Disabile, accede alla ZTL: l’appello “completa” la giustizia
Una cittadina isolana, difesa dall’avvocato Vito Mazzella, aveva contestato la sanzione amministrativa inflitta dal Comune d’Ischia per essere entrata con il suo autoveicolo in una area “off limits” pur essendovi autorizzata ed in possesso di regolare contrassegno. Il giudice di primo grado le aveva dato ragione ma compensando le spese di primo grado
Giustizia è fatta. O meglio, l’appello ha completato la vittoria che si era già concretizzata in primo grado, ma che era in qualche modo incompleta. Una cittadina isolana, difesa dall’avvocato Vito Mazzella, aveva contestato la sanzione amministrativa inflitta dal comune di Ischia per essere entrata col proprio autoveicolo in una Ztl, pur essendovi autorizzata, in quanto persona diversamente abile con tanto di contrassegno invalidi esposto sul mezzo. Il Giudice di Pace di Ischia aveva sì dato ragione alla donna, ma aveva compensato le spesedi primo grado sostenendo che ciò fosse giustificata dalla “natura della lite”. Di conseguenza la cittadina aveva fatto appello contro tale statuizione, e il Tribunale – che in questo caso funge da secondo grado di giurisdizione – ha accolto le ragioni articolate dall’avvocato Mazzella.
Infatti, nella sentenza si legge che l’art. 92.2 cpc stabilisce che: “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero.”; e come rileva l’appellante, nessuno dei casi previsti dalla norma ricorre nel giudizio in questione. Infatti: non vi è soccombenza reciproca; non vi è assoluta novità della questione trattata, trattandosi di un caso certamente già verificatosi molte volte, in cui era stato sanzionato l’ingresso con autoveicolo in ZTL ad un soggetto che era autorizzato a transitarvi essendo persona diversamente abile che esponeva sul veicolo il contrassegno invalidi; non vi è stato un mutamento giurisprudenziale rispetto alle questioni dirimenti, poiché è giurisprudenza pacifica quella nella quale si inserisce la decisione della Cassazione 719/2008, citata dal GdP, per la quale “In tema di sanzioni amministrative, alla luce delle disposizioni contenute negli artt. 11 e 12 del d.P.R. n. 610 del 1996 e nell’art. 381, comma secondo, del regolamento di esecuzione ed attuazione del codice stradale, di cui al d.P.R. n. 495 del 1992, il cosiddetto , che autorizza la circolazione e la sosta del veicolo adibito al trasporto di una persona con capacità di deambulazione sensibilmente ridotte anche all’interno delle zone urbane a traffico limitato e delle aree pedonali urbane, è rilasciato alla persona disabile in quanto tale, in modo che questa se ne possa servire esponendolo su qualsiasi veicolo adibito in quel momento al suo servizio e, perciò, la sua validità non è limitata al territorio del Comune che abbia rilasciato tale contrassegno, ma è estesa a tutto il territorio nazionale..”. Inoltre la Corte Costituzionale con la decisione 77/2018 ha dichiarato illegittimo l’art. 92.2 cpc, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni; ma non si capisce quali sarebbero le “gravi ed eccezionali ragioni”, ovvero i “giustificati motivi” che in questo caso, secondo il GdP, avrebbero dovuto indurre a compensare le spese del giudizio.
Il tribunale, che in questo caso funge da secondo grado, ha accolto le ragioni della ricorrente e del suo legale condannando l’ente di via Iasolino a rimborsare alla donna le spese del primo grado di giudizio ed anche di appello
Di conseguenza il giudice Ettore Pastore Alinante ha condannato il Comune di Ischia a rimborsare alla donna le spese del primo grado di giudizio, pari a quasi 400 euro, e quelle per il grado d’appello, per una cifra di poco superiore. In sostanza, viste le ragioni elaborate dal difensore di fiducia e riconosciute già dal Giudice di Pace, la cittadina ha legittimamente ottenuto di non vedersi penalizzata dalla decisione di compensazione delle spese, evitando un ingiusto esborso.