Una storia come tante sull’isola. Due confinanti non vanno d’accordo. Denunce e richieste di accesso agli atti che il Comune di Casamicciola non esibisce. Così l’ente è stato condannato ad esibire i documenti richiesti dal cittadino ed inoltre deve pagare le spese processuali pari a 1500euro oltre accessori di legge. Questo quanto hanno deciso i giudici della sesta sezione del Tribunale amministrativo regionale della Campania, sede di Napoli, rispetto al ricorso presentato da Giuseppe Impagliazzo nei confronti del Comune di Casamicciola Terme che non si è costituito in giudizio e della confinante Restituta Impagliazzo, non costituita in giudizio. Secondo quanto si legge nella sentenza, Giuseppe Impagliazzo comproprietario a Casamicciola Terme di un fondo in virtù di tale titolo in data 15 giugno 2020 e 7 agosto 2020 il ricorrente presentava al comune due distinte istanze di accesso documentale e civico con cui chiedeva il rilascio quanto alla prima istanza di “CILA per la ristrutturazione e manutenzione del pozzo per la raccolta delle acque bianche mai esistito nonchè di tutta la documentazione afferente i titoli abilitativi per la esecuzione delle opere che si stanno per eseguire, comprensiva delle domande, istanze, denunce, provenienti dalle parti interessate, al fine di meglio tutelare in ogni sede le proprie posizioni di diritto”.
E non solo. Il ricorrente chiede al Comune anche «tutta la documentazione edilizia, urbanistica e paesaggistica relativa ai beni, manufatti, incrementi volumetrici (interrati e fuori terra)» e «di eventuali ordinanze di demolizione e/o provvedimenti sanzionatori» e di «eventuali domande di condono ai sensi della Legge n. 47/85, Legge n. 724/94 e Legge n.326/2003 nonchè di eventuali istanze di accertamento di conformità ex art. 36 D.P.R. n. 380/2001 presentate; di eventuali provvedimenti di sanatoria (titoli edilizi e paesaggistici rilasciati in sanatoria) dal Comune di Casamicciola Terme; di eventuali istanze di accertamento di conformità ex art. 36 D.P.R. n. 380/2001 presentate; di eventuali provvedimenti di sanatoria (titoli edilizi e paesaggistici rilasciati in sanatoria) dal Comune di Casamicciola Terme».
I giudici del Tar hanno condannato il Comune anche al pagamento di 1500euro e ricordato come «nessuna norma sottrae ad accesso gli atti endoprocedimentali anche in pendenza del relativo procedimento, anche perché non si vede quale pregiudizio all’azione comunale possa derivare dall’esercizio del diritto di accesso da parte del ricorrente».
Decorsi trenta giorni senza ottenere risposta dal comune, Giuseppe Impagliazzo ha proposto il ricorso chiedendo al Casamicciola Terme l’esibizione dei documenti richiesti. Intanto a novembre il comune di Casamicciola respingeva l’istanza di accesso del 7 agosto 2020 sostenendo che essa avrebbe avuto a oggetto atti di natura «endoprocedimentale» e pertanto «coperti da divieto di divulgazione fino a quanto non verrà rilasciato il titolo edilizio». Per i giudici amministrativi «La domanda è chiaramente fondata dato che il ricorrente ha titolo a ottenere la documentazione richiesta sia in base alla normativa in materia di accesso civico sia in base a quella disciplinante l’accesso documentale, avendo provato il suo titolo di proprietà sul fondo confinante con il suolo della controinteressata e anche l’esistenza di un giudizio civile che l’oppone a quest’ultima (e relativo al rispetto delle distanze dal confine di opere); è chiaro quindi che, anche a prescindere dall’accesso civico, il ricorrente ha un qualificato interesse a conoscere la documentazione che ha richiesto».
I giudici, inoltre, chiariscono come «nessuna norma sottrae ad accesso gli atti endoprocedimentali anche in pendenza del relativo procedimento. Gli atti endoprocedimentali rientrano infatti nella nozione generale di documenti amministrativi e sono quindi pienamente accessibili. Al massimo – allorchè il procedimento sia in itinere – l’amministrazione può differirne l’esibizione allorchè vengano in rilievo atti la cui conoscenza “possa compromettere il buon andamento dell’azione amministrativa” ma – sia detto per inciso – non si vede quale pregiudizio all’azione comunale possa derivare dall’esercizio del diritto di accesso da parte del ricorrente».