Ecco il testo dell’ordinanza che dice “stop” alla plastica sull’isola
L’Evi ufficializza dopo le anticipazioni de Il Golfo nella giornata di ieri l’arrivo del dispositivo che sarà firmato dai sindaci per dire stop alla vendita e commercializzazione sul territorio di manufatti monouso
Nella mattinata di ieri è arriivata anche la nota ufficiale dell’ufficio stampa dell’Evi, a confermare quello che il nostro giornale aveva già anticipato – come sovente accade, anche evitiamo di spararci le pose – e cioè che i sindaci isolani firmano l’ordinanza che mette al bando la plastica sulla nostra isola. In altra parte del giornale riportiamo in ogni caso integralmente la nota diffusa ai media, nel frattempo però, giacchè ci tocca stare sempre un passo avanti, oggi ci dedichiamo a quello che è il testo della nuova ordinanza. Che, come già sempre scritto ieri, differisce da quella prima bozza che era stata studiata in municipio a Lacco Ameno lo scorso mese di ottobre.
E noi vi portiamo subito nel cuore del dispositivo – avente ad oggetto “Manufatti monouso ad uso alimentare in plastica non riciclabile – Divieto all’uso, della detenzione, dell’importazione e della commercializzazione – che reciterà quanto segue: “ORDINA al fine di minimizzare l’utilizzo di manufatti in plastica ad uso alimentare in vista dalla massima riduzione della produzione dei rifiuti, delle emissioni inquinanti e della contaminazione ambientale, E’ VIETATO in tutto il territorio comunale, compreso le spiagge e tutta la fascia costiera, l’uso, la detenzione, la commercializzazione e l’importazione di manufatti monouso ad uso alimentare in plastica (bicchieri, piatti, posate, nonché contenitori monouso utilizzati nella ristorazione e negli esercizi ricettivi, compresi i servizi di cosiddetto “take away”, ecc.), -la trasgressione della presente disposizione comporterà l’erogazione di sanzione amministrativa pecuniaria fino ad euro 500, di cui all’art. 7 bis del D.Lgs. n°267/2000; DISPONE Il Comando di Polizia Municipale, l’UTC e il Servizio Demanio e Patrimonio sono incaricati di eseguire e far osservare la presente ordinanza. Questa ordinanza viene inviata: al Comando di Polizia Locale per la pubblicazione all’Albo Pretorio, l’affissione in tutti i locali pubblici del territorio; Al Consorzio CISI, ai sensi del disposto della lett. dell’art. 2 del vigente Statuto Consortile , perché ne curi l’inoltro: agli organismi associativi delle categorie imprenditoriali (albergatori, termalisti, commercianti, ristoratori, bar ecc.) e della società civile presenti sul territorio dell’isola d’Ischia, allo scopo di favorirne la capillare conoscenza; alle compagnie di navigazione che curano i collegamenti con l’isola d’Ischia, affinché concorrano alla sua applicazione ed osservanza. In via transitoria è permesso, per i 90 giorni consecutivi successivi all’adozione del presente provvedimento, al fine di consentire l’esaurimento delle scorte e dei depositi di magazzino, la vendita e l’uso dei prodotti oggetto di questa ordinanza. Ai sensi dell’art. 3, quarto comma, e, 5 terzo comma, della L. 241/90 così come integrato dall’art.21 L. 15/2005 si informa che responsabile del procedimento è (XXXX) del Comando Polizia Locale di questo Comune e che contro la presente è ammesso ricorso nel termine di 60 giorni davanti al TAR, oppure, in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla comunicazione/notificazione”.
Volendo proprio non saltare nessun passaggio, precisiamo allora che in premessa si legge: “Che con l’art. 9-bis d.l. 91/2017, come convertito in legge dall’art. L.123/2017 è stato prescritto il divieto definitivo di commercializzazione di contenitori non biodegradabili non rispondenti alla normativa comunitaria ed alle norme tecniche approvate a livello comunitario; Che tale divieto è previsto al punto 3.6 del Piano per l’adozione per la sostenibilità ambientale adottato dal Ministero dell’ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; che pertanto gli obiettivi di sostenibilità ambientale da raggiungere trovano applicazione anche nelle categorie della ristorazione e della somministrazione degli alimenti e per il materiale per l’igiene”. Infine si fa presente pure che “con l’art. 11 del d.l.195/2009, convertito in legge dall’art. 1 L. 26/2010 i costi dell’intero ciclo di gestione dei rifiuti debbono trovare integrale copertura economica nell’imposizione dei relativi oneri a carico dell’utenza; che la normativa europea ed italiana prevede l’obbligo del riciclaggio solo per i prodotti in plastica rappresentati in imballaggi con esclusione di piatti, bicchieri e posate di plastica, il cui costo di conferimento ricade tutto sul bilancio contabile dei Comuni e sul bilancio ecologico di tutto il territorio con aumento di emissione di gas serra e aggravamento del processo industriale di smaltimento; che sia lo smaltimento che il recupero, fermo restando la ricerca del giusto equilibrio tra costi e benefici, debbono prioritariamente perseguire la massima riduzione della produzione, dell’utilizzo e della movimentazione dei rifiuti stessi in modo da garantire il più alto grado di protezione dell’ambiente e della salute pubblica; che l’uso massiccio di manufatti di plastica monouso non riciclabile, ad uso alimentare, anche a causa della dispersione nell’ambiente, provoca l’inquinamento delle aree verdi e del mare, con gravi conseguenze per l’ecosistema, per la biodiversità e per la fauna marina in particolare”.