CRONACA

Disastro di via Arenella,la colpa è di un deposito di materiali

Dopo il violento nubifragio abbattutosi su Ischia è il momento di fare i conti con gli effetti e tirare le somme sugli ingenti danni causati dalla bomba d’acqua abbattutasi sul territorio lo scorso venerdì. Tra i comuni più colpiti c’è certamente quello amministrato dal Sindaco Enzo Ferrandino.Dal Monte Vezzi fino al litorale, passando per Piazza degli Eroi gli effetti del ciclone che ha anticipato l’ultimo week end sono disastrosi. Il primo cittadino oltre ad attivare i presidi minimi di protezione civile e disporre l’allontanamento obbligatorio dei residenti del Monte Vezzi ha emanato diverse ordinanze e dare specifiche indicazioni agli uffici competenti. Ha soprattutto individuato le responsabilità del fiume di detriti trascinato via dall’acqua in via Arenella causando un pericoloso e massiccio accumulo di debiti sulle strade cittadine. Solo un miracolo ha evitato il peggio. Secondo tecnici e vigili locali la causa del materiale sulle strade ischitane è ascrivibile ad un deposito di materiali del posto che tenendolo sciolto ha causato la lava detritica. Gli atti pubblici parlano chiaro. Tra queste quella relativa alla ordinanza per l’eliminazione dello stato di potenziale pericolo presso via Arenella n° 64. Nel merito fa fede l’accertamento tecnico del giorno successivo all’evento meteo estremo, il 19 ottobre, eseguito alla Via Arenella, quando a seguito dell’avviso di allerta meteo n. 68 del 18/10/2024, per piogge e temporali con criticità idrogeologica di livello Arancione, gli scriventi Ing. Luigi De Angelis e Ing. Marco Minicucci nel corso dei sopralluoghi svolti sul territorio, si sono portati presso Via Arenella alle 10,30 unitamente al Comandante della Polizia Municipale Dott.ssa Chiara Romano e diversi agenti di P.M. . Dal sopralluogo è emerso che :«Giunti all’ingresso di Via Arenella, all’incrocio con Via Acquedotto, si constatava la presenza di materiale sabbioso misto a piccoli frammenti di laterizio ed altro materiale inerte, trasportati a valle dal ruscellamento dell’acqua di origine meteorica- spiegano i tecnici che poi si portavano presso una attività del posto, adibita a messa a riserva e recupero di materiale inerte- dove si rilevano cumuli di materiale inerte, assimilabile da indagine visiva, con quello accumulatosi sulla sede stradale all’ingresso di Via Arenella.Tali cumuli non risultavano allo stato del sopralluogo in alcun modo confinati o coperti e quindi, gli stessi risultano soggetti ad attività di dilavamento, soprattutto in occasione di forti precipitazioni, come quelle verificatesi in data 18 ottobre 2024- concludono gli esperti del comune evidenziando che -Inoltre all’esterno dell’attività, , si constatava l’accumulo alla rinfusa di pietre locali, anche di notevoli dimensioni, che risultavano anch’esse completamente esposte agli agenti atmosferici e senza alcuna protezione che ne impedisse il loro rotolamento sulla sede stradale, con potenziali elevati danni alla pubblica e privata incolumità».

Per quanto sopra descritto si ritiene necessario impedire il ruscellamento su sede stradale di qualsiasi materiale solido o liquido proveniente dalla predetta attivitàe la “rimozione ad horas delle pietre accumulate alla rinfusa che potrebbero invadere la sede stradale…”. L’obbiettivo ovviamente è assicurare la salvaguardia della pubblica e privata incolumità. Quindi ai proprietari del depositi il responsabile del 7° settore ischitano ha ordinato di «effettuare ad horas la rimozione dell’accumulo alla rinfusa delle pietre locali, anche di notevoli dimensioni, appartenenti all’attività “Omissis”, esposte agli agenti atmosferici prive di protezione, che ne impediscano il rotolamento sulla sede stradale di Via Arenella;di porre in essere ad horas ogni intervento necessario, al fine di impedire il ruscellamento su sede stradale di qualsiasi materiale solido o liquido proveniente dalla predetta attività. La

rimozione del materiale depositato sulla sede stradale in Via Arenella, a seguito delle forti precipitazioni, verificatesi in data 18 ottobre. L’inottemperanza alla presente ordinanza costituisce violazione dell’articolo 650 c.p., pertanto si procederà a notiziare le Autorità competenti e ad emettere ordinanza di pagamento della sanzione amministrativa.

Il provvedimento è impugnabile con ricorso giudiziale avanti al TAR o in alternativa con Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica nei modi e nei termini di legge. Una disposizione inviata per opportuna conoscenza e per quanto di competenza, all’Uff. Territoriale di Governo-Prefettura di Napoli, e alla Polizia Municipale al fine di accertare l’ottemperanza.

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