Energia rinnovabile ed efficientamento, salvi i fondi per Ischia e Barano
Il Comune di Marano aveva impugnato la graduatoria della Regione Campania con la quale affidava i fondi. I giudici del Tribunale amministrativo della Campania hanno definito «infondato» il ricorso
Fondi salvi per i Comuni di Ischia e Barano d’Ischia relativamente alla realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile a servizio di edifici di proprietà dei comuni e di interventi di efficientamento energetico degli edifici di proprietà dei comuni. La settima sezione del Tar Campania, infatti, ha respinto il ricorso presentato dal Comune di Marano contro la Regione Campania nei confronti di alcuni Comuni tra cui quello di Ischia (rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco Mazzella) e di Barano d’Ischia, (non costituito in giudizio) per l’annullamento del Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 117 del 7/3/2014, pubblicato sul B.U.R.C. n. 17 del 10/3/2014, con il quale la Direzione Generale n. 2 – Direzione Generale Sviluppo Economico e le Attività Produttive ha approvato la graduatoria definitiva dei Comuni per i quali è stata positivamente valutata l’istanza per la realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile a servizio di edifici di proprietà dei comuni e di interventi di efficientamento energetico degli edifici di proprietà dei comuni e del Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 202 del 20/3/2014, con il quale la Direzione Generale n. 2 – Direzione Generale Sviluppo Economico e le Attività Produttive ha approvato la graduatoria definitiva dei Comuni per i quali è stata positivamente valutata l’istanza per la realizzazione di interventi finalizzati alla realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile a servizio di edifici di proprietà dei Comuni ed alla realizzazione di interventi di efficientamento energetico degli edifici di proprietà dei Comuni. Questa la vicenda che parte nel 2013 quando la Regione Campania, nell’ambito del Programma Operativo FESR 2007/2013, Asse 3, emanava il Decreto Dirigenziale n. 332 di approvazione del programma “Energia efficiente – piano per promuovere e sostenere l’efficienza energetica della Regione Campania” con cui si invitavano i Comuni della Regione Campania a candidarsi per l’ottenimento dei finanziamenti stanziati per la realizzazione di interventi finalizzati alla costruzione ed all’installazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile a servizio di edifici di proprietà ed alla realizzazione di interventi di efficientamento energetico degli stessi edifici.
Tra gli altri, presentava domanda di partecipazione il Comune di Marano, che veniva escluso dalla procedura con Decreto n. 117 del 07.03.2014 in ragione dell’incompletezza della documentazione presentata, relativa all’Allegato B, punti 2.2 e 2.3, come approvato dal bando di gara. A questo punto il Comune di Marano impugnava l’esclusione dalla graduatoria. Successivamente, con il Decreto Dirigenziale n. 202 del 20.03.2014, la Regione Campania approvando una nuova graduatoria definitiva, in sostituzione della precedente, confermava l’esclusione del Comune di Marano e lo stesso, depositava ricorso per motivi aggiunti, con cui impugnava il detto Decreto Dirigenziale n. 202 del 20.03.2014, di revoca e sostituzione del precedente Decreto n. 117 del 07.03.2014. All’esito del giudizio cautelare, il Tar Campania, con l’ordinanza del 04.09.2014 n. 1408, respingeva la domanda cautelare del ricorrente, sostenendo che “gli atti impugnati sembrano, ad un primo sommario esame, immuni dai vizi dedotti in quanto le disposizioni dell’avviso pubblico appaiono chiare e rispondenti ad esigenze di certezza e speditezza del procedimento, richiedendo formalità non surrogabili che possono essere assolte con l’ordinaria diligenza”. Con ordinanza 2799 del 02.07.2020 il Tribunale disponeva l’integrazione del contraddittorio a beneficio di tutti i Comuni ammessi al finanziamento e, dunque, controinteressati “in quanto l’ammissione del Comune ricorrente potrebbe determinare la perdita o la riduzione del finanziamento loro attribuito”. All’esito dell’udienza dello scorso 27 ottobre 2020 i giudici amministrativi hanno ritenuto infondata l’impugnativa ed hanno sostenuto che «Il ricorso principale deve essere dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto la delibera impugnata (Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 117 del 7/3/2014) è stata revocata e sostituita dal successivo Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 202 del 20/3/2014, gravato con motivi aggiunti. I motivi aggiunti sono infondati». Sono salvi, dunque, i due finanziamenti isolani. Quello relativo al Comune di Barano è stato ammesso dalla Regione Campania per la realizzazione di impianti solari fotovoltaici per un importo pari ad 156.389,26 euro. Finanziato anche il progetto relativo agli interventi sull’involucro degli edifici e Ristrutturazione e sostituzione impianti genenerali per un importo pari a1.343.511,69 euro. Il comune di Ischia, invece, è stato ammesso a finanziamento per un importo dei € 1.256.788,91.