 348 del 2018. Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso, per l’effetto, ha annullato la sentenza impugnata e rinvia la causa innanzi al T.a.r. ai sensi dell’art. 105 c.p.a. Relatore nell’udienza pubblica 3 il consigliere Michele Conforti.
LA RIVENDITA SPECIALE NELLA SALA BINGO
Il giudizio riguarda la legittimità del provvedimento n. 17095 del 14 novembre 2003, con cui l’Ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato di Napoli ha deciso di istituire una rivendita speciale nel territorio del comune di Forio, all’interno della Sala Bingo gestita dalla predetta società, e della nota prot. n. 8252 del 27 aprile 2004, con cui lo stesso Ispettorato ha comunicato di aver rilasciato la concessione per la rivendita speciale n. 11 in Forio “presso Sala Bingo ubicata in Via Monsignor Schioppa, 47”. Con l’istanza acquisita del 20 febbraio 2003, la società ha domandato all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli l’autorizzazione all’istituzione della rivendita speciale di generi di monopolio all’interno del bar ubicato nella hall di ingresso della sala Bingo denominata “Le Casinò”.
MARIO MARIO NON CI STA, IL MONOPOLIO E’ SUO
All’esito dell’accertamento tecnico del 4 settembre 2003, la rivendita più vicina è risultata essere la n. 3, di titolarità del signor Mario Mario, ubicata in via Matteo Verde n. 2.Con la nota del 22 settembre 2003, è stato comunicato ai titolari delle tre rivendite l’avvio del procedimento.All’esito degli accertamenti, con il provvedimento prot. n. 17095 del 14 novembre 2003, l’Amministrazione ha disposto l’istituzione della rivendita speciale di tabacchi n. 11, in favore della società istante. Con gli atti di diffida del 6 novembre 2003, del 19 dicembre 2003, del 28 gennaio 2004 e del 3 febbraio 2004, il sig. Mario Mario ha invitato ripetutamente l’Ispettorato compartimentale a non rilasciare la concessione e a verificare la distanza tra le due rivendite di generi di monopolio.Il 26 gennaio 2004, l’ufficio competente ha comunicato al signor Mario che il 31 gennaio 2004, alle ore 11.30, sarebbe stata ripetuta la misurazione.A causa della mancata presenza di quest’ultimo, il 31 gennaio 2004 non si è proceduto a ripetere le operazioni di misurazione, ribadendosi la validità e la correttezza di quelle già espletate in precedenza. Il 21 aprile 2004, si è proceduto alla stipulazione della convenzione fra la società e l’Agenzia e al rilascio dell’autorizzazione con decorrenza dal 1° maggio 2004.Il 25 giugno 2004.
Il signor Mario ha notificato il ricorso, poi depositato il 23 luglio 2004 innanzi al T.a.r. per la Campania, domandando l’annullamento dei provvedimenti favorevoli alla controinteressata.Si è costituita in giudizio l’amministrazione per resistere al ricorso, mentre non si è costituita la società controinteressata.Nel corso del giudizio di primo grado, il ricorso veniva dichiarato perento. In ragione dell’avvenuta presentazione dell’atto, del medesimo disposto normativo, il T.a.r. ha poi revocato il decreto n. 3768/2014, con successivo provvedimento presidenziale del 22 maggio 2015 n. 1296, disponendo la reiscrizione del ricorso nel ruolo di merito.Con l’ordinanza del 12 ottobre 2015 n. 4807, il T.a.r. ha ordinato al ricorrente di depositare l’avviso di ricevimento della notifica del ricorso spedito alla società controinteressata. La parte di chiara di averlo fatto ma questo sarà motivo di contenzioso.
IL TAR ORDINA LE MISURAZIONI
Con l’ordinanza collegiale del 25 marzo 2016 n. 1623, il T.a.r. ha disposto la verificazione, al fine di calcolare la distanza intercorrente tra gli ingressi della tabaccheria n. 3 e della rivendita speciale presso la Sala Bingo.Con l’ordinanza collegiale del 15 novembre 2016 n. 5270, si è incaricato un nuovo verificatore, che, il 6 aprile 2017, ha infine depositato la sua relazione. Con la sentenza n. 4676/2017, il T.a.r. ha accolto il ricorso, in base alle risultanze della verificazione, che hanno accertato che la distanza fosse pari a 297 metri, inferiore al limite minimo di legge, e ha condannato l’amministrazione al pagamento delle spese di lite.La sentenza di primo grado è stata impugnata dalla società Le Casinò, che ha formulato due distinti motivi di appello.Si sono costituiti in giudizio il Ministero e il signor Mario, resistendo all’appello.Il 27 luglio 2023, il signor Mario ha depositato una memoria difensiva e, il 7 settembre 2023, una memoria di replica.All’udienza del 28 settembre 2023, la causa è stata trattenuta in decisione.
Deposito memorie inammissibile e non corretta instaurazione del contraddittorio
In limine litis, va dichiarata l’inammissibilità del deposito della memoria di replica del signor Mario, effettuata in data 7 settembre 2023, non avendo la società appellante o l’amministrazione depositato loro memorie.
Con il primo motivo, la società impugna la sentenza per non aver rilevato la mancata corretta instaurazione del contraddittorio, a causa della non valida notificazione del ricorso introduttivo del giudizio e della dichiarazione di interesse effettuata dal ricorrente signor Mario nei suoi confronti.
La società appellante afferma che “il suo legale rappresentante p.t. non ha giammai ritualmente ricevuto la notifica dei predetti atti ed impugna sin d’ora le relate e le cartoline postali depositate in mera fotocopia dalla difesa del Mario Mario, di cui andranno quantomeno esibiti gli originali, atteso che alla società non risulta pervenuto neppure l’avviso a\r di deposito del ricorso introduttivo del 2004, indispensabile e prodromico alla dichiarazione di compiuta giacenza postale, ma oltretutto non è neppure pervenuta la notifica della dichiarazione di interesse alla prosecuzione del giudizio”.
Relativamente alla notificazione della dichiarazione di interesse, l’appellante deduce l’inapplicabilità della notificazione effettuata, che “implica come destinataria della notifica esclusivamente una persona fisica e non giuridica…”. Il che non sarebbe avvenuto.
Il primo motivo di appello è fondato.
Nella vicenda in esame, la notificazione del ricorso introduttivo del giudizio è stata tentata dal signor Mario Mario, in data 25 giugno 2004, con atto spedito via posta dall’ufficiale giudiziario addetto alle notificazioni presso la Corte di Appello di Napoli.La relazione di notificazione, stesa in calce all’istanza di notificazione dell’avvocato del ricorrente, dà conto che la spedizione è avvenuta in data 25 giugno 2004 ed è stata indirizzata alla società “Le Casinò s.r.l., in persona dell’Amministratore unico e legale rappresentante Buono Vincenza”.
L’avviso di ricevimento, depositato dal signor Mario e relativo alla notificazione del ricorso introduttivo del giudizio spedito via posta, reca conferma che l’atto è stato indirizzato alla signora Vincenza Buono, nella qualità di legale rappresentante pro tempore, e che la notificazione non si è perfezionata “Per temporanea assenza del destinatario” dovuta a “mancanza”, con conseguente immissione dell’avviso nella cassetta corrispondente dello stabile in indirizzo, deposito del plico presso l’ufficio e spedizione della comunicazione di avvenuto deposito con raccomandata del 29 aprile. Il plico non risulta essere stato ritirato in quanto, in atti, vi è copia dell’attestazione di compiuta giacenza datata il 10 luglio 2004.
Risulta, pertanto, che nella vicenda in esame l’ufficiale giudiziario non riuscendo a perfezionare la notificazione del ricorso, avvalendosi, cioè, della notificazione in caso di “irreperibilità o rifiuto di ricevere copia”.